Incarto n.
15.2012.65

Lugano

2 luglio 2012

EC/fp/lw

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Bozzini

 

segretario:

Cassina, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso 23 maggio 2012 di

 

 

 RI 1 

patrocinata da: avv.  PA 1 

 

 

 

contro

 

 

l’operato dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona e meglio contro il verbale di pignoramento 16 maggio 2012 nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente contro

 

 

 PI 1    

 

 

 

Viste le osservazioni 5 giugno 2012 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona;

 

 

richiamati atti e documenti;

 

 

ritenuto

 

 

in fatto:

 

 

                                     A.      Nell’esecuzione n. __________ promossa da RI 1 contro PI 1, il 16 maggio 2012 l’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona ha pignorato per un credito di fr. 52'308.00 oltre accessori:

 

                                              - “i diritti in comunione spettanti all’escussa nella comunione ereditaria fu __________, __________, composta di:

                                              RI 1, 03.08.__________, __________ 1/3,

                                              __________, 15.11.__________, __________ 1/3,

                                              PI 1, 20.10.__________, __________ 1/3

                                              In particolare i fondi __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________ RFD di __________”.

 

                                              L’Ufficio ha attribuito a quanto pignorato, ossia alla quota di un terzo appartenente all’escussa nella comunione indivisa, un valore di stima di fr. 185'857.00.

 

 

                                     B.      Con ricorso 23 maggio 2012 RI 1, dopo aver precisato che PI 1 è l’unica erede del defunto marito A__________, chiede di pignorare non solo la quota spettante a PI 1 nella comunione ereditaria composta di RI 1, __________ e PI 1, ma anche la quota di 1/6 nella successione fu __________ e i beni appartenenti al defunto marito.

 

                                              La ricorrente ha pure chiesto che l’Ufficio, dando seguito alla procedura di realizzazione prevista dal Regolamento del Tribunale federale del 17 gennaio 1923 concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (in seguito: RDC), proceda alla vendita all’asta dei diritti pignorati.

 

 

                                     C.      Delle osservazioni 5 giugno 2012 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona, chiedenti la reiezione del gravame, si dirà per quanto necessario in seguito.

 

 

 

Considerato

 

 

in diritto.

 

 

1.      Nel caso di specie RI 1 chiede di pignorare altri beni oltre all’interessenza già pignorata.

 

 

                                      2.      L’art. 97 cpv. 2 LEF stabilisce che il pignoramento deve essere limitato a quanto basti per soddisfare dei loro crediti in capitale, interessi e spese, i creditori pignoranti.

                                               L’ufficio è quindi tenuto a pignorare, fino a concorrenza di quanto basti per pagare i crediti, in capitale, interessi e spese, dei creditori pignoranti del gruppo (cfr. art. 97 cpv. 2 LEF), tutti i diritti patrimoniali dell’escusso, compresi quelli indicati dall’escusso come appartenenti a terzi e quelli rivendicati da terzi (cfr. art. 95 cpv. 3 LEF), e senza tenere conto, per la stima, del loro carattere contestato (cfr. DTF 120 III 51).

 

 

3.         Considerato l’art. 97 cpv. 2 LEF, nella fattispecie l’Ufficio pignorando la quota di 1/3 spettante a PI 1 nella comunione ereditaria composta oltre che dall’escussa da RI 1 e __________, alla quale ha assegnato un valore di stima di fr. 185'857.00, rimasto incontestato, già ha pignorato beni sufficienti a coprire il credito in esecuzione in capitale oltre agli interessi e alle spese.

 

 

                                     4.      Dal verbale di pignoramento si evince che sono stati pignorati i diritti spettanti all’escussa nella comunione ereditaria composta di PI 1, RI 1 e __________.

 

 

                                     5.      La procedura e i modi di realizzazione di una quota in un’eredità indivisa dipendono dall’esistenza di contestazioni in merito ai diritti dell’escusso.

 

 

                                     6.      L’Ufficio, in sede di pignoramento, ha determinato che il valore della quota parte di un terzo spettante all’escussa nella comunione ereditaria assomma a fr. 185’857.00 (cfr. verbale di pignoramento). Tale accertamento non è stato ritualmente contestato da nessuna delle parti interessate. Qualora, come nel caso di specie, l’esistenza della comunione ereditaria e la quota parte dell’escussa non siano contestate dai coeredi, l’Ufficio deve conformarsi alla procedura prevista dal RDC, convocando tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 RDC) e dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 RDC).

                                              L’autorità di vigilanza deve poi determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF), scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC), ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3 RDC, la vendita all’asta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative di conciliazione.

 

 

                                     7.      Nel caso di specie l’Ufficio dopo aver avviato la procedura prevista dal RDC, convocando con scritto 20 gennaio 2012 tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 RDC per giovedì 1° marzo 2012 alle ore 10.00, il 14 febbraio 2012 ha annullato tale udienza perché sarebbero in corso delle cause di divisione presso la Pretura di Bellinzona. Quand’anche queste procedure, tendenti alla divisione della comunione ereditaria, fossero tutt’ora pendenti dinnanzi alla Pretura di Bellinzona, l’Ufficio deve procedere comunque alla realizzazione della quota pignorata, non giustificandosi la sospensione della procedura esecutiva per il solo fatto che gli eredi stiano disputando dinnanzi al Pretore sul come dividere la comunione ereditaria. L’ufficio dovrà pertanto convocare nuovamente tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 RDC e poi, a dipendenza dell’esito della stessa, procedere conformemente a quanto previsto nel RDC.

 

 

                                     8.      Da quanto precede discende che il ricorso è parzialmente accolto.

                                              Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 95 cpv. 3, 97 cpv. 2, 132 LEF; 9 e 10 del Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione dei diritti in comunione (RDC);

 

pronuncia:

 

                                     1.       Il ricorso è parzialmente accolto.

 

                                               1.1.   Di conseguenza è fatto ordine all’ Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona di determinarsi come stabilito al considerando 7 di questa sentenza.

 

                                     2.       Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

 

 

                                     3. Notificazione a:

 

- avv.   

 

-    

 

                                         Comunicazione all’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona, Bellinzona.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                          Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.