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Incarto n. |
Lugano EC/jm |
In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza |
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composta dei giudici: |
Pellegrini, presidente, Walser e Jaques |
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segretario: |
Cassina |
statuendo sul ricorso 13 dicembre 2012 di
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RI 1
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contro |
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l’operato dell’Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano e meglio contro l’emissione dell’avviso di pignoramento del 6 dicembre 2012 nell’esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da
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PI 1
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viste le osservazioni:
- 27 dicembre 2012 di PI 1, __________;
- 7 gennaio 2013 dell’Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano, Lugano;
richiamata l’ordinanza presidenziale 13 dicembre 2012 di concessione dell’effetto sospensivo;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Il 1° settembre 2010 l’Ufficio esecuzione del Distretto di Lugano ha effettuato contro RI 1 un pignoramento a favore dell’esecuzione n. __________ promossa da PI 1 per un credito di fr. 1'900'848.-.
Sono stati pignorati:
1. n. 100 azioni nominative della società __________ in liquidazione, __________, di nominali fr. 1'000.- cadauna,
2. n. 100 azioni al portatore della società __________, __________, di nominali fr. 1'000.- cadauna,
3. n. 100 azioni al portatore della società __________, __________, di nominali fr. 1'000.- cadauna,
4. la somma di fr. 106'410.- relativa alla vendita delle azioni della società __________, __________,
5. la somma di fr. 2’028'000.- relativa alla vendita del bene immobile part. n. __________ RFD di __________,
6. la quota di comproprietà di un mezzo della particella n. __________ RFD di __________ (__________), gravata da cartelle ipotecarie per complessivi fr. 1'200'000.-,
7. la particella n. __________ RFD di __________ (__________),
8. la particella n. __________ RFD __________ (__________), gravata da cartelle ipotecarie per complessivi fr. 1'135'000.-,
9. la particella n. __________ RFD di __________ (__________),
10. n. 349 azioni nominative su 700 (valore nominale fr. 1'000.- cadauna) della società __________, __________.
Tutti i beni pignorati erano oggetto di sequestro penale.
B. Il 4 ottobre 2010, l’Ufficio ha comunicato alle parti la partecipazione al pignoramento per fr. 1'647'484.20 di PI 2, moglie dell’escusso, che il 29 settembre 2010 aveva depositato la domanda di proseguimento dell’esecuzione n. __________.
C. Il 3 maggio 2012, l’Ufficio ha realizzato i fondi part. n. __________ e __________ RFD __________ per fr. 1'200'000.-, che in parte sono serviti a pagare i crediti ipotecari e le spese, mentre la rimanenza di fr. 427'749.40 è stata tenuta a disposizione del Ministero pubblico in quanto oggetto di sequestro penale.
D. Il 23 agosto 2012, l’Ufficio ha completato il verbale di pignoramento con l’indicazione ch’esso “vale quale attestato provvisorio di carenza di beni ai sensi dell’art. 115 LEF”.
E. Il 4 dicembre 2012 PI 1 ha chiesto il pignoramento complementare di alcuni beni e crediti che il debitore avrebbe trasferito alla moglie nell’ambito di una convenzione matrimoniale stipulata nel 2004.
F. Con avviso di pignoramento 6 dicembre 2012 e susseguente scritto del 12 dicembre 2012 l’ufficio ha fissato per il 14 dicembre 2012 il completamento del pignoramento.
G. Con ricorso 13 dicembre 2012 RI 1 ha postulato la declaratoria di nullità dell’avviso di pignoramento, perché il pignoramento complementare dell’art. 145 LEF presupporrebbe che la realizzazione dei beni pignorati sia avvenuta, condizione che nella fattispecie non si sarebbe realizzata.
Il ricorrente assevera che anche il pignoramento complementare di beni nuovamente scoperti giusta l’art. 115 cpv. 3 LEF non sarebbe possibile, atteso che il creditore sarebbe in possesso di un attestato provvisorio di carenza beni dal 4 ottobre 2010 e quindi il termine perentorio di un anno per procedere in tal senso sarebbe decaduto.
H. Con osservazioni 27 dicembre 2012 PI 1 si è opposta al gravame argomentando che con sentenza del 14 dicembre 2012 (doc. 2) la Corte delle assise criminali ha condannato il ricorrente al pagamento in favore dello Stato di un risarcimento compensatorio di fr. 7'000'000.- e ha confiscato sino a concorrenza di tale importo anche i beni oggetto del pignoramento. A mente dell’osservante l’Ufficio dovrebbe eseguire d’ufficio un pignoramento complementare quando sui beni pignorati è stata pronunciata una confisca penale o una misura analoga che rende impossibile procedere alla loro realizzazione, e ciò anche se esiste la possibilità che la confisca sia successivamente annullata.
I. Delle osservazioni 7 gennaio 2013 dell’Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano si dirà, per quanto necessario, in seguito.
L. In replica il ricorrente ha evidenziato di aver presentato annuncio d’appello contro la sentenza della Corte delle assise criminali (doc. M), motivo per il quale la decisione di confisca non sarebbe passata in giudicato.
Considerato
in diritto:
1. Giusta l’art. 115 cpv. 2 LEF, “il verbale di pignoramento vale come attestato provvisorio di carenza di beni [...] quando in base alla stima ufficiale i beni pignorabili non siano sufficienti”. Come risulta dallo stesso testo della legge, l’effetto del verbale relativo ad un pignoramento chiaramente insufficiente è indipendente da qualsiasi menzione espressa dell’ufficio d’esecuzione al riguardo (cfr. DTF 55 III 34, cons. 3; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 29 ad art. 115). Quest’ultimo è però tenuto a rilasciare la menzione (cfr., per analogia, Jent-Sørensen, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n. 5 ad art. 115).
2. Nel caso concreto, come già espresso nella sentenza del 27 ottobre 2012 di questa Camera nella procedura di cui all’inc. n. 15.2012.93 tra le medesime parti, è evidente che il verbale di pignoramento spedito il 4 ottobre 2010 costituiva già un attestato provvisorio di carenza di beni, dal momento che il valore di stima complessivo dei beni pignorati – rimasto incontestato – ammontava a fr. 3'142'611,50 a fronte di due crediti il cui importo complessivo ascende a fr. 3'557'338,20 oltre accessori. Per questo motivo non è ipotizzabile un pignoramento complementare di eventuali beni nuovamente scoperti giusta l’art. 115 cpv. 3 LEF, siccome il termine di perenzione prescritto da questa norma è manifestamente già trascorso.
3. Per l’art. 145 cpv. 1 LEF quando la somma ricavata dalla realizzazione dei beni pignorati non basti a coprire l’ammontare del crediti l’ufficio procede senza indugio a un pignoramento complementare (recte: successivo, “Nachpfändung” nella terminologia tedesca) e realizza nel modo più rapido gli oggetti pignorati. Non è necessario che un creditore ne faccia istanza e l’ufficio d’esecuzione non è tenuto ad osservare i termini ordinari. Al pignoramento successivo tornano in sostanza applicabili le norme generali sul pignoramento ex art. 90 ss. LEF (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4. ed., Vol. I, Zurigo 1997, n. 15 ad art. 145 LEF).
L’ufficio deve altresì procedere senza indugio ad un pignoramento complementare quando la realizzazione dei beni pignorati è diventata impossibile e ciò indipendentemente dalle cause che hanno condotto a tale situazione (DTF 120 III 86 e rif. ivi). In concreto la realizzazione dei beni pignorati il 1° settembre 2010 non è però ancora divenuta impossibile. Infatti come emerge dal doc. M, prodotto con l’allegato di replica, in data 17 dicembre 2012 RI 1 ha presentato annuncio d’appello contro la sentenza della Corte delle assise criminali, motivo per il quale la decisione di confisca a favore dello Stato in essa contenuta non è ancora passata in giudicato (cfr. art. 437 cpv. 1 lett. a CPP), avendo l’atto d’appello effetto sospensivo per legge (art. 402 CPP). Per questo motivo, non essendoci ancora confisca definitiva dei beni in precedenza pignorati, non si sono ancora realizzate le condizioni per procedere ad un pignoramento complementare. Ne discende che il ricorso deve essere accolto e l’avviso di pignoramento emesso dall’Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano conseguentemente annullato.
4. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17, 115, 145 cpv. 1 LEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF,
pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
1.1. Di conseguenza l’avviso di pignoramento del 6 dicembre 2012 emesso nell’esecuzione n. __________ è annullato.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità
3. Notificazione a:
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Comunicazione all’Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.