Incarto n.
15.2012.42

Lugano

27 marzo 2012

EC/fp/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Bozzini

 

segretario:

Cassina, vicecancelliere

 

 

statuendo nella procedura dipendente dall’istanza 21 marzo 2012 dell’IS 1 chiedente la determinazione del modo di realizzazione ai sensi dell’art. 132 LEF dell’interessenza spettante all’escussa

 

 

PI 2, __________

(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)

 

 

 

 

nell’eredità indivisa ed in comunione composta oltre che dall’escussa di

 

 

1. PI 3    

2.  PI 4    

 

 

nell’esecuzione n__________ promossa contro l’escussa da

 

 

PI 5, __________

(rappresentato dall’RA 1, __________)

 

ritenuto

 

in fatto:

 

A.Nell’ambito dell’esecuzione a convalida di sequestro n__________ promossa nei confronti di PI 2 dallo PI 5 l’IS 1 ha pignorato il 24 ottobre 2011 per un credito di fr. 24'675.10 oltre accessori, l’interessenza spettante all’escussa nella divisione della comunione ereditaria fu __________ composta di PI 2, PI 3 e PI 4. Nel verbale di pignoramento l’Ufficio ha indicato in fr. 1.00 il valore di stima dell’interessenza pignorata.

 

                                     B.      Il 28 novembre 2011 lo PI 5 ha presentato la domanda di vendita.

 

                                     C.      Il 1°dicembre 2011 l’Ufficio ha comunicato all’escussa la presentazione della domanda di realizzazione.

 

                                      D.      Il 23 gennaio 2012 l’Ufficio ha convocato la debitrice, PI 3, PI 4 e lo PI 5 a un’udienza di conciliazione ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 RDC per martedì 28 febbraio 2012 alle ore 10.00. A tale udienza nessuna conciliazione è stata raggiunta a causa dell’assenza del creditore. Il 28 febbraio 2012, l’Ufficio ha quindi assegnato a tutti gli interessati un termine di 10 giorni per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione della quota ereditaria dell’escussa (art. 10 cpv. 1 RDC). Nel termine impartito sono pervenute all’Ufficio le proposte di PI 2, di PI 3 e di PI 4.

 

                                      E.      Il 21 marzo 2012 l’Ufficio ha chiesto a questa Camera la determinazione del modo di realizzazione dei diritti in comunione spettanti a PI 2. L’Ufficio ha rilevato di aver assegnato alla quota in sede di pignoramento un valore di fr. 1.00, ma di aver scoperto in un secondo tempo l’esistenza di denaro contante depositato in una cassetta di sicurezza bancaria. L’Ufficio ha preavvisato di far luogo allo scioglimento della comunione, avendo i membri della comunione ereditaria formulato delle proposte concrete per la realizzazione della quota ereditaria dell’escussa.

 

 

Considerato

 

 

in diritto:

 

                                     1.      Dal verbale di pignoramento si evince che sono stati pignorati i diritti spettanti all’escussa nella comunione ereditaria composta di PI 2, PI 3 e PI 4.

                                     2.      La procedura e i modi di realizzazione di una quota in un’eredità indivisa dipendono dall’esistenza di contestazioni in merito ai diritti dell’escusso.

 

                                     3.      L’Ufficio in sede di pignoramento ha determinato che il valore della quota parte di un terzo spettante all’escussa nella comunione ereditaria assomma a fr. 1.00 (cfr. verbale di pignoramento), in quanto non gli era nota l’esistenza di beni appartenenti alla comunione. Tale accertamento non è stato ritualmente contestato da nessuna delle parti interessate. Successivamente però lo stesso Ufficio è venuto a conoscenza della circostanza che in una cassetta di sicurezza bancaria è depositato del denaro contante appartenente alla comunione.

 

                                              Qualora, come nel caso di specie, l’esistenza della comunione ereditaria e la quota parte dell’escusso non siano contestate dai coeredi, l’Ufficio deve conformarsi alla procedura prevista dal Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (RDC, RS 281.41), convocando tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 RDC) e dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 RDC). L’autorità di vigilanza deve poi determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF), scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC), ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3 RDC, la vendita all’asta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative di conciliazione.

 

                                     4.      Nel caso di specie l’Ufficio ha preavvisato lo scioglimento della comunione ereditaria e la liquidazione del patrimonio comune.

                                               L’art. 10 cpv. 3 RDC non esclude la soluzione dello scioglimento della comunione nei casi in cui il valore della quota è determinato: al contrario questa norma esclude, in linea di massima, la messa all’incanto della quota il cui valore non è sufficientemente determinato. In altre parole, la norma limita unicamente a scapito della seconda soluzione la scelta tra i due modi di realizzazione, che per il resto è questione di opportunità che rientra nel potere d’apprezzamento dell’autorità di vigilanza (DTF 96 III 15-16, cons. 2; Bettschart, Commentaire romand de la LP, Basilea/ Ginevra/Monaco 2005, n. 13 ad art. 132). L’art. 10 cpv. 3 RDC tende ad evitare una vendita a vil prezzo della quota pignorata (DTF 96 III 16, cons. 3; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 32 ad art. 132). Orbene, un simile rischio esiste in particolare quando il valore di stima della quota supera ampiamente il valore dei crediti posti in esecuzione. In effetti in siffatta ipotesi in sede di asta i creditori non hanno alcun interesse a rilanciare quando l’offerta ha superato l’importo dei loro crediti. A seguito di ciò vi è quindi il rischio concreto che la quota venga aggiudicata ad un prezzo ampiamente inferiore al suo valore reale. La soluzione dello scioglimento garantisce invece che l’ufficio, dopo aver estinto i crediti, possa riversare un’eccedenza all’escusso. La soluzione alternativa dell’assegnazione della quota ai creditori giusta l’art. 131 cpv. 2 LEF (cfr. art. 13 cpv. 1 RDC) è esclusa quando si tratti di quota ereditaria (art. 13 cpv. 2 RDC). Nel caso concreto, a fronte del valore dell’interessenza, non è sproporzionato per il creditore dover anticipare le spese connesse alla divisione della successione – spese che comunque saranno da coprire con quanto otterrà l’escussa dalla divisione (art. 13 cpv. 2 RDC) e che in considerazione della circostanza che gli attivi da dividere sono costituiti da denaro contante non dovrebbero assumere notevole rilevanza. L’interesse di quest’ultima supera infine quello del creditore a un pagamento veloce dei propri crediti. Ne consegue che in concreto deve essere ordinato all’Ufficio, come del resto dallo stesso richiesto. di procedere a richiedere lo scioglimento della comunione e la liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC).

 

                                     5.      Nel Canton Ticino l’autorità competente ai sensi dell’art. 609 CC è l’ufficiale delle esecuzioni nel cui circondario l’escusso ha il proprio domicilio (art. 96 cpv. 2 LAC). Spetterà quindi all’Ufficiale dell’IS 1 chiedere la divisione della successione alla competente autorità qualora i coeredi dovessero opporsi (art. 12 e 13 cpv. 2 RDC) e rappresentare l’escussa nella procedura (cfr. CEF 11 gennaio 2002 [inc. 15.01.287]). Come detto, le spese connesse alla procedura di divisione devono essere anticipate dal creditore (art. 13 cpv. 2 RDC), a pena la rinuncia alla realizzazione e la decadenza del pignoramento (art. 68 cpv. 1 LEF); contrariamente a quanto sostenuto da Gilliéron (op. cit., n. 35 ad art. 132), gli art. 10 cpv. 4 e 13 cpv. 1 RDC sono inapplicabili, altrimenti i creditori potrebbero comodamente raggirare la protezione a favore del debitore prevista dall’art. 10 cpv. 3 RDC. L’Ufficio procederà poi, nella misura necessaria al soddisfacimento del creditore, a realizzare i beni attribuiti all’escussa nella divisione alfine di poter disporre della necessaria liquidità per estinguere il credito in esecuzione.

 

                                     6.      Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 132 LEF; 609 CC; art. 96 cpv. 2 LAC; 9, 10 e 13 del Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione dei diritti in comunione (RDC);

 

pronuncia:

 

 

                                   1.   L’istanza è accolta.

 

                               1.1.   Di conseguenza è ordinato all’IS 1 di procedere allo scioglimento della comunione ereditaria composta di PI 2, PI 3 e PI 4 e alla liquidazione del patrimonio comune, secondo quanto indicato al considerando 5.

 

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

 

                                    3.    Notificazione all’IS 1 e per il suo tramite, a tutti gli interessati.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                                Il segretario

 

 

 

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.