Incarto n.
15.2012.78

Lugano

11 settembre 2012

CJ/fp/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Bozzini

 

segretario:

Jaques

 

 

statuendo sul ricorso 31 luglio 2012 di

 

 

RI 1

patrocinato dall’ PA 1

 

 

contro

 

 

l’operato dell’CO 1, e meglio contro il verbale di pignoramento allestito il 15 giugno 2012 nell’esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da

 

 

PI 1

patrocinata dall’ PA 2

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto

 

in fatto:

                                  A.   PI 1 procede in via esecutiva contro RI 1 per l’incasso di fr. 7'845'641,05 oltre interessi e spese.

 

 

                                  B.   Il 15 giugno 2012, l’CO 1 ha pignorato diversi fondi, mobili e conti dell’escusso, e segnatamente due conti correnti bancari presso la banca C__________ di Zugo, intestati l’uno alla società H__________ GmbH (in seguito “H__________”) (n. 37) e l’altro ad A__________ SA (n. 38), ma di cui l’escusso risulta avente diritto economico. Entrambi i conti sono stati stimati (per errore) in fr. 1.--.

 

 

                                  C.   Con “reclamo” (recte: ricorso) del 31 luglio 2012, l’escusso ha chiesto la correzione del verbale del pignoramento, nel senso di cancellare il pignoramento dei suddetti due conti bancari. Afferma che la banca gli avrebbe fatto firmare per errore il formulario A al momento della costituzione dei conti, mentre i veri aventi diritto economico sarebbero le società intestatarie, che hanno personalità giuridica propria. Precisa di aver nel frattempo sottoscritto nuovi formulari A, che però non sono stati accettati dalla banca a causa dell’avvenuto pignoramento.

 

 

                                  D.   Con osservazioni del 14 agosto 2012, l’escutente si è opposto al ricorso, ritenendo insufficienti le asserzioni del ricorrente in merito al fatto che non avrebbe ben compreso la portata dei formulari A ch’egli ha sottoscritto presso __________ e “maldestra” la tentata produzione di nuovi formulari A. Ha peraltro evidenziato l’esistenza di movimenti sui conti che lascerebbero presumere che siano stati utilizzati come conti propri. L’escutente ha inoltre chiesto che venisse proceduto al pignoramento della quota sociale di H__________ e delle azioni di A__________ SA e che l’escusso venisse nuovamente sentito in merito ai movimenti sospetti intervenuti sui conti di queste due società.

 

 

                                  E.   Nelle sue osservazioni del 22 agosto 2012, l’CO 1 ribadisce la pignorabilità dei conti in questione, pur precisando che il verbale dovrà essere corretto, in quanto non è stata avviata la procedura di rivendicazione giusta gli art. 106 segg. LEF (a dipendenza del fatto che i conti non sono intestati all’escusso) e non è stato indicato il valore di stima corretto, pari al saldo attuale dei conti, ovvero fr. 5'911,45 per il primo e fr. 593,32 per il secondo. L’Ufficio ritiene inoltre che la quota sociale di fr. 20'000.--della società H__________ dovrà essere pignorata, così come eventualmente le azioni di A__________ SA, e che si dovrà approfondire la questione relativa ai redditi percepiti dall’escusso dalla società P__________ AG di Cham, che sono stati bonificati in parte sul suo conto privato e in parte sul conto di H__________, e in merito alla quale l’Ufficio, il 10 agosto 2012, ha già chiesto all’escusso la produzione della relativa documentazione (cfr. doc. F annesso alle osservazioni dell’Ufficio).

 

 

                                  F.   Con scritto 3 settembre 2012, RI 1 ha preso posizione sulle richieste 10 agosto 2012 dell’Ufficio, spiegando l’origine e la causa dei movimenti bancari sul suo conto privato e sul conto di H__________.

 

 

 

considerando

 

in diritto:

 

                                   1.   Dal punto di vista esecutivo, i rapporti patrimoniali vanno in linea di massima considerati in funzione di criteri giuridici e non economici. In effetti, ogni persona risponde di regola unicamente dei propri obblighi (principio della responsabilità personale). Eccezioni sono però ammesse in casi particolari, laddove il terzo si richiama abusivamente a tale principio con lo scopo d'impedire il pignoramento o il sequestro del bene in questione (caso del prestanome o "uomo di paglia") oppure quando il suo titolo di proprietà/tito­larità è inopponibile al creditore siccome revocabile ai sensi degli art. 285 segg. LEF (cfr. CEF 3 marzo 2010, inc. 15.08.29, RtiD II-2010, 722 segg. n. 67c, cons. 3.3/b; CEF 10 giugno 2008, inc. 15.08.28, cons. 5.1).

 

                               1.1.   L’ufficio di esecuzione è in linea di principio tenuto a pignorare, d’ufficio, tutti i diritti patrimoniali pignorabili (giusta gli art. 92 e 93 LEF) di cui l’escusso pare essere il titolare, purché essi non facciano indiscutibilmente parte del patrimonio di un terzo. Deve pertanto pignorare anche i beni che appartengono solo formalmente a un terzo, qualora sussista il dubbio che l’escusso ne è proprietario così come nei casi in cui la rivendicazione del terzo sembra fondata su un atto revocabile o sembra abusiva. In particolare l’ufficio deve pignorare i beni che l’escutente o l’escusso indicano come facenti parte del patrimonio di quest’ultimo; in caso di contestazione del terzo, la controversia andrà risolta nella procedura di rivendicazione (art. 106 e segg. LEF). Tuttavia, se la proprietà del terzo è manifesta, specialmente quando esso è proprietario del fondo o titolare del conto bancario di cui il procedente chiede il pignoramento, la richiesta di quest’ultimo dev’es­sere motivata e suffragata da indizi (DTF 132 III 284, cons. 2.2; CEF 14 maggio 2007, inc. 15.06.137, RtiD I-2008, 1081 segg. n. 61c, cons. 3.1 ; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4a ed., Losanna 2005, n. 1120; C. Jaques, La saisie et le séquestre des droits patrimoniaux dont le débiteur est l’ayant droit économique, ZZZ 2005, 343 ad 3.5.2, con rif.).

 

                               1.2.   Nel caso in esame, l’Ufficio è venuto a conoscenza dei conti intestati ad A__________ SA e H__________ dalla comunicazione 27 giugno 2012 di C__________ (doc. A allegato alle osservazioni dell'Ufficio). Nel suo scritto 10 agosto 2012 (doc. F annesso alle osservazioni dell'Ufficio al ricorso), l’Ufficio ha evidenziato diversi bonifici sul conto di H__________, che sembrano direttamente connessi con l’escus­so personalmente, ciò che viene confermato dalle allegazioni contenute nelle osservazioni 3 settembre 2012 dello stesso escusso, con cui ha confermato di essere da anni impiegato della P__________ di Cham, la quale ha pagato – a suo dire – anticipi per le sue spese professionali e “di mantenimento corrente” sul conto di H__________ (bonifici di complessivi fr. 16'000.-- dei 26 marzo, 27 aprile e 25 maggio 2012), mentre il bonifico del 13 aprile 2012 di fr. 23'594,50 corrisponderebbe alla restituzione di una cauzione per un appartamento preso in affitto dalla famiglia RI 1 a __________ (ZH). Questi elementi, coniugati con il fatto che l’escusso è l’unico socio (e gerente) di H__________ (doc. D) e che sull’estratto conto figurano addebiti a favore del fisco ticinese, dell’Ente ospedaliero cantonale o di casse malati (cfr. doc. H annesso alle osservazioni dell'Ufficio), sono indizi sufficienti a ritenere che il conto sia utilizzato dall’escusso come conto proprio. Pertanto, il suo pignoramento va confermato, anche se il conto è stato aperto il 15 maggio 2008, prima del sequestro (risalente al 7 luglio 2011) e prima che il credito della procedente diventasse esigibile (il 10 ottobre 2010), perché l’uti­lizzo del conto di H__________ a scopi personali potrebbe anche essere abusivo riguardo all’escutente. Va d’altronde confermato il pignoramento anche del conto sdella società A__________ SA, siccome è interamente controllata da H__________ (cfr. l’estratto del libro delle azioni annesso alle osservazioni 3 settembre 2012 dell’escusso).

 

                               1.3.   L’Ufficio ha dimenticato di assegnare all’escutente (cfr. CEF 3 marzo 2010, inc. 15.08.29, con. 3.3/c) il termine per contestare le pretese di H__________ e A__________ SA sui conti oggetto del ricorso giusta l’art. 108 LEF. Siccome esso si è comunque impegnato a farlo con le sue osservazioni al ricorso e che l’assegnazione può – e nel caso concreto non può che – essere fatta con un atto distinto dal verbale di pignoramento, non si giustifica un intervento specifico dell’autorità di vigilanza.

 

 

                                   2.   La questione dell’eventuale pignoramento della quota sociale in H__________, delle azioni di A__________ SA e dei redditi percepiti dall’escusso dalla P__________ AG non è oggetto del ricorso e nemmeno di una decisione dell’Ufficio, sicché non dev’essere esaminata in questa sede.

 

 

                                   3.   Il ricorso va pertanto respinto.

                                         Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

 

 

 

richiamati gli art. 17, 20a, 91, 108 LEF, 61 e 62 OTLEF;

 

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–;

–.

 

                                         Comunicazione all’CO 1.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                                Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.