Incarto n.
15.2012.67

Lugano

13 giugno 2012

CJ/fp7fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Bozzini

 

segretario:

Jaques

 

 

statuendo sul ricorso 7 giugno 2012 di

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

l’operato dell’CO 1, e meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 23 aprile 2012 nell’esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da

 

 

PI 1

 

esaminati atti e documenti

 

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

 

                                         che la ricorrente contesta la comminatoria di fallimento, notificatale il 30 maggio 2012, facendo valere che il suo ricorso contro la decisione di rigetto dell’opposizione (inc. 0015-2012-s) non sarebbe ancora stato evaso;

 

                                         che può essere formulato ricorso all'autorità di vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento unicamente per ragioni formali, segnatamente quando, come nel caso in esame, l’escus­so afferma che l’opposizione non è ancora stata rigettata con decisione esecutiva (cfr. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 18 ad art. 160; Ottomann/Markus, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2a ed., Basilea 2010, n. 6 ad art. 160);

 

                                         che tuttavia, nella fattispecie, la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, con sentenza 16 aprile 2012 (inc. 14.2012.40), ha respinto il reclamo interposto da RI 1 il 5 marzo 2012 contro la decisione 21 febbraio 2012 del Giudice di pace del circolo di__________ (inc. 0015-2012s);

 

                                         che secondo una ricerca nel sistema “track & trace” della Posta svizzera, siffatta sentenza è stata notificata all’escussa il 26 aprile 2012 presso lo sportello dell’ufficio postale di __________;

 

                                         che l’opposizione interposta dall’escussa era quindi stata validamente rigettata al momento della notifica – il 30 maggio 2012 – della comminatoria di fallimento impugnata;

 

                                         che quest’ultima è per il resto conforme alle norme di diritto esecutivo;

 

                                         che il ricorso va pertanto respinto;

 

                                         che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF);

 

                                         che visto il carattere manifestamente infondato dell’impugnazio­ne e il suo logico esito, il ricorso, in virtù dell’art. 9 cpv. 2 LPR, viene deciso senza notificazione alla controparte, a cui non è quindi necessario intimare la sentenza;

 

 

 

Richiamati gli art. 17, 20a, 159 LEF; 61, 62 OTLEF;

 

pronuncia:

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

 

 

 

 

                                   3.   Notificazione a RI 1, __________.

 

                                         Comunicazione all’CO 1.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.