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Incarto n. |
Lugano CJ/fp/fb |
In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza |
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composta dei giudici: |
Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini |
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segretario: |
Jaques |
statuendo sui ricorsi 23 novembre e 3 dicembre 2012 di
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RI 1
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contro |
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l’operato dell’Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano, e meglio contro il referto peritale 13 novembre 2012 eseguito nell’esecuzione n. __________ in via di realizzazione del pegno immobiliare gravante il fondo part. n. __________ RFD __________ contro il ricorrente da
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PI 1
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rispettivamente contro la richiesta 22 novembre 2012 d’anticipo delle spese per l’allestimento di una nuova perizia;
viste le osservazioni 29 novembre 2012 dell’UE di Lugano;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con il primo ricorso, l’escusso RI 1 chiede, in via apparentemente principale, che il referto peritale 13 novembre 2012 dell’arch. __________ venga “completato ovvero delucidato nel senso dei considerandi”, ritenendo infatti, per diversi motivi, la perizia errata e non consona alla realtà, e in via implicitamente subordinata postula la determinazione di una nuova stima del fondo ad opera di un altro perito;
che giusta l’art. 9 cpv. 1, 1° periodo del Regolamento concernente la realizzazione forzata di fondi (RFF, RS 281.42), la stima determinerà il valore venale presumibile del fondo e dei suoi accessori facendo astrazione dalle valutazioni risultanti dal catasto o dall'assicurazione contro gli incendi;
che in virtù dell’art. 9 cpv. 2, 1° periodo RFF, ogni parte interessata può, entro il termine di ricorso contro il pignoramento (art. 17 cpv. 2 LEF) e previo deposito delle spese occorrenti, chiedere all'autorità di vigilanza una nuova stima a mezzo di periti;
che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 133 III 538, cons. 4.1 i.f.), il ricorso diretto contro la stima è da considerare come tale se verte sui criteri da considerare nella stima giusta l’art. 9 cpv. 1 RFF (ad es. se l’ufficio si è erroneamente fondato sulla stima fiscale, cfr. Zopfi, Kurzkommentar zum VZG, Wädenswil 2011, n. 9 ad art. 9) o sul principio stesso del ricorso ad un perito in virtù dell’art. 97 cpv. 1 LEF (cfr. DTF 101 III 34-5, cons. 2b/c; CEF 2 giugno 2005, inc. 15.2005.47/57, cons. 3), mentre contestazioni sullo stesso valore di stima vanno di regola assimilate ad una richiesta di una nuova stima a mezzo di periti ex art. 9 cpv. 2 RFF;
che nel caso concreto, la conclusione formulata a titolo apparentemente principale può così essere trattata quale ricorso ex art. 17 LEF, mentre l’altra conclusione costituisce chiaramente una richiesta ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 RFF (per il rinvio dell’art. 99 RFF);
che la seconda richiesta è stata già evasa dall’Ufficio, con l’assegnazione al ricorrente, in data 22 novembre 2012, di un termine scadente il 7 dicembre 2012 per anticipare le spese di una nuova perizia, pari a fr. 1'500.--;
che come rettamente rilevato dal ricorrente nel suo scritto 3 dicembre 2012, tale assegnazione di termine non ha però reso il ricorso (integralmente) privo di oggetto, siccome, come visto, la giurisprudenza non esclude del tutto i ricorsi contro la decisione di stima, seppure li limiti agli aspetti procedurali;
che nella fattispecie la ricevibilità della maggior parte delle censure del ricorrente è tuttavia dubbia, perché egli non invoca la violazione di norme procedurali o l’adozione di criteri di stima inadeguati;
che in ogni caso le censure sono manifestamente infondate;
che il ricorrente non sostanzia infatti minimamente la propria affermazione secondo cui il perito avrebbe personalmente preso visione dei luoghi per poco meno di un’ora e mezzo e non avrebbe effettuato i tre sopralluoghi indicati nel referto, né spiega in quale modo tale affermazione possa inficiare la validità formale della perizia;
che d’altronde la legge non prescrive che i sopralluoghi debbano tutti essere eseguiti in presenza dell’escusso, il cui diritto al contraddittorio è sufficientemente garantito con la facoltà, di cui il ricorrente ha peraltro fatto uso nella fattispecie, di ricorrere giusta l’art. 17 LEF contro la stima e di esigere l’allestimento di una seconda perizia;
che l’assenza di una piantina e dell’indicazione delle misure degli spazi interni nella perizia non è rilevante, perché il ricorrente non contesta né le misure né la cubatura complessiva riportata nel referto a pag. 6, che avrebbe facilmente potuto verificare;
che pure la mancata indicazione “dell’origine delle fotografie” comprese nella perizia è irrilevante, siccome il ricorrente non contesta che le stesse di riferiscono al fondo peritato;
che la contestazione del peso dato dal perito al fatto che (parte) del fondo è incluso nel catalogo dei terreni soggetti a pericoli naturali, è una censura evidentemente di merito, che è pertanto irricevibile, tanto più che il ricorrente non precisa nemmeno se tale asserito errore ha, secondo lui, diminuito o aumentato la stima;
che in ogni caso il perito ha tenuto conto di questa circostanza, escludendo dalla stima la zona esposta a pericolo di crollo (perizia a pag. 7);
che il valore di stima ufficiale del fondo figura nel documento allegato alla perizia e comunque non è determinante per la stima ai sensi del diritto esecutivo (cfr. art. 9 cpv. 1 RFF);
che il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, va pertanto respinto;
che lo scritto 3 dicembre 2012 di RI 1, in quanto considera la richiesta di anticipo spese del 22 novembre 2012 come “impugnata e contestata” è da qualificare quale (nuovo e tempestivo) ricorso giusta l’art. 17 LEF, che può, per ragioni di economia processuale, essere congiunto con la prima procedura ricorsuale ed evaso con una sola sentenza in virtù dei combinati art. 5 cpv. 1 LPR e 51 LPamm;
che, tenuto conto della richiesta di effetto sospensivo contenuta nel primo ricorso e del fatto che l’assegnazione di termine del 22 novembre 2012 è stata emessa mentre la decisione sulla stima del fondo era ancora sub iudice, si ritiene equo evadere il secondo ricorso nel senso di impartire al ricorrente un nuovo termine per anticipare le spese richieste dall’Ufficio;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20a, 97 LEF; 9 RFF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Le procedure relative ai ricorsi del 23 novembre e 3 dicembre 2012 sono congiunte.
2. Nella misura in cui è ricevibile il ricorso del 23 novembre 2012 è respinto.
3. Il ricorso del 3 dicembre 2012 è evaso nel senso che ad RI 1 è impartito un termine supplementare scadente il 4 gennaio 2013 per dare seguito all’ingiunzione contenuta nella decisione 22 novembre 2012 dell’Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano.
4. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
5. Notificazione a:
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– ; – avv. – .
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Comunicazione all’Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.