viste le osservazioni 24 ottobre 2012 dell’A__________, __________, e del 9 novembre 2012 dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ del 18/12.2.2012 dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno, l’A__________, __________, ha escusso RI 1 per l’incasso della somma complessiva di fr. 510.85, oltre interessi e spese esecutive, composta dagli addendi di fr. 120.85 e fr. 120.85 per tassa acqua potabile 2008, 2009 e 2010, fr. 130.00 per tassa di richiamo e diffida tassa 2010, fr, 9.15 per residuo tassa 2008 + fr. 130.- per residuo tassa 2009;
che interposta opposizione da parte dell’escusso al precetto esecutivo in rassegna, con istanza del 5 giugno 212 la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del circolo della Navegna;
che con decisione del 25 giugno 2012 il Giudice di pace del circolo della Navegna, in accoglimento dell’istanza, ha respinto in via definitiva l’opposizione al relativo precetto esecutivo per gli importi pretesi dall’escutente, addebitando al convenuto una tassa di giustizia di fr. 100.- (SO.2012.74);
che in data 27 luglio 2012 la creditrice ha chiesto all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno la prosecuzione dell’esecuzione, che vi ha dato seguito emanando in data 2 agosto 2012 l’avviso di pignoramento nei confronti dell’escusso per la somma complessiva di fr. 738.85 (interessi e spese compresi);
che il 29 agosto 2012 l’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno ha proceduto all’allestimento del verbale di pignoramento Gr. 12011193/2 (nel quale erano comprese anche le esecuzioni promosse da altri creditori), intimandolo all’interessato il 4 ottobre successivo;
che contro il verbale di pignoramento l’escusso è insorto con reclamo del 15 ottobre 2012, asserendo che la richiesta relativa al pagamento delle tasse per l’acqua potabile avanzata dall’A__________, __________, non è conforme alla realtà in quanto le bollette sono state da lui saldate regolarmente ancora prima della notifica del precetto esecutivo, tanto da proporsi la produzione delle copie dei singoli versamenti postali “con posta separata nei prossimi giorni”;
che l’A__________, sempre secondo il ricorrente, non è del resto nuova a questo genere di prassi in quanto anni orsono si è verificato lo stesso episodio, per il quale aveva inoltrato reclamo direttamente alla stessa creditrice, che aveva poi provveduto alla cancellazione del precetto esecutivo di riferimento;
che nelle rispettive osservazioni del 24 ottobre e del 9 novembre 2012, sia l’A__________, __________, sia l’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno hanno chiesto la reiezione del ricorso, sostenendo - in estrema sintesi - che la fondatezza del credito posto in esecuzione e oggetto di pignoramento è stata confermata, in modo definitivo, dal giudice di pace nella sua decisione del 25 giugno 2012 e che l’escusso non ha prodotto alcun giustificativo relativo al preteso pagamento della somma in questione;
che secondo l’art. 17 cpv. 1 LEF, salvo i casi nei quali la legge prescrive la via giudiziale, è ammesso il ricorso all’autorità di vigilanza contro ogni provvedimento di un ufficio d’esecuzione o di un ufficio di fallimenti, per violazione di una norma di diritto o errore di apprezzamento;
che il ricorso deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento (art. 17 cpv. 2 LEF);
che ci si può interrogare se il rimedio - inoltrato il 15 ottobre 2012 - sia tempestivo, avuto riguardo al fatto che l’allestimento del verbale di pignoramento qui impugnato è stato preceduto dall’avviso di pignoramento del 2 agosto 2012 spedito all’interessato (circostanza non contestata) in prospettiva proprio del pignoramento previsto per il 29 agosto 2012;
che la questione non ha da essere vagliata, ritenuto che in ogni modo il ricorso si rivela d’acchito infondato per i seguenti motivi;
che se l’esecuzione non è stata sospesa in virtù di un’opposizione o di una decisione giudiziale, trascorsi venti giorni dalla notificazione del precetto esecutivo il creditore può chiederne la continuazione (art. 88 cpv. 1 LEF);
che questo diritto si estingue decorso un anno dalla notificazione del precetto, ritenuto che se è stata fatta opposizione, il termine resta sospeso tra il giorno in cui è stata promossa l’azione giudiziaria o amministrativa e la sua definizione (art. 88 cpv. 2 LEF);
che se il debitore è soggetto all’esecuzione in via di pignoramento, l’ufficio d’esecuzione, ricevuta la domanda di continuazione, procede senza indugio al pignoramento o vi fa procedere dall’ufficio del luogo dove si trovano i beni da pignorare (art. 89 LEF);
che il debitore dev’essere avvisato del pignoramento almeno il giorno prima (art. 90 LEF);
che, nella fattispecie, a seguito dell’opposizione sollevata il 12 febbraio 2012 dall’escusso al precetto esecutivo, la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo al Giudice di pace del circolo della Navegna con istanza del 5 giugno 2012, istanza da questi accolta con decisone del 25 giugno 2012, la quale è rimasta inimpugnata, circostanza del resto non contestata dal ricorrente;
che proposta il 24 ottobre 2012, la domanda di prosecuzione dell’esecuzione e il suo seguito risultano pertanto conformi ai disposti di cui agli art. 88 cpv. 1 e 2, 89 e 90 LEF;
che sotto questo profilo l’operato dall’Ufficio di esecuzione e fallimenti risulta ineccepibile nella misura in cui, ricevuta la domanda di pignoramento fondata su una decisione giudiziaria che ha rigettato definitivamente l’opposizione al precetto esecutivo di riferimento (cfr. art. 81 cpv. 1 LEF), vi ha dato senza indugio seguito;
che a questo punto, di fronte a una situazione del genere, spettava all’escusso provare di avere saldato le pretese sfociate nella procedura di pignoramento a suo carico, incombenza nella quale egli ha con ogni evidenza fallito, non avendo esibito - contrariamente a quanto prospettato nel ricorso - le copie dei pretesi versamenti postali che attesterebbero l’estinzione del relativo debito, non potendogli per il resto nemmeno giovare il richiamo al fatto che l’A__________ di __________ abbia, a suo dire, provveduto a cancellare una precedente esecuzione a suo carico una volta preso atto di un suo reclamo, tale circostanza - comunque influente nella specifica fattispecie - essendo verosimilmente da attribuire al fatto che il precetto in questione era stato cancellato dopo il pagamento del dovuto direttamente all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno (cfr. osservazioni della creditrice);
che ne consegue pertanto la reiezione del ricorso;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF);
per questi motivi,
richiamati gli art. 17, 20a, 88 segg. LEF, 61 e 62 OTLEF,
pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
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Comunicazione alla Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.