Incarto n.
15.2012.59

Lugano

22 maggio 2012

EC/fp/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Bozzini

 

segretario:

Cassina, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso 16 aprile 2012 di

 

 

RI 1

rappresentato da RA 1

 

 

 

contro

 

 

l’operato dell’CO 1 nell’esecuzione del sequestro decretato ad istanza del ricorrente il 5 marzo 2012 dal Giudice di pace del circolo della __________ contro

 

 

PI 1

 

 

 

viste le osservazioni 14 maggio 2012 dell’CO 1, __________ __________;

 

 

esaminati atti e documenti;

 

 

 

 

 

 

ritenuto

 

 

in fatto:

 

 

                                     A.      Il Giudice di pace del circolo della __________ con decreto 8 marzo 2012, ha sequestrato fino a concorrenza di un credito di fr. 393.80 oltre accessori:

                                              - “mobili diversi, TV a colori ecc. trovantesi presso l’abitazione dell’escussa”.

 

 

B.           L’8 marzo 2012 l’CO 1 ha eseguito il decreto inventariando:

“1.   una libreria IKEA in compensato chiaro,

 2.   un tavolo in legno e vetro, cm 160 x 90, in cattivo stato,

 3. 6 sedie rivestite, color marrone (rotte),

 4.   un divano con penisola in stoffa marrone, in cattivo stato,

 5.   un mobile porta TV in compensato bianco e marrone, in cattivo stato,

 6.   un televisore PHILIPS LCD, mod. 2009”.

       L’Ufficio ha stimato i beni inventariati in complessivi fr. 255.00. Conformemente all’art. 92 cpv. 1 e cpv. 2 LEF, l’Ufficio ha poi dichiarato i mobili inventariati esclusi dal sequestro.

 

 

                                     C.      Con ricorso 12 marzo 2012 RI 1 si oppone alla decisione dell’Ufficio di non eseguire il sequestro del televisore, in quanto lo stesso non sarebbe oggetto indispensabile ai sensi dell’art. 92 cpv. 1 n. 1 LEF.

 

 

                                     D.      Con osservazioni 14 maggio 2012 l’CO 1 ha chiesto la reiezione del gravame argomentando che l’esclusione dal sequestro del televisore non è giustificata ai sensi dell’art. 92 cpv. 1 n. 1 LEF ma ai sensi del successivo cpv. 2, atteso che il suo valore irrisorio non consentirebbe, in caso di realizzo ai pubblici incanti, un ricavo superiore alle spese della procedura. L’Ufficio ha inoltre rilevato che al signor RA 1 difetterebbe la legittimazione al patrocinio non essendo né avvocato né fiduciario iscritto al relativo albo professionale.

  

                                              Con scritto del 16 maggio 2012 - da lui personalmente sottoscritto unitamente al suo rappresentante - RI 1 ha replicato alle osservazioni dell’ufficio, rilevando - con riferimento al preteso difetto di rappresentanza di RA 1 - che in un caso del genere occorreva fissare un termine perentorio non superiore a quello di ricorso per rimediare al vizio, cosa che non è però stata fatta.

 

Considerato

 

 

in diritto:

 

 

                                     1.      Nell’eseguire un decreto di sequestro, l’Ufficio deve applicare per analogia le norme sul pignoramento (art. 275 LEF), e in particolare gli art. 92 e 93 LEF. Contestazioni relative all’impignorabilità dei beni sequestrati vanno fatte valere con un ricorso giusta l’art. 17 LEF (cfr. DTF 129 III 207, cons. 2.3).

 

 

                                     2.      Giusta l’art. 92 cpv. 2 LEF sono impignorabili gli oggetti per i quali vi è senz’altro da presumere che il ricavo eccederebbe di così poco la somma delle spese da non giustificare la loro realizzazione. Nel caso concreto l’Ufficio ha ritenuto che il televisore PHILIPS LCD del 2009 dell’escussa ha un valore commerciale di fr. 100.00 (cfr. verbale delle operazioni di pignoramento) e quindi, a fronte di un tale valore, è privo di valore di realizzazione. Il ricorrente contesta tale apprezzamento. Nel caso di specie il ricavo presumibile dell’asta deve essere valutato in fr. 100.00, importo corrispondente al valore di stima attribuito dall’Ufficio al bene inventariato e non contestato . Le spese di realizzazione ipotizzabili ammontano però a oltre fr. 140.00  (fr. 25.00 per la tassa di pignoramento [art. 20 cpv. 1 e 2 OTLEF]; fr. 26.00 per la comunicazione del verbale di pignoramento alle parti [art. 114 LEF e 24 OTLEF]; fr. 13.-- per la comunicazione dell’avviso di vendita all’escussa (art. 120 LEF e 9 OTLEF); circa fr. 40.00 per la tassa e le spese di pubblicazione dell’avviso d’incanto [art. 11 e 13 cpv. 1 OTLEF]; fr. 24.-- per le spese di trasferta a __________ per l’incanto [12 km a fr. 2.--/l’unità: art. 14 cpv. 1 OTLEF]; fr. 10.00 per la tassa per la preparazione e la tenuta dell’incanto [art. 30 OTLEF]; fr. 5.-- per la tassa d’incasso e di riversamento del prezzo di aggiudicazione [art. 19 e 33 OTLEF]), purché poi non vengano richieste misure cautelari particolari (custodia). Ciò posto, la decisione dell’Ufficio, fondata sulla sua indubbia esperienza in materia d’asta, va confermata in applicazione dell’art. 92 cpv. 2 LEF.

 

                                     3.      A titolo aggiuntivo, occorre rilevare che, seppure si volesse ritenere che la messa all’asta del televisore potrebbe fruttare un ricavo massimo di qualche decina di franchi dopo deduzione delle spese di pignoramento e di realizzazione (che l’escutente sarebbe tenuto ad anticipare), motivi di opportunità, fondati sulla situazione famigliare dell’escussa, sconsiglierebbero nondimeno di procedere a tale vendita, che per l’esiguo e comunque incerto esito, s’imparenterebbe, nel caso concreto, ad un’ingiustificata angheria. Non mette quindi conto esaminare se la situazione famigliare dell’escussa, a capo di una famiglia monoparentale con due figli in tenera età, possa anche giustificare l’impignorabilità del televisore ai sensi dell’art. 92 cpv. 1 n. 1 LEF.

 

 

                                     4.      Visto l’esito non sussiste la necessità di verificare la legittimazione al patrocinio di RA 1.

 

 

                                     5.      Ne discende che il ricorso va respinto. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17, 92 cpv. 1 n. 1, 92 cpv. 2, 114, 120 LEF; 9, 11, 13 cpv. 1, 14 cpv. 1, 19, 20 cpv. 1 e 2, 24, 30, 33, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF,

 

 

pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

 

 

 

 

 

                                   3.   Notificazione a:

 

-;

-.

 

                                         Comunicazione all’CO 1, __________.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                                Il segretario

 

 

 

 

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.