Incarto n.
15.2012.117

Lugano

19 dicembre 2012

CJ/fp/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Bozzini

 

segretario:

Jaques

 

 

statuendo sull’istanza di revisione 16 dicembre 2012 di

 

 

 PI 1  

 

vertente sulla sentenza 26 novembre 2012 di questa Camera relativa al ricorso interposto il 24 settembre 2012 da

 

 

 RI 1 

patrocinata dall’  PA 1 

 

contro il verbale di pignoramento e attestato di carenza di beni rilasciato il 6 settembre 2012 nei confronti dell’istante nell’esecuzione n. __________ da

 

 

CO 1 

 

con la cui sentenza la Camera ha segnatamente annullato l’attestato di carenza di beni e ordinato all’CO 1 di pignorare il reddito di PI 1 ai sensi dei considerandi, con speciale riferimento al considerando 5, in cui sono stati enumerati le principali poste del minimo di esistenza dell’escusso, stabilito in modo indicativo a fr. 2'887,40;

 

preso atto che l’istante chiede la revisione della sentenza “per errore grave”, nel senso che l’assegno di famiglia per sua figlia maggiorenne __________ di fr. 365,35 venga conglobato nel suo minimo di esistenza, che pertanto dev’essere aumentato a fr. 3'252,75;

 

 

 

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

 

                                         che giusta l’art. 26 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR), il rimedio della revisione è dato se l’autorità non ha considerato, per inavvertenza, fatti rilevanti che risultano dagli atti o se la decisione contiene disposizioni fra di loro contraddittorie (lett. a), se una parte afferma e prova fatti rilevanti che non risultano dagli atti e che determinano la nullità dell’e­secuzione o del provvedimento (lett. b) oppure se una parte non è stata sentita (lett. c);

 

                                         che la domanda di revisione dev’essere proposta entro 10 giorni dalla notifica della sentenza (art. 28 cpv 1 LPR);

 

                                         che nella fattispecie la sentenza 26 novembre 2012 è stata notificata all’istante il 3 dicembre (doc. 1 allegato all’istanza) e il termine per la domanda di revisione scadeva pertanto giovedì 13 dicembre 2012;

 

                                         che l’istanza, inoltrata il 17 dicembre (data del timbro postale), è pertanto tardiva;

 

                                         che in ogni caso, l’istanza sarebbe dovuta essere respinta nel merito, siccome la Camera, nella sentenza in questione, non si è esplicitamente pronunciata sulla pignorabilità dell’assegno di famiglia per la figlia maggiorenne Laura, ma si è limitata ad annullare l’attestato di carenza di beni e ad ordinare un nuovo pignoramento;

 

                                         che del resto gli assegni di famiglia sono attivi che già per natura non possono essere aggiunti alle spese indispensabili dell’escusso giusta l’art. 93 LEF;

 

                                         che invero gli assegni di famiglia sono impignorabili (art. 46 LAF), ma nel quantificare l'eccedenza pignorabile, devono essere considerati tutti i redditi dell'escusso, sia quelli impignorabili (art. 92 LEF) – tra cui appunto gli assegni – che quelli limitatamente pignorabili (art. 93 LEF) – il salario –, fermo restando che potranno essere pignorati solo i redditi limitatamente pignorabili se e nella misura in cui, sommati a quelli impignorabili, eccedano il suo minimo di esistenza (CEF 9 giugno 2005, inc. 15.2005.20, RtiD I-2006, 761 ss., cons. 6);

 

                                         che però, se il figlio non fa parte della comunione domestica dell’e­scus­so ai sensi dell’art. 93 LEF, in particolare se è maggiorenne e ha terminato la sua prima formazione, ci si può legittimamente chiedere se l’assegno di formazione a lui destinato non dovrebbe essere escluso dai redditi del genitore escusso, che per l’art. 93 LEF non ha obblighi di mantenimento nei suoi confronti;

                                         che, come già rilevato, la decisione di cui si chiede la revisione ha statuito direttamente solo sul minimo di esistenza;

 

                                         che, siccome non esiste una chiara decisione in merito, l’istanza va trasmessa all’CO 1 con l’invito ad emettere una decisione formale sulla pignorabilità o l’impignorabilità dell’assegno di famiglia per la figlia dell’escusso __________;

 

                                         che la censura relativa all’estensione del pignoramento in rapporto all’importo posto in esecuzione è nuova e va quindi sottoposta in primo luogo all’Ufficio;

 

                                         che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 16 e 17 LPR);

 

 

per questi motivi,

 

richiamati gli art. 93 LEF, 16, 17 26 e 28 LPR;

 

 

pronuncia:

                                   1.   L’istanza è irricevibile in quanto tardiva.

 

                                   2.   L’istanza è trasmessa all’CO 1 perché emetta una decisione formale sulla pignorabilità o l’impigno­rabilità dell’assegno di famiglia per la figlia dell’escusso __________.

 

                                   3.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                                   4.   Notificazione a:

 

–    ;

–    .

 

                                         Comunicazione all’CO 1.

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il segretario

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.