Incarto n.
15.2012.3

Lugano

19 gennaio 2012

CJ/fp/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Bozzini e Epiney-Colombo

 

segretario:

Jaques

 

 

statuendo sul ricorso 21 dicembre 2011 di

 

 

RI 1 

 

 

contro

 

 

l’operato dell’CO 1, e meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 7 dicembre 2011 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da

 

 

PI 1  

rappr. da RA 1 

 

viste le osservazioni 16 gennaio 2012 dell’CO 1;

 

esaminati atti e documenti

 

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

 

                                         che PI 1 procede in via esecutiva nei confronti di RI 1 per l’incasso di fr. 5'250.-- oltre interessi e spese;

 

                                         che il 7 dicembre 2011, l’CO 1 ha emesso la comminatoria di fallimento, che è stata notificata il 16 dicembre alla socia gerente dell’escussa, __________;

                                         che il 21 dicembre, quest’ultima ha fatto pervenire all’Ufficio uno scritto incomprensibile, apparentemente rivolto contro la comminatoria di fallimento, che era allegata allo scritto;

 

                                         che il giorno successivo, l’Ufficio ha impartito all’escussa un termine di 10 giorni affinché provvedesse a motivare la sua contestazione, avvertendola che se non avesse dato tempestivamente seguito all’ingiunzione, il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile;

 

                                         che la socia gerente ha ritirato l’ingiunzione il 23 dicembre 2011 e nel termine impartito (che tenuto conto delle ferie natalizie è scaduto il 12 gennaio 2012) non ha prodotto la motivazione richiesta;

 

                                         che il ricorso, privo di motivazione, è quindi irricevibile (art. 7 cpv. 3 lett. b LPR);

 

                                         che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

 

 

Richiamati gli art. 17, 20a LEF; 7 LPR; 61, 62 OTLEF;

 

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

 

                                   2.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

 

                                   3.   Intimazione a:  – RI 1, __________;

                                                                   – RA 1, __________.

 

                                         Comunicazione all’CO 1.

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                               Il segretario

 

 

 

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.