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Incarto n. |
Lugano FP/ec/fb |
In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza |
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composta dei giudici: |
Pellegrini, presidente, Walser e Jaques |
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segretario: |
Cassina, vicecancelliere |
statuendo sul ricorso 25 ottobre 2012 di
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RI 1
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contro |
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l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano nell’ambito dell’esecuzione n. _______ promossa nei confronti del ricorrente da
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PI 1 |
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viste le osservazioni 26 novembre 2012 dell’UE di Lugano;
esaminati atti e documenti,
ritenuto
in fatto:
A. Con precetto esecutivo n. ______ del 23 agosto 2012 dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, PI 1 ha escusso RI 1 per l’incasso di fr. 28'564.80. Il precetto esecutivo è stato notificato al debitore il 24 agosto successivo.
B. Il 19 settembre 2012 PI 1 ha chiesto la prosecuzione dell’esecuzione, allegando il menzionato precetto esecutivo (esemplare per il creditore), munito dell’attestazione da parte dell’Ufficio di esecuzione di Lugano che contro il medesimo non è stata sollevata opposizione.
C. Contro la prosecuzione dell’esecuzione RI 1 è insorto con ricorso del 25 ottobre 2012, asserendo di avere interposto opposizione al precetto esecutivo in oggetto in occasione della sua notifica presso l’Ufficio postale di ________. Esibitogli il precetto, sempre stando al ricorrente, egli ha immediatamente comunicato in modo chiaro, esplicito e inequivocabile che non intendeva ritirarlo e che era sua ferma intenzione fare opposizione, in modo da procedere per vie legali. L’impiegato postale compilò quindi il precetto e glielo consegnò, al che egli chiese se tutto fosse a posto, ricevendo risposta positiva. In buona fede e fidandosi delle rassicurazioni dell’impiegato postale, egli ha preso con sé il precetto, nella convinzione che al medesimo fosse stata fatta opposizione, così come da sua volontà e diritto. Il mese successivo, ha dipoi puntualizzato l’escusso, egli ha avuto un colloquio con il suo avvocato, il quale gli disse che per queste cose vi è un tempo di attesa di circa un mese. Non ricevendo notizie al riguardo, ha quindi telefonato all’Ufficio di esecuzione di Lugano per avere chiarimenti al riguardo, al che un’impiegata gli ha risposto che nessuna opposizione era stata sollevata al relativo precetto esecutivo e che la creditrice aveva quindi chiesto la prosecuzione dell’esecuzione, comunicazione che lo ha colto di sorpresa, avendo egli - come spiegato - manifestato in modo esplicito al funzionario postale la sua ferma volontà di opporsi alla procedura esecutiva. Recatosi in seguito presso l’ufficio postale per chiarire la fattispecie, egli non ha però potuto conferire con la persona che gli aveva notificato il precetto esecutivo in quanto assente per vacanze. Rientrato in sede, quest’ultimo gli ha spiegato che non ricordava più l’accaduto, invitandolo comunque a presentare, dandosene il caso, reclamo presso la Posta.
Il 12 novembre 2012 RI 1 ha scritto all’Ufficio di esecuzione di Lugano, asserendo di essersi prodigato per reperire le generalità dell’impiegato dell’ufficio postale di Taverne -Torricella, risultato poi essere tale ________ B______.
D. Con osservazioni del 26 novembre 2012 l’Ufficio di esecuzione di Lugano ha comunicato a questa Camera di avere subito chiesto allo stesso Ufficio postale di comunicare il nominativo del funzionario postale che aveva notificato il precetto esecutivo e se al medesimo fosse stata interposta opposizione, senza però ottenere risposta. Quanto all’esito del ricorso, l’ufficio si è rimesso al giudizio dell’Autorità di vigilanza.
E. Con scritto del 12 dicembre 2012, la Posta Svizzera, tramite il suo servizio legale, ha comunicato all’Ufficio di esecuzione di Lugano la presa di posizione del collaboratore che il 24 agosto 2012 ha proceduto alla notifica del precetto esecutivo, segnalando che questi ha confermato di non ricordare purtroppo alcun dettaglio relativo a tale notifica, tenendo comunque a precisare “di avere adempiuto alle sue incombenze, in particolare notificando correttamente il precetto esecutivo, come attestato dalla sua firma sul documento stesso” e che era incombenza del debitore, in questo caso di RI 1, fare opposizione per scritto oppure controllare che l’opposizione orale fosse stata riportata per scritto.
considerato
in diritto:
1. Per l’art. 74 cpv. 1 LEF se l’escusso intende fare opposizione deve dichiararlo verbalmente o per scritto immediatamente a chi gli consegna il precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all’ufficio di esecuzione.
2. L’opposizione al precetto esecutivo non soggiace a particolari esigenze di forma, ritenuto che è sufficiente che dalla dichiarazione dell’escusso risulti la sua volontà d’interporre opposizione. L’onere della prova dell’avvenuta opposizione spetta all’escusso (cfr. Bessenich, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a edizione, Basilea 2010, n. 27 ad art. 74; ruedin, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 18 ad art. 74; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 199, n. 55 ad art. 74 e n. 20 ad art. 76).
3. Nella fattispecie, l’escusso ha fallito nell’onere probatorio che gli incombe. Per dimostrare l’asserita opposizione al precetto esecutivo, egli si è limitato a fornire la propria versione dei fatti, reiterando nel sostenere di avere chiaramente indicato al funzionario postale che gli ha notificato il precetto esecutivo, la propria ferma intenzione di interporre opposizione al precetto esecutivo e di avere ricevuto rassicurazioni da parte di questi al momento della compilazione e della consegna dello stesso atto esecutivo che tutto era in ordine. Tale suo racconto, stando a quanto comunicato dalla Posta Svizzera all’Ufficio di esecuzione di Lugano, non ha però trovato conferma nella presa di posizione dell’impiegato postale di riferimento, che - come visto - non è stato in grado di ricordare alcun dettaglio relativo alla notifica del precetto, ancorché tenendo comunque a precisare di avere adempiuto alle sue incombenze, segnatamente notificando correttamente il precetto esecutivo, come attestato dalla sua firma sul documento, e rilevando che spettava comunque all’escusso controllare che l’opposizione orale fosse stata riportata per iscritto. Orbene, dato che - come visto - non è possibile stabilire cosa sia esattamente successo quel giorno, diventa per finire decisivo il fatto che su entrambi gli esemplari del precetto esecutivo - sia su quello destinato al creditore, sia su quello destinato al debitore - manca la firma dell’impiegato postale nella casella “opposizione”. Infatti, il modulo ufficiale, le cui indicazioni l’escusso è presunto consultare (DTF 119 III 11 consid. 4b; ruedin, op. cit. n. 7 ad art 74; CEF, sentenza del 19 agosto 2012 inc. 15.2012,53 consid. 3; cfr. quanto indicato in calce al stesso precetto esecutivo), prevede esplicitamente che la conformità dell’opposizione dev’essere certificata con la sua firma dall’agente che procede alla notificazione, per evitare che possano poi sorgere contestazioni in merito alla determinazione del momento in cui l’opposizione è stata interposta, ritenuto che in un caso del genere il dubbio va interpretato a scapito di chi sopporta l’onere della prova, quindi, a sfavore dell’escusso (cfr. Bessenich, op. cit. n. 27 ad art. 74; CEF, sentenza citata). Come rilevato, nessuna indicazione del genere figura nella finca riservata all’opposizione al precetto esecutivo.
Del resto, la versione dell’escusso non appare nemmeno convincente. Infatti, è improbabile che dopo avere manifestato al funzionario postale la propria irriducibilità di fronte alla avversaria pretesa e quindi la sua ferma intenzione di opporsi ad essa, al punto da nemmeno volere ritirare il precetto esecutivo, l’escusso - persona apparentemente scrupolosa nel tutelare i propri interessi, avendo pure appena conferito mandato a un avvocato (v. ricorso, pag. 1 ) - abbia potuto accontentarsi di una generica rassicurazione orale da parte della persona in causa in merito alla formalizzazione della sua opposizione, senza richiedere una conferma scritta né prima né dopo. Inoltre, si fosse egli realmente comportato come sostenuto nel ricorso, ossia avesse perfino prospettato di non ritirare il precetto esecutivo in quanto visibilmente contrariato per l’atteggiamento della creditrice, verosimilmente il funzionario postale in questione si sarebbe ricordato, almeno per sommi capi, di tale circostanza. Invece, come visto, egli non è stato in grado di fornire alcun utile elemento ai fini della ricostruzione della fattispecie.
4. Infine, non può nemmeno entrare in considerazione, sulla questione in rassegna, l’applicazione del principio “in dubio pro debitore”, che il Tribunale federale e la dottrina hanno ammesso per la questione dell’interpretazione delle dichiarazioni dell’escusso (cfr. DTF 124 III 379; gilliéron, op. cit. n. 42 ad art. 74; ammon/walther, Griundriss des Schulbetreibungs-und Konkursrechts, 8a edizione, Berna 2008, n. 26 ad § 18; critico: Bessenich, op. cit. n. 21 ad art. 74). Il principio “in dubio pro debitore” ha infatti la sua ragione di essere in particolare in materia di interpretazione della volontà dell’escusso (sulla quale non è però possibile esprimersi, non sapendo cosa si siano detti i soggetti in occasione della notifica del precetto esecutivo): ciò non può invece valere in tema di prova dell’avvenuta opposizione in sé stessa, altrimenti vi sarebbe il rischio che l’istituto dell’opposizione venga svuotato del suo significato, dal momento che l’escusso potrebbe sempre rimediare alla sua negligenza, apponendo sul proprio esemplare del precetto esecutivo una dichiarazione scritta di opposizione dopo la scadenza del termine di 10 giorni e facendo poi valere mesi dopo dubbi sull’operato dell’agente notificatore (CEF citata consid. 6 con richiami).
5. Da quanto precede discende che il ricorso si rivela infondato e va come tale va respinto. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
per questi motivi,
richiamati gli art. 17, 74 cpv. 1 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF
pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
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Comunicazione all’Ufficio di esecuzione di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici (pagina seguente)
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.