Incarto n.
15.2012.120

Lugano

4 dicembre 2012

CJ/fp/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Bozzini

 

segretario:

Jaques

 

 

statuendo sul ricorso 6 novembre 2012 di

 

 

RI 1 

patrocinata dall’avv.  PA 1 

 

 

contro

 

 

l’operato dell’Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano, e meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 23 ottobre 2012 nell’esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da:

 

 

PI 1 I-

patrocinata dallo studio legale PA 2 

 

viste le osservazioni 23 novembre di PI 1 e 27 novembre 2012 dell’UE di Lugano;

 

esaminati atti e documenti;

 

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

 

                                         che la ricorrente si oppone alla comminatoria di fallimento facendo valere di aver ottenuto essa stessa il sequestro dei crediti posti in esecuzione (di fr. 16'886,30 e 3'102,10, oltre interessi e spese), sicché l’escutente non ne potrebbe chiedere il pagamento, siccome essi non sarebbero a disposizione delle parti;

                                         che la ricorrente non cita alcuna norma a sostegno della sua tesi fuorché i combinati art. 96 e 275 LEF, i quali non vietano però le misure esecutive tese all’incasso del credito pignorato o sequestrato, ma obbligano solo il terzo debitore – in casu la stessa ricorrente – a versare l’importo dovuto all’ufficio d’esecuzione che ha eseguito il pignoramento o il sequestro;

 

                                         che il sequestro ottenuto dalla ricorrente il 26 luglio 2012 (doc. C) non la svincola dal suo obbligo di pagare il credito sequestrato, ma la obbliga solo a versare gli importi dovuti all’ufficio d’ese­cuzione competente per l’esecuzione del sequestro (cfr. art. 99 LEF, per il rinvio dell’art. 275 LEF) – in concreto lo stesso UE di Lugano –, il quale è tenuto a bloccare l’importo eventualmente versato dalla ricorrente fino alla definizione dell’opposizione interposta da PI 1 contro il sequestro 26 luglio 2012, rispettivamente fino all’esito dell’azione a convalida del medesimo sequestro avviata dalla ricorrente;

 

                                         che quest’ultima non può quindi pretendere fermare l’esecuzione senza pagare il credito posto in esecuzione (cfr. art. 172 n. 3 LEF);

 

                                         che di conseguenza il ricorso va respinto;

 

                                         che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

 

 

 

Richiamati gli art. 17, 20a, 99, 159, 275 LEF; 61, 62 OTLEF;

 

 

pronuncia:

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

 

 

 

 

 

 

 


                                          3.   Notificazione a:

 

– avv.    

– Studio legale   

 

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano.

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                            Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.