Incarto n.
15.2012.12

Lugano

12 marzo 2012

EC/fp/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Bozzini

 

segretario:

Cassina, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso 16 gennaio 2012 di

 

 

RI 1

 

 

 

contro

 

 

l’operato dell’CO 1 e meglio contro il pignoramento dell’autovettura Citroen Picasso di proprietà della ricorrente nell’ambito delle esecuzioni n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________ contro di lei promosse da

 

 

 

1. PI 1

2. PI 2

3. PI 3

4. PI 4

4 rappr. da RA 1

5. PI 5

5 rappr. dal RA 2

6. PI 6

rappr. daRA 3

 

 

viste le osservazioni 24 febbraio 2012 dell’CO 1;

 

estromesse dall’incarto le osservazioni 26/27 febbraio 2012 di PI 3 in quanto tardive (art. 9 cpv. 3 e 5 LPR);

 

 

esaminati atti e documenti;

 

 

ritenuto

 

 

in fatto:

 

 

                                     A.      Nell’ambito delle varie esecuzioni promosse contro RI 1, il 6 ottobre 2011 l’CO 1 ha pignorato un’autovettura marca __________ di proprietà dell’escussa.

 

 

                                     B.      Con il ricorso 16 gennaio 2012 RI 1 si è opposta al pignoramento argomentando di essere genitore monoparentale di una bambina di 3 anni e di necessitare dell’autovettura in caso di emergenza. Inoltre la stessa sarebbe alla ricerca di un posto di lavoro e la mancanza dell’auto pregiudicherebbe le sue possibilità nel trovarlo.

 

 

                                     C.      Con osservazioni 24 febbraio 2012 l’CO 1 chiede la reiezione del gravame in quanto la fermata dell’autopostale più vicina si trova a 3 minuti a piedi dal domicilio della debitrice e la scuola a 10 minuti.

 

 

Considerato

 

 

in diritto:

 

 

                                     1.      Con il ricorso RI 1 si aggrava contro il pignoramento dell’autovettura perché le necessiterebbe in caso di urgenze e le faciliterebbe la possibilità di trovare un posto di lavoro.

 

                                     2.      Per l'art. 17 cpv. 2 LEF il ricorso all’Autorità di vigilanza deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento.

                                               All’Autorità di vigilanza in senso lato, in contrapposizione all’Autorità di ricorso, compete tra l’altro l’intervento d’ufficio in caso di provvedimenti o atti radicalmente nulli; siffatto intervento può darsi anche a seguito di ricorso irricevibile, ad esempio per tardività (art. 22 cpv. 1 LEF).

 

                                      2.1.   La nullità di un pignoramento può essere pronunciata, anche a prescindere dalla tardività del ricorso, quando tolga al debitore o ai membri della sua famiglia l’indispensabile per vivere, ponendolo in una situazione intollerabile: tale è il caso quando il pignoramento incide in modo determinante sul minimo di esistenza o quando ha per oggetto beni assolutamente impignorabili (cfr. Rep 1980 p. 112; DTF 97 III 11 cons. 2). Avendo il ricorso per oggetto un bene asseritamente assolutamente impignorabile, la questione della tempestività del gravame può rimanere irrisolta: irrilevante è quindi la determinazione della data in cui la ricorrente ha ricevuto il verbale di pignoramento impugnato.

 

 

                                     3.      Un autoveicolo è impignorabile in virtù dell’art. 92 n. 3 LEF solo se è necessario all’escusso per l’esercizio della sua professione. Ciò non viene preteso dalla ricorrente che non esercita alcuna attività lucrativa: per questo motivo quindi la vettura pignorata non può essere riconosciuta quale bene assolutamente impignorabile. Questo anche se l’escussa fosse riuscita a dimostrare la necessità dell’auto per potersi occupare convenientemente della figlia -circostanza peraltro difficilmente ipotizzabile considerato che il Comune di __________ dispone di asilo infantile e di scuole elementari ed è servito da mezzi pubblici- poiché spese di questo genere non rientrano fra quelle riconosciute in base agli attuali principi dottrinali e giurisprudenziali riferiti al calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo. Anche l’argomentazione contenuta nel ricorso secondo cui l’automobile la aiuterebbe a trovare un posto di lavoro non può essere ritenuta sufficiente per dichiarare la vettura oggetto impignorabile. Infatti non può essere affermato che la disponibilità di un’automobile faciliterebbe RI 1 a trovare un lavoro, se si considera che la debitrice, abitando a __________, può disporre dei mezzi  pubblici per presentarsi ad un eventuale posto di lavoro.

 

                                     4.      Da quanto precede discende che il ricorso è respinto.

Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17 cpv. 2, 22 cpv. 1, 92 n. 3 LEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

 

 

pronuncia:

 

                                      1.      Il ricorso è respinto.

 

                                      2.      Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

 

                                     3.      Notificazione a:

                                               -RI 1RI 1, __________;

                                              - PI 1, __________;

                                              - PI 2, __________;

                                              - PI 3, __________;

                                              - RA 1, __________;

                                              - RA 2,

                                            __________;

RA 3, __________;

 

                                              Comunicazione all’CO 1, __________.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                                Il segretario

 

 

 

 

 

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria