Incarto n.
15.2012.132

Lugano

15 gennaio 2013

EC/fp/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Jaques

 

segretario:

Cassina

 

 

statuendo sul ricorso 7 dicembre 2012 di

 

 

RI 1

patrocinata da PA 1

 

 

 

contro

 

 

l’operato dell’CO 1 e meglio contro l’emissione dell’avviso di pignoramento del 12 novembre 2012 nell’esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da

 

 

PI 1

patrocinata da PA 2

 

 

viste le osservazioni:

- 18 dicembre 2012 di PI 1, __________;

- 20 dicembre 2012 dell’CO 1, __________;

 

richiamata l’ordinanza presidenziale 11 dicembre 2012 di non concessione dell’effetto sospensivo;

 

esaminati atti e documenti;

 

 

 

ritenuto

 

 

in fatto:                        A.   Il Pretore del Distretto di Lugano con decreto 24 giugno 2011 ha sequestrato fino a concorrenza di un credito di complessivi fr. 14'555.75 oltre accessori la part. n. 1125 RFD di __________ di proprietà di RI 1. Lo stesso giorno l’CO 1 ha eseguito il decreto di sequestro.

 

 

                                       B.   Il 2 gennaio 2012 RI 1 ha presentato opposizione contro il decreto di sequestro.

 

 

                                       C.   Con decisione 16 agosto 2012, passata in giudicato, il Pretore del Distretto di __________ ha parzialmente ammesso l’opposizione, confermando il sequestro limitatamente all’importo di fr. 2'397.10 oltre interessi al 5% dal 30 maggio 2011.

 

 

                                       D.   Con precetto esecutivo a convalida del sequestro n. __________del 3/11 settembre 2012 dell’CO 1 PI 1 ha escusso RI 1 per l’incasso di:

                                              1)    fr. 8'345.75 più interessi al 5% dal 30.05.2011;

                                              2)    fr. 4’590.85 più interessi al 5% dal 16.06.2011;

                                              3)    fr. 1'620.- più interessi al 5% dal 22.06.2011.

 

                                                      La procedente ha indicato quale titolo di credito “fatture non pagate”.

 

                                              L’escussa ha interposto tempestiva opposizione al precetto esecutivo.

 

 

                                       E.   Con decisione 23 ottobre 2012 il Giudice di pace del Circolo di __________ ha respinto l’opposizione in via provvisoria limitatamente a fr. 2'397.10 oltre interessi al 5% dal 30.05.2011 e fr. 73.- di spese esecutive.

 

 

                                       F.    Il 9 novembre 2012 la creditrice ha chiesto all'Ufficio il proseguimento dell'esecuzione per un credito di fr. 2'397.10 oltre interessi al 5% dal 30 maggio 2011, allegando la decisione del giudice di pace.

 

                                       G.   Il 12 novembre 2012 l'Ufficio ha emesso l'avviso di pignoramento.

 

 

                                       H.   Con ricorso 7 dicembre 2012 RI 1 ha postulato l’annullamento dell’avviso di pignoramento del 12 novembre 2012. La debitrice, il 15 novembre 2012, avrebbe infatti introdotto alla Giudicatura di pace di __________ l’azione di disconoscimento di debito, dichiarata irricevibile per incompetenza territoriale dal giudice di pace con sentenza 27 novembre 2012. Contro tale decisione si sarebbe aggravata alla Camera civile dei reclami del Tribunale di appello con atto 7 dicembre 2012, chiedendo la declaratoria di nullità della decisione del primo giudice e la retrocessione dell’incarto allo stesso per una nuova decisione.

                                              A mente della ricorrente l’introduzione dell’azione di disconoscimento di debito avrebbe impedito che la decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione passasse in giudicato. Essendo ora pendente un reclamo contro la decisione del giudice di pace, non vi sarebbe una decisione definitiva in merito alla vertenza. Per questo motivo la procedura esecutiva sarebbe sospesa e per la continuazione dell’esecuzione occorrerebbe attendere la decisione della Camera civile dei reclami.

 

 

                                       I.     Delle osservazioni 18 dicembre 2012 di PI 1, chiedente che il ricorso venga respinto, si dirà, per quanto necessario, in seguito.

 

 

                                       L.    Con osservazioni 20 dicembre 2012 l’CO 1 ha pure chiesto la reiezione del gravame, evidenziando come il 12 dicembre 2012 abbia eseguito il pignoramento provvisorio della part. n. __________ RFD di __________.

 

 

Considerato

 

 

in diritto:                  1.   Per l'art. 83 cpv.1 LEF il creditore che ha fatto rigettare l'opposizione può chiedere, secondo la persona del debitore, il pignoramento provvisorio o la formazione dell'inventario ex art. 162 LEF. Tale facoltà può essere esercitata dal creditore già al momento della  notifica della decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione e rimane impregiudicata anche nel caso in cui il debitore insorge contro la medesima con il rimedio del reclamo - il solo possibile - previsto dall’art 319 lett. a in combinazione con l’art. 309 lett. b n. 3 del (nuovo) Codice di di diritto processuale svizzero del 19 dicembre 2012 (CPC), entrato in vigore con il 1° gennaio 2011, riservato il caso in cui l’autorità di reclamo - in caso il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (cfr. art. 48 lett. e n. 5 LOG) - abbia concesso effetto sospensivo all’impugnativa ex art. 325 cpv. 2 CPC (Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, 2a edizione, Basilea 2010, n. 5 ad art. 83). Il reclamo in base al nuovo diritto processuale è infatti un rimedio di diritto straordinario, che non preclude l’efficacia né l’esecutività della decisione impugnata (art. 325 cpv. 1 CPC; in: Commentario al CPC, Trezzini, art. 325 ad 1, p. 1416). In considerazione di ciò il pignoramento provvisorio può essere eseguito fintanto che l’autorità di ricorso non ha concesso effetto sospensivo al reclamo o - dandosene il caso - al ricorso in materia civile promosso contro la sentenza di rigetto.

 

                                   2.   Nel caso in esame l’insorgente non ha nemmeno ricorso contro la decisione di rigetto provvisorio. A giusta ragione l’Ufficio di esecuzione di Lugano ha quindi emesso l’avviso di pignoramento in data 12 novembre 2012, considerato che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il fatto che sia pendente l’azione di disconoscimento di debito non è di ostacolo all’esecuzione rispettivamente al mantenimento del pignoramento provvisorio, ossia del provvedimento cautelare previsto dall’art  83 cpv. 1 LEF (cfr. Staehelin, op, cit. n.13 ad art. 83). Anzi, è proprio in considerazione di siffatta ipotesi che il legislatore ha dato al creditore il diritto, incondizionato (contrariamente al diritto all’erezione di un inventario conservativo di cui all’art. 162 LEF), di ottenere il pignoramento provvisorio dei beni del debitore (art. 83 cpv. 1 LEF), e ha nel contempo tenuto conto del contrapposto interesse dell’escusso, negando al creditore la facoltà di chiederne la realizzazione fintanto che il pignoramento rimane provvisorio (art. 118 LEF) (CEF 7 marzo 2012, inc. 15.2012.20, consid. 7).

 

 

                                   3.   Da quanto precede discende che il ricorso si rivela infondato e come tale va respinto.

                                         Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

                                          richiamati gli art. 17, 83 cpv. 1, 118, 162 LEF; 319, 325 CPC; 61 cpv. 2 lett. a, art. 62 cpv. 2 OTLEF

 

 

pronuncia:               1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

-

-

 

                                        

                                         Comunicazione all’CO 1.

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             Il segretario

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.