Incarto n.
15.2012.22

Lugano

29 febbraio 2012

FP/sl/lw

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Epiney-Colombo

 

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sul ricorso 20 febbraio 2012 di

 

RI 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

contro l’operato dell’Ufficio di esecuzione __________ e meglio contro la comminatoria di fallimento nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da

 

                                     PI 1 

 

 

- viste le osservazioni 27 febbraio 2012 dell’Ufficio di esecuzione __________;

 

esaminati gli atti,

 

 

ritenuto

 

in fatto:

                       A.   Con precetto esecutivo n. __________ del 2/19.1.2012 PI 1 ha escusso RI 1 per l’incasso della somma di fr. 4'230.-- oltre interessi e spese, indicando quale titolo di credito “Fatture impagate. Estratto conto del 20.12.11”.

 

                              Al precetto esecutivo l’escussa non ha sollevato opposizione.

 

                       B.   In data 10 febbraio 2012 la procedente ha chiesto la prosecuzione dell’esecuzione, di modo che il 14 febbraio 2012 l’Ufficio di esecuzione __________ ha emesso a carico dell’escussa la comminatoria di fallimento, che è stata notificata all’interessata il giorno successivo.

 

                       C.   Con ricorso 20 febbraio 2012 RI 1 contesta la comminatoria di fallimento, asserendo – in estrema sintesi – che il credito all’origine della procedura esecutiva non è stato determinato correttamente e che l’opposizione è stata fatta per errore alla creditrice, ancorché riconoscendo di avere un debito nei suoi confronti;

 

                       D.   Con osservazioni 27 febbraio 2012 l’Ufficio di esecuzione __________ ha chiesto la reiezione del ricorso, rilevando che la contestazione dell’insorgente riguarda il merito della fattispecie, ossia una questione sottratta al potere di cognizione dell’autorità di vigilanza.

 

considerando

 

in diritto:

 

                       1.    Contro la notifica della comminatoria di fallimento può essere formulato ricorso all’autorità di vigilanza unicamente per ragioni formali (cfr. jaeger/walder/kull/kottmann,Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, Zurigo 1997/99, n. 3 ad art. 160; ottomann/markus, Basler Kommentar zum SchkG,vol II, Basel 201, n. 6 ad art 1160; gilliéron, Commentarie de la LP, vol. III, Losanna 2011, n. 18 ad art. 160 LEF), ad esempio quando:

 

-  l’escusso reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);

 

-  l’esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);

 

-  è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a una decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione;

 

-  la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutiva;

 

-  l’escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio di esecuzione incompetente territorialmente (DTF 118 III 6; 93 III 33 consid. 2).

 

                       2.    Per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.

 

                       3.    Nella fattispecie la ricorrente non si avvale di nessuno dei menzionati motivi, ma si propone per contro di contestare la pretesa posta in esecuzione per ragioni di merito, ragioni che – come correttamente sottolineato dall’Ufficio di esecuzione __________ – sfuggono però al potere cognitivo dell’autorità di vigilanza.

 

                       4.    Emanando la comminatoria d fallimento sulla base del precetto esecutivo al quale l’escussa non ha sollevato opposizione (art. 88 cpv. 1, 39 cpv. 1 n. 9 e 159 LEF), l’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Lugano ha quindi agito correttamente. Ne consegue pertanto la reiezione del ricorso.

 

                       5.    Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

 

Per questi motivi,

 

richiamata la OTLEF,

 

 

pronuncia:

 

1.                  Il ricorso è respinto.

 

2.      Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

 

3.      Intimazione a:

                                   RI 1;

                                   PI 1 .

 

                                   Comunicazione all’Ufficio di esecuzione __________.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria

 

 

 

 

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.