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Incarto n. |
Lugano EC/fb/fp |
In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza |
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composta dei giudici: |
Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini |
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segretario: |
Cassina, vicecancelliere |
statuendo sul ricorso 14 febbraio 2012 di
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RI 1
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contro |
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l’operato dell’CO 1 e meglio contro il provvedimento 25 gennaio 2012 di assegnazione di termine per promuovere l’azione di contestazione della pretesa avanzata su due autovetture pignorate nelle varie esecuzioni promosse contro
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PI 1, __________
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da
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dalla moglie dell’escusso signora
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PI 2
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viste le osservazioni:
- 27 febbraio 2012 di PI 1, __________;
- 28 febbraio 2012 di PI 2, __________;
- 5 marzo 2012 dell’CO 1, __________;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Nell’ambito delle varie esecuzioni promosse nei confronti di PI 1, il 16 giugno 2011 l’CO 1 ha pignorato un’autovettura __________ e un’autovettura __________.
B. Il 17 gennaio 2012 la moglie dell’escusso, signora PI 2, ha rivendicato la proprietà delle autovetture pignorate, allegando all’Ufficio varia documentazione tendente a provare la sua proprietà sulle due auto. Con provvedimento 25 gennaio 2012 l’Ufficio ha comunicato a RI 1 che PI 2 ha rivendicato la proprietà delle autovetture __________ e __________, assegnandogli un termine di 20 giorni per promuovere contro PI 2 l’azione di contestazione delle pretese avanzate.
C. Con ricorso 14 febbraio 2011 RI 1 chiede che la rivendicazione di proprietà di PI 2 venga “respinta” in quanto nel verbale di pignoramento i veicoli sarebbero stati indicati dal debitore come di sua esclusiva proprietà. RI 1 argomenta che agli atti non vi sarebbe alcun documento in grado di comprovare la proprietà di PI 2: per questo motivo chiede che conformemente all’art. 108 cpv. 4 LEF vengano prodotti i mezzi di prova della rivendicante. Il ricorrente reputa che la rivendicazione della proprietà sia tardiva, poiché PI 2 era a conoscenza del verbale di pignoramento al più tardi il 14 dicembre 2011.
D. Con osservazioni 28 febbraio 2012 PI 2 si è opposta al gravame argomentando di aver appreso solo a fine 2011 delle procedure esecutive avviate contro il marito. Tenendo conto delle ferie esecutive natalizie e del tempo necessario alla raccolta della necessaria documentazione, essa avrebbe presentato la propria rivendicazione di proprietà in tempi brevi. Unitamente alla rivendicazione essa avrebbe prodotto la documentazione comprovante la sua proprietà sulle vetture.
E. Con osservazioni 5 marzo 2012 l’CO 1 ha pure postulato la reiezione del ricorso rilevando che i mezzi di prova inerenti la rivendicazione di proprietà sono stati prodotti con la stessa rivendicazione e che il 16 febbraio 2012 ha trasmesso copia degli stessi al ricorrente.
F. Delle osservazioni 27 febbraio 2012 di PI 1 si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato
in diritto:
1. Con il ricorso RI 1 chiede innanzitutto che la rivendicazione venga “respinta” in quanto nel verbale di pignoramento i veicoli sarebbero stati indicati dal debitore come di sua esclusiva proprietà. Questa richiesta è irricevibile in sede di ricorso ex art. 17 LEF. L’Ufficio, quale organo di esecuzione forzata, non deve determinarsi sulla fondatezza di una rivendicazione di proprietà. Il suo ruolo è infatti limitato all’assegnazione dei ruoli processuali nella procedura di rivendicazione ex art. 106 ss. LEF.
1.1. Gli art. 106 ss. LEF impongono all'organo di esecuzione forzata di dare luogo alla procedura di rivendicazione quando il debitore sostenga che l'oggetto pignorato (o sequestrato in virtù del rimando dell'art. 275 LEF) sia proprietà o pegno di un terzo, oppure quando un terzo rivendichi un diritto di proprietà o di pegno sull'oggetto stesso (cfr. DTF 7B.231/2000 dell'11 ottobre 2000 in re M.F. c. V.F. e L.S.C., cons. 5).
1.2. A norma degli art. 107 e 108 LEF, il debitore e il creditore possono contestare presso l'ufficio la pretesa del terzo, quando questa riguarda un bene mobile in possesso esclusivo del debitore. Se il bene in questione si trova in possesso esclusivo del debitore l’ufficio assegna al terzo il termine di venti giorni per agire giudizialmente contro colui che ha contestato la sua pretesa, sia esso il creditore o il debitore (cfr. art. 107 cpv. 1 n. 1 e cpv. 5 LEF); se invece il bene si trova in possesso o compossesso del terzo, è al creditore rispettivamente al debitore che deve essere impartito il termine per agire giudizialmente, quale attore contro il terzo (cfr. art. 108 cpv. 1 n. 1 e cpv. 2 LEF). Per decidere sulla questione del possesso occorre unicamente determinare chi possiede sulla cosa pignorata o sequestrata l’effettivo potere di disporre (DTF 87 III 12 e 83 III 28), atteso che le autorità esecutive non devono, in linea di principio, indagare se la situazione fattuale è conforme o meno al diritto (DTF 116 III 84 cons. 3). Questioni di diritto possono essere prese in considerazione soltanto se risultano liquide e certe e permettono di risalire in termini affidabili al potere di disporre (DTF 71 III 64): le autorità esecutive non sono legittimate ad approfondire, a questo stadio di procedura, l’esame di problemi giuridici che saranno oggetto, se del caso, di ulteriore esame da parte del giudice di merito (cfr. Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea 2010, n. 6 ad art. 107; Ammon/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a ed., Berna 2008, § 24 n. 33).
2. Per l’art. 108 cpv. 4 LEF su domanda del creditore o del debitore, il terzo è invitato a produrre all’ufficio i suoi mezzi di prova entro lo scadere del termine per promuovere l’azione. Nel caso di specie, diversamente da quanto argomentato dal ricorrente, PI 2 già con la rivendicazione del 17 gennaio 2012 ha allegato all’Ufficio la documentazione tendente a provare la sua proprietà sulle due auto. La censura di RI 1 risulta priva di ogni fondamento e va pertanto respinta.
3. RI 1 contesta la tempestività della rivendicazione di PI 2.
3.1. Sebbene la rivendicazione di un diritto di proprietà su beni pignorati può essere fatta valere sino alla ripartizione del ricavato (cfr. art. 106 cpv. 2 LEF), giurisprudenza e dottrina considerano che la rivendicazione deve essere annunciata in un breve termine appropriato alle circostanze. Il diritto del terzo è perento se questi tarda astutamente a dichiarare la rivendicazione oppure se si dimostra manifestamente negligente (cfr. DTF 120 III 125, c. 2a, con rif.; Staehelin, op. cit., n. 23 ad art. 106; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 168 s. ad art. 106). Ciò può avvenire non solo quando il terzo ritarda la notificazione delle sue pretese con l’intenzione di ostacolare il decorso dell’esecuzione, ma anche quando egli, senza dolo, agisce in altro modo incompatibile con le regole della buona fede, in particolare quando il ritardo non è giustificato da alcun motivo legittimo (cfr. DTF 106 III 57 e ss.). Il ritardo nella rivendicazione della proprietà di cose pignorate può tuttavia costituire abuso manifesto di un diritto e provocarne la decadenza soltanto quando il proprietario sia personalmente a conoscenza del pignoramento eseguito sui singoli beni rivendicati (DTF 109 III 18 e ss.).
3.2. Nel caso di specie PI 2 ha asserito di aver appreso solo a fine 2011 delle procedure esecutive avviate contro il marito e quindi del pignoramento delle due autovetture pretese di sua proprietà. Orbene, dall’esame degli atti prodotti dall’CO 1 non risultano elementi di segno contrario a quanto asserito dalla rivendicante: si deve quindi ritenere che, come affermato nelle proprie osservazioni, PI 2 sia venuta a conoscenza del pignoramento solo a fine 2011. La giurisprudenza e la dottrina impongono estrema prudenza nell’ammettere la perenzione di un diritto quando, come in casu, essa non è prevista espressamente dalla legge, ritenendo che la perenzione intervenga unicamente in caso di manifesto abuso di diritto (DTF 114 III 95; Amonn/Walther, op. cit., § 24 n. 26, p. 222). Nel caso in esame PI 2 ha notificato la propria pretesa già in data 17 gennaio 2012. Ne consegue che il diritto di proprietà è stato notificato tempestivamente.
4. Da quanto precede discende che il ricorso è respinto.
Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17, 106 ss. LEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF,
pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
- RI 1, __________;
- avv. PA 1, __________;
- PI 1, __________;
- __________, __________;
- avv. __________, __________.
Comunicazione all’CO 1, __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.