Incarto n.
15.2012.118

Lugano

29 novembre 2012

CJ/fp/lw

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Bozzini

 

segretario:

Jaques

 

 

statuendo sul ricorso 24 settembre 2012 di

 

 

RI 1

patrocinata dall’avv. PA 1

 

 

contro

 

 

l’operato dell’CO 1, e meglio contro il verbale di pignoramento notificato il 25 settembre 2012 nell’esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da

 

 

PI 1

patrocinato dall’ PA 2

 

viste le osservazioni 22 ottobre di PI 1 e 23 ottobre 2012 dell’CO 1;

 

esaminati atti e documenti;

 

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

 

                                         che il patrocinatore della ricorrente risulta iscritto nell’albo degli avvocati del Canton Grigioni (www.gr.ch/DE/publikationen/

                                         staats­­­kalender/Seten/Staatskalendersuche.aspx?authorityID=129312) ed è quindi autorizzato a rappresentarla nella presente procedura (art. 15 lett. b legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR] e 4 LLCA);

                                         che la ricorrente rimprovera all’Ufficio di non aver tenuto conto delle spese ch’essa afferma di sostenere per permettere alla figlia Beatrice di studiare all’università di Bristol;

 

                                         che secondo la cifra II/6 della Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (allegata alla Circolare CEF n. 35/2009, pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009), le spese per l’istruzione dei figli maggiorenni agli studi (oltre al mantenimento di base) sono riconosciute solo fino alla conclusione della prima formazione scolastica o professionale, oppure al conseguimento della maturità (liceo) o di un diploma equivalente (scuola professionale), ciò che non comprende la formazione universitaria (cfr. DTF 98 III 34 ss.; CEF 9 giugno 2005, inc. 15.2005.20, RtiD I-2006, 761 ss., cons. 5.1);

 

                                         che il ricorso va pertanto respinto;

 

                                         che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

 

 

Richiamati gli art. 17, 20a, 93 LEF; 15 LPR; 61, 62 OTLEF;

 

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–  __________;

–  .

 

                                         Comunicazione all’CO 1.

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                           Il segretario

 

 

 

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.