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Incarto n. |
Lugano EC/fp/fb |
In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza |
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composta dei giudici: |
Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini |
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segretario: |
Cassina, vicecancelliere |
statuendo sul ricorso 10 maggio 2012 di
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RI 1
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contro |
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l’operato dell’CO 1 e meglio contro il complemento di pignoramento del 29 marzo 2012 nell’esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da
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PI 1
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Viste le osservazioni:
- 23 maggio 2012 di PI 1, __________;
- 24 maggio 2012 dell’CO 1, __________;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Nell’esecuzione n. __________ promossa da PI 1 contro RI 1 il 18 gennaio 2012 l’CO 1ha pignorato per un credito di fr. 245'120.40 oltre accessori la PPP n. __________ RFD di __________ del valore di stima ufficiale di fr. 805'223.00 e gravata da cartelle ipotecarie per complessivi fr. 4'680'000.00.
B. Con scritto del 28 marzo 2012 PI 1, rilevando di aver avuto conoscenza il giorno precedente che nell’ambito del fallimento della società __________ tra i creditori principali figura l’escusso, ha chiesto l’estensione del pignoramento ad un eventuale dividendo di liquidazione spettante al signor RI 1 nella procedura fallimentare.
C. Con provvedimento 30 marzo 2012 l’Ufficio ha pignorato presso l’Ufficio dei fallimenti del Distretto di __________ il credito “spettante al debitore nell’eventuale dividendo della liquidazione relativa alla procedura fallimentare della __________”.
D. Con tempestivo ricorso 10 maggio 2012 RI 1 ha postulato l’annullamento del provvedimento 30 marzo 2012 argomentando che l’importo pignorato non sarebbe stato quantificato perché allo stadio attuale della procedura fallimentare non sarebbe possibile stabilire se vi sarà un dividendo a favore dei creditori di terza classe. Così facendo l’Ufficio avrebbe pignorato un credito futuro la cui aspettativa sarebbe incerta e quindi impignorabile.
E. Con osservazioni 23 maggio 2012 PI 1 si è opposto al gravame rilevando che per l’art. 208 LEF con la dichiarazione di fallimento tutti i crediti nei confronti del fallito diventano esigibili. Il ricorrente non avrebbe quindi notificato nel fallimento un credito futuro bensì un suo credito esistente ed esigibile. L’unica incertezza sarebbe data dal fatto che non è noto se la massa fallimentare sarà sufficiente per soddisfare ed eventualmente in quale misura i crediti di terza classe.
F. Delle osservazioni 24 maggio 2012 dell’CO 1, chiedenti la reiezione del gravame, si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato
in diritto: 1. Il debitore è tenuto a indicare, sino a concorrenza di quanto sia necessario per un sufficiente pignoramento, tutti i suoi beni, compresi quelli che non sono in suo possesso, come pure i crediti e i diritti verso terzi (cfr. art. 91 cpv. 1 cifra 2 LEF). L’ufficio di esecuzione deve attenersi alle indicazioni fornite dal debitore, avvertendolo dei suoi obblighi, come pure delle conseguenze penali dell’inosservanza (cfr. art. 91 cpv. 6 LEF). Il creditore ha la possibilità di richiedere un pignoramento complementare nel caso in cui egli sia a conoscenza di altri beni non dichiarati dal debitore (cfr. Brugger, SchKG, Schweizerische Gerichtspraxis 1946 -1984, Adligenswil 1984, n. 29 art. 91).
2. Se il debitore in occasione del pignoramento omette di indicare tutti i suoi beni, il creditore non deve interporre ricorso all’Autorità di vigilanza contro l’operato dell’ufficio di esecuzione, ma unicamente richiedere il pignoramento complementare (cfr. Brugger, op. cit., n. 30 art. 91; BlSchK 1977, p.53 ).
3. Nel caso in esame occorre rilevare che il credito per il quale PI 1 ha ottenuto il pignoramento ammonta a fr. 245'120.40 oltre accessori. A fronte di tale importo l’Ufficio aveva inizialmente pignorato il Foglio PPP n. ____________________ di 58/1000 di comproprietà del fondo base part. n. __________RFD di ____________________. L’Ufficio ha evidenziato che la PPP pignorata ha un valore di stima ufficiale di fr. 805'223.00, rilevando che la stessa è gravata da due cartelle ipotecarie al portatore di complessivi fr. 4'680’000.00. In considerazione dell’aggravio ipotecario, il valore della PPP pignorata appare di gran lunga inferiore al credito in esecuzione, donde la corretta richiesta del creditore di procedere ad un pignoramento complementare in presenza di altri valori patrimoniali di spettanza dell’escusso. Ciò considerato che l’Ufficio è tenuto a pignorare, fino a concorrenza di quanto basti per pagare i crediti, in capitale, interessi e spese, dei creditori pignoranti, tutti i diritti patrimoniali dell’escusso.
Orbene il fatto che una pretesa sia contestata, non sia ancora esigibile oppure sia sottoposta ad una condizione sospensiva non impedisce il suo pignoramento (Foëx, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea 2010, n. 17 ad art. 95). Il pignoramento non può invece portare su delle semplici aspettative (cfr. Foëx, op. cit.; de Gottrau, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/ Monaco 2005, n. 12 ad art. 95 con riferimenti). Nel caso di specie è stato pignorato il credito “spettante al debitore nell’eventuale dividendo della liquidazione relativa alla procedura fallimentare della __________”. Come emerge dalla lettera trasmessa il 2 aprile 2012 dall’Ufficio dei fallimenti di __________ all’CO 1 allo stadio attuale della procedura fallimentare non è possibile stabilire se vi potrà essere un dividendo a favore dei creditori di terza classe, tra cui figura RI 1. Il diritto di RI 1 ad un dividendo invero non è altro che la parte del credito che sarà pagata a dipendenza dell’esistenza di sufficienti attivi della massa, ritenuto che in concreto l’incertezza non riguarda l’esistenza della pretesa ma la solvibilità della debitrice. Di conseguenza il verbale di pignoramento deve essere inteso nel senso che è pignorato il credito, esistente ed esigibile (art. 208 cpv. 1 LEF), vantato dall’escusso nei confronti della __________.
Questo credito potrà poi essere realizzato, a richiesta del creditore procedente, senza dover attendere gli esiti della procedura fallimentare.
4. Il ricorso è quindi respinto. Per chiarezza si procede ad una precisazione del verbale di pignoramento nel senso che in luogo del credito “spettante al debitore nell’eventuale dividendo della liquidazione relativa alla procedura fallimentare della __________” è pignorato “il credito di RI 1 nei confronti della __________, ora in fallimento”. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi;
richiamati gli art. 91 cpv. 1 cifra 2, 91 cpv. 6, 208 LEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF
pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
1.1. Il verbale di pignoramento 30 marzo 2012 è rettificato nel senso che in luogo del credito “spettante al debitore nell’eventuale dividendo della liquidazione relativa alla procedura fallimentare della __________” è pignorato “il credito di RI 1 nei confronti della __________.”
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
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Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.