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Incarto n. |
Lugano CJ/fp/lw |
In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza |
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composta dei giudici: |
Pellegrini, presidente, Walser e Epiney-Colombo |
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segretario: |
Jaques |
statuendo sul ricorso 27 gennaio 2012 di
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RI 1
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contro |
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l’operato dell’CO 1, e meglio contro la reiezione della domanda di proseguire l’esecuzione n. __________ promossa dal ricorrente nei confronti di
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PI 1
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viste le osservazioni 14 febbraio 2012 dell’CO 1;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che lo RI 1 procede in via esecutiva contro PI 1 per l’incasso di fr. 30.-- oltre spese esecutive;
che il 23 settembre 2011, l’escutente ha chiesto il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dall’escussa;
che il 22 novembre 2011, il Giudice di pace del Circolo del Ticino ha stralciato la causa dai ruoli e posto a carico della parte convenuta la tassa di giustizia di fr. 40.--, dopo aver preso atto di una comunicazione del 16 novembre 2011 della parte attrice, con la quale veniva confermato l’avvenuto pagamento dell’esecuzione;
che il 31 dicembre 2011, l’escutente ha chiesto la prosecuzione dell’esecuzione per la tassa di giustizia (fr. 40.--) e per le spese di notifica del precetto esecutivo a mezzo di usciere (fr. 22.--);
che il 18 gennaio 2012, l’CO 1 ha rifiutato di dare seguito alla domanda di proseguimento, in quanto l’opposizione interposta dall’escussa non era stata rigettata;
che con il ricorso in esame, l’escutente contesta la decisione dell’Ufficio, facendo valere che la tacitazione integrale del credito (capitale) in esecuzione, senza condizioni né riserve, avrebbe valenza d’acquiescenza tacita che, indipendentemente dall’imputazione del pagamento, equivarrebbe al ritiro incondizionato dell’opposizione;
che tale censura può richiamarsi alla giurisprudenza del Tribunale federale, secondo cui il pagamento dell’intero credito in capitale ed interessi all’ufficio d’esecuzione (e non direttamente nelle mani o sul conto dell’escutente) va interpretato come rinuncia alla contestazione del credito e del diritto dell’escutente di farlo valere in via esecutiva, ovvero quale ritiro tacito dell’opposizione;
che siccome l’escusso non è abilitato a contestare, con opposizione, l’obbligo legale di pagare le spese esecutive relative ad esecuzioni legittime (art. 68 cpv. 1 LEF) – ma semmai può solo, per quanto riguarda le spese stabilite dall’ufficio, contestarne il prelevamento o l’importo con un ricorso giusta l’art. 17 LEF (cfr. DTF 85 III 128) –, l’esecuzione può essere proseguita limitatamente alle spese esecutive quand’anche l’opposizione – che appunto non concerne le spese – non sia formalmente stata rigettata (DTF 77 III 6 segg.; 85 III 128; cfr. pure Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 85 ad art. 82; Ruedin, n. 19 ad art. 74);
che siffatta interpretazione va condivisa, poiché tiene in debita considerazione la natura dell’opposizione e il carattere amministrativo delle spese esecutive;
che se, per chiarezza, può apparire opportuno che in simili ipotesi il giudice rigetti esplicitamente l’opposizione per l’importo delle spese esecutive (cfr. CEF 18 dicembre 2003, inc. 15.03. 179; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n. 67 e 72 ad art. 84), l’ufficio d’esecuzione non può comunque legittimamente rifiutare di continuare l’esecuzione qualora ciò non sia avvenuto;
che nel caso concreto, l’escussa, dopo aver interposto opposizione, ha pagato direttamente all’Ufficio l’integrale importo del credito posto in esecuzione(fr. 30.--) e le spese di emissione e di prima notifica del precetto esecutivo (fr. 20.--);
che sono quindi dati i presupposti giurisprudenziali perché l’esecuzione possa proseguire per l’incasso delle altre spese, ovvero le spese di notifica del precetto esecutivo a mezzo di usciere (fr. 22.--) e la tassa di giustizia (fr. 40.--);
che il ricorso va pertanto accolto;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20a, 68, 74, 88 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
1.1. Di conseguenza, è fatto ordine all’CO 1 di proseguire l’esecuzione n. __________ limitatamente all’importo di fr. 62.--.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Intimazione a: – RA 1, __________;
– PI 1, __________.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.