Incarto n.
15.2012.107

Lugano

25 ottobre 2012

CJ/fp/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Epiney-Colombo

 

segretario:

Jaques

 

 

statuendo sul ricorso 27 settembre 2012 di

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

l’operato dell’CO 1, e meglio contro il pignoramento eseguito il 14 agosto 2012 nelle esecuzioni n. __________, __________ e __________ promosse nei confronti del ricorrente da

 

 

1. PI 1

2. PI 2

entrambi rappr. dall’RA 1

 

esaminati atti e documenti;

 

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

 

                                         che RI 1 è fallito il 2 maggio 2012;

 

                                         che la procedura fallimentare è stata sospesa per mancanza di attivo l’8 giugno 2012;

 

                                         che non avendo alcun creditore anticipato le spese della procedura fallimentare nel termine impartito, la stessa è da ritenere chiusa;

 

                                         che il 14 agosto 2012, l’CO 1 ha proceduto al pignoramento a favore dei creditori del gruppo n. __________ della parte del salario di RI 1 che eccede il suo minimo d’esistenza, determinato in fr. 1'965.--;

 

                                         che il verbale di pignoramento è stato spedito all’escusso il 18 settembre 2012;

 

                                         ch’egli, con “reclamo” (recte: ricorso) del 27 settembre 2012, contesta il pignoramento, in quanto è avvenuto non per debiti personali successivi al fallimento della sua ditta individuale, bensì per quelli concernenti detta precedente attività;

 

                                         che in realtà l’esecuzione può essere diretta soltanto contro il titolare (persona fisica) della ditta individuale e non contro la ditta stessa, la quale non ha personalità giuridica (cfr. art. 39 cpv. 1 n. 1 LEF; DTF 120 III 13 cons. 1; CEF 30 agosto 2006, inc. 15.2006.87, cons. 3; Kofmel Ehrenzeller, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 29 ad art. 67);

 

                                         che inoltre il titolare di una ditta individuale risponde di tutti i suoi debiti con tutti i suoi attivi (principio della responsabilità patrimoniale personale, generale ed illimitata, Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 31 e 34 ad art. 1-37);

 

                                         che siccome il fallimento è stato chiuso per mancanza di attivi, le esecuzioni promosse prima del fallimento hanno ripreso il loro corso (art. 230 cpv. 4 LEF), senza limiti riguardo al tipo di credito posto in esecuzione, dal momento che, in assenza del rilascio di attestati di carenza di beni, anche i crediti sorti prima del fallimento possono essere posti in esecuzione indipendentemente dal ritorno o dal mancato ritorno a miglior fortuna del debitore (cfr. art. 265 cpv. 2 LEF);

 

                                         che il ricorso va pertanto respinto;

 

                                         che visto il carattere manifestamente infondato dell’impugnazio­ne e il suo logico esito, il ricorso, in virtù dell’art. 9 cpv. 2 LPR, viene deciso senza notificazione alla controparte;

 

                                         che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

 

 

Richiamati gli art. 17, 20a, 230 LEF; 61, 62 OTLEF;

 

pronuncia:

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

 

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–;

–.

 

                                         Comunicazione all’CO 1.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria