Incarto n.
15.2012.39

Lugano

23 marzo 2012

CJ/fp/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Bozzini

 

segretario:

Jaques

 

 

statuendo sul ricorso 27 febbraio 2012 di

 

 

RI 1

patrocinato dall’ PA 1

 

 

contro

 

 

l’operato dell’CO 1, e meglio contro il pignoramento della rendita LPP eseguito il 9 febbraio 2012 nell’esecuzione n.__________ promossa contro il ricorrente da

 

 

PI 1

 

viste le osservazioni 13 marzo 2012 dell’CO 1;

 

 

ritenuto

 

 

in fatto:

                                  A.   PI 1 procede nei confronti di RI 1 per l’incasso di un credito di fr. 2'740.-- oltre interessi dal 6 aprile 2011.

 

 

 

 

                                  B.   Il 9 febbraio 2012, l’CO 1 allestiva il seguente calcolo dell’eccedenza pignorabile a carico dell’escusso:

 

                                         Guadagno

                                         Debitore/debitrice                             fr.  5'206.--

                                         coniuge                                             fr.         0.--

                                                                                                  fr.  5'206.--

 

                                         Minimo di esistenza

                                         Importo di base                                 fr.  1'200.--

                                         Figli minorenni                                  fr.         0.--

                                         Affitto                                                 fr.         0.--

                                         Riscaldamento                                 fr.     150.--

                                         Cassa malati                                    fr.     344.--

                                         Alimenti                                             fr.         0.--

                                         Trasferte                                           fr.       50.--

                                         Totale                                                fr.  1'744.--

 

                                         Trattenuta:                                        fr. 3'806.--

 

                                          Osservazioni: l’importo pignorato è limitato a CHF 1'962.44 mensile in quanto la rendita AVS non è pignorabile.

 

                                  C.   Con ricorso 27 febbraio 2012 l’escusso si aggrava contro tale calcolo, rimproverando all’Ufficio di aver omesso di considerare che nella rendita AVS mensile, pari a fr. 3'244.--, sono incluse le rendite per figli, pari a complessivi fr. 1’442.--, che andrebbero detratte dai redditi dell’escusso. Il ricorrente contesta inoltre il calcolo del minimo di esistenza, nella misura in cui non considera alcunché per il figlio minorenne né per la figlia maggiorenne agli studi. Chiede poi che vengano considerate la pigione e la rendita di fr. 3'500.-- ch’egli sostiene di versare alla moglie e ai figli per il loro mantenimento, concludendo all’integrale annullamento del pignoramento.

 

                                  D.   Delle osservazioni dell’CO 1 si dirà, per quanto necessario ai fini del giudizio, nei seguenti considerandi.

 

 

Considerando

 

in diritto:

                                   1.   Non è necessario verificare la tempestività del ricorso. Infatti, i pignoramenti che intaccano il minimo vitale dell'escusso sono nulli, ciò che va rilevato d'ufficio anche quando il provvedimento non sia stato impugnato (cfr. art. 22 LEF; DTF 114 III 82; 97 III 11; Cometta/Möckli, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n. 12 e 16 ad art. 22 LEF). Pertanto questa Camera deve comunque esaminare le censure del ricorrente senza riguardo alla loro tempestività.

 

 

                                   2.   Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

 

 

                                   3.   Le prestazioni della previdenza professionale, una volta esigibili (ovvero dopo il verificarsi dell’evento assicurato), sono limitata-mente pignorabili ai sensi dell’art. 93 LEF (art. 92 cpv. 1 n. 10 LEF a contrario). Secondo costante giurisprudenza e dottrina, nel quantificare l’eccedenza pignorabile vanno considerati tutti i redditi dell’escusso, sia quelli impignorabili (art. 92 LEF) che quelli limitatamente pignorabili (art. 93 LEF), fermo restando che potranno essere pignorati solo i redditi limitatamente pignorabili se e nella misura in cui, sommati a quelli impignorabili, eccedano il suo minimo di esistenza (cfr. DTF 104 III 38; CEF 22 gennaio 1999 [15.98.142], cons. 3c, Rep. 1999, n. 88bis (1); von der Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n. 18 ad art. 93; Ochsner, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/ Monaco 2005, n. 159 ad art. 92; Guidicelli/ Pic­cirilli, Il pignoramento di redditi ex art 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002, n. 39).

 

                               3.1.   Nel caso di specie, l’CO 1 ha correttamente applicato i suddetti principi, limitando la trattenuta, determinata in fr. 3'806.--, all’importo della rendita LPP, pari a fr. 1'962,44 (cfr. “osservazioni” in fondo al foglio del calcolo del minimo di esistenza e avviso 9 febbraio 2012 di notificazione del pignoramento a Zürich Lebensversicherung AG).

 

                               3.2.   Il ricorrente ritiene tuttavia che le rendite AVS per figli, pari a complessivi fr. 1’442.--, non sarebbero dovute essere computate nel calcolo della trattenuta. Orbene, il diritto alle rendite per figli spetta in linea di massima all’assicurato (art. 22ter cpv. 1 LAVS), fatte salve le disposizioni sull’impiego appropriato (art. 20 LPGA e 71ter RAVS) come pure le disposizioni diverse imposte dal giudice civile (art. 22ter cpv. 2 LAVS). Nella fattispecie, il ricorrente non allega che sia realizzata una delle suddette eccezioni e del resto risulta dalla decisione 7 agosto 2008 da lui prodotta (doc. A) che anche le rendite per figli siano versate e da versare a lui stesso. Corretto quindi il computo delle rendite nei redditi dell’e­scus­so.

 

 

                                   4.   Il ricorrente lamenta poi che nel minimo di esistenza non sia stato computato alcunché per il figlio minorenne né per la figlia maggiorenne agli studi. Dal verbale interno di pignoramento si evince però che i figli non vivono con lui bensì con la madre, tant’è ch’egli sostiene di versare alla moglie e ai figli alimenti per fr. 3'500.--. I minimi di base per figli previsti al punto I/4 della Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (allegata alla Circolare CEF n. 35/2009, pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009) non possono quindi essergli riconosciuti.

 

 

                                   5.   Il ricorrente chiede infine che vengano considerate nel proprio minimo di esistenza la pigione e la rendita di fr. 3'500.-- ch’egli versa per il mantenimento di moglie.

 

                               5.1.   È principio giurisprudenziale consolidato che possono essere considerate nel calcolo del minimo di esistenza solo le spese indispensabili il cui pagamento effettivo e regolare è dimostrato (cfr. DTF 121 III 22, cons. 3a; Guidicelli/Piccirilli, op. cit., n. 125; Ochsner, Commentaire romand de la LP, Basilea/Gine­vra/ Monaco 2005, n. 82 ad art. 93; vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n. 25 ad art. 93). Nel caso concreto, il ricorrente, in sede di pignoramento, non ha dichiarato di pagare una pigione e in sede di ricorso non l’ha quantificata né ha comprovato di pagare effettivamente un canone di locazione. La censura va pertanto respinta.

 

                               5.2.   Sotto riserva di un’eccezione non realizzata in concreto (cfr. CEF 3 luglio 2002 [15.02.70], cons. 2.1 e 2.2), gli alimenti del diritto di famiglia a carico dell’escusso devono essere presi in considerazione nel calcolo del minimo di esistenza alla (doppia) condizione che essi siano indispensabili al creditore degli alimenti ai sensi dell’art. 93 LEF e che siano (e saranno) effettivamente pagati dall’escusso durante l’intero periodo del pignoramento (cfr. DTF 107 III 76 s. cons. 1; 111 III 19, cons. 6; 121 III 22, cons. 3a; Ochsner, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/ Monaco 2005, n. 128 ad art. 93; vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n. 25 e 29 ad art. 93). Mentre il carattere indispensabile degli alimenti può essere presunto qualora l’obbligo dell’escusso sia accertato in una sentenza giudiziaria (cfr. DTF 111 III 19, cons. 6a) – riservata comunque la facoltà dell’Ufficio di riesaminare la questione dal punto di vista esecutivo (cfr. DTF 130 III 45 ss.; CEF 3 luglio 2002 inc. 15.02.70, cons. 2.4) –, l'ufficio d’esecuzione deve tenere conto nel calcolo del minimo di esistenza degli obblighi alimentari dell'escusso nei confronti del coniuge e dei figli solo se egli dimostra che ne sono realizzati i presupposti di legge (vincolo matrimoniale, nesso di filiazione, separazione effettiva, ecc.) ai sensi dell'art. 163 CC, rispettivamente 276 segg. CC, che gli alimenti sono indispensabili a chi sono dovuti ai sensi dell'art. 93 LEF e che sono (e saranno) effettivamente pagati dall'escusso durante l'intero periodo del pignoramento (CEF 30 giugno 2008, inc. 15.08.42, c. 2 e 2.1, RtiD I-2009, 731 n. 65c [massima]). Nella fattispecie, il ricorrente non ha fornito alcuna indicazione sui redditi della moglie – che risulta essere socia gerente con firma individuale di una società (la __________ GmbH, con sede in __________), alla quale sono intestati quattro veicoli (cfr. osservazioni dell’Ufficio) – e anzi non ha nemmeno sostenuto che gli alimenti che afferma di versare (agli atti vi è solo una dichiarazione scritta della moglie) siano indispensabili per il mantenimento della medesima e dei figli ai sensi dell’art. 93 LEF, ovvero che i redditi della moglie non bastino a coprire il suo minimo di esistenza e quello dei figli. La decisione dell’Ufficio va quindi confermata, ferma restando la facoltà per l’escusso di chiedere una revisione del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF), producendo i documenti necessari ad accertare i redditi della moglie e a stabilire il suo minimo di esistenza. A questo proposito, va ricordato che uno dei (quattro) presupposti per l'ammissione dell'esistenza a carico dell’escusso di un obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni agli studi ai sensi degli art. 277 cpv. 2 CC e 93 LEF è che il figlio non abbia ancora, nei termini usuali, conseguito una formazione appropriata, ciò che si estende agli studi medio-su­pe­riori (liceo o scuola professionale: Tabella per il calcolo del minimo di esistenza, ad n. II/6; CEF 9 giugno 2005, inc. 15.05.20, RtiD I-2006 761 ss n. 80c, cons. 5.2/b/a/aa), ma non agli studi universitari (DTF 98 III 34 ss.; BlSchK 2000, 63 ss.).

 

 

                                   6.   Ne consegue la reiezione del gravame.

                                         Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

 

 

richiamati gli art. 17, 20a, 93 LEF, art. 61 e 62 OTLEF;

 

 

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–;

 

                                         Comunicazione all’CO 1

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                                Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.