Incarto n.
15.2012.69

Lugano

15 giugno 2012

CJ/fp/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Bozzini

 

segretario:

Jaques

 

 

statuendo sull’istanza 13 giugno 2012 di

 

 

IS 1

 

tendente alla proroga del termine per depositare la graduatoria nel fallimento di

 

 

PI 1

 

 

 

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

 

                                         che giusta l’art. 247 cpv. 1 LEF, entro sessanta giorni dallo scadere del termine per le insinuazioni, l’amministrazione del fallimento deve allestire la graduatoria;

 

                                         che nel caso concreto il termine d’insinuazione è già stato prorogato da questa Camera una prima volta fino al 4 luglio 2012;

 

                                         che con l’istanza in esame, l’amministratrice speciale del fallimento chiede di prorogare di ulteriori 3 mesi il termine per depositare la graduatoria, in quanto deve ancora sentire i sindacati OCST e UNIA per definire in modo omogeneo i criteri di ammissione delle insinuazioni definitive dei dipendenti, nonché terminare le liquidazioni dei lavori della fallita ancora da fatturare;

 

                                         che dall’ultima proroga l’amministrazione speciale ha trovato un accordo con la banca cessionaria dei crediti della fallita e ha già liquidato più della metà della trentina di cantieri ancora aperti al momento della dichiarazione del fallimento, incassando oltre fr. 600'000.-- di cui la metà è stata riversata alla banca in base all’accordo raggiunto;

 

                                         che l’inventario della fallita è stato recentemente realizzato con un buon esito;

 

                                         che le oltre 50 insinuazioni degli ex lavoratori della fallita sono già state esaminate, ma devono essere ancora discusse in contraddittorio con i sindacati, che hanno calcolato gli importi richiesti secondo criteri non uniformi;

 

                                         che in queste condizioni, appare indicato prorogare un’ultima volta il termine per depositare la graduatoria fino al 4 ottobre 2012, come richiesto dall’istante, precisando sin d’ora che la stessa dovrà essere depositata prima di tale data anche se le liquidazioni non saranno ancora tutte terminate;

 

 

Per questi motivi,

visto l’art. 247 LEF,

 

decreta:

                                   1.   L’istanza è accolta.

 

                               1.1.   Il termine di cui all’art. 247 cpv. 1 LEF è prorogato fino al 4 ottobre 2012.

 

 

                                   2.   Notificazione a IS 1, __________.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

 

Il presidente                                                                             Il segretario