Incarto n.
15.2012.80

Lugano

13 agosto 2012

EC/fp/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Bozzini

 

segretario:

Cassina, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso 5 luglio 2012 di

 

 

RI 1

patrocinata dall’ PA 1

 

 

 

contro

 

 

l’operato dell’CO 1 e meglio contro il calcolo del minimo di esistenza nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente contro

 

 

PI 1

 

 

 

viste le osservazioni 2 agosto 2012 dell’CO 1, __________;

 

 

esaminati atti e documenti;

 

ritenuto

 

in fatto:

 

                                     A.      Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ promossa contro PI 1 da RI 1, l’CO 1 ha determinato in fr. 4'414.00 il minimo vitale dell’escusso, sulla base del seguente conteggio:

 

                                              Minimo di esistenza:

                                              Importi di base                          fr.    1’700.00

                                              Locazione                                  fr.    1’050.00

                                              Riscaldamento                          fr.      150.00

                                              Cassa Malati                             fr.      574.00

                                              Trasferte                                     fr.      500.00

                                              Pasti fuori domicilio                  fr.      240.00

                                              Vestiario professionale            fr.      200.00

                                              Totale deduzioni                        fr.    4'414.00

 

 

                                     B.      Con ricorso 5 luglio 2012 RI 1 si è aggravata contro il pignoramento argomentando che l’escusso è ancora coniugato con lei e che pertanto il fatto che egli conviva e che la convivente sia casalinga sarebbe irrilevante per il calcolo del minimo di esistenza. Essendo PI 1 una persona sola il suo importo base mensile sarebbe di fr. 1’200.00. Inoltre trattandosi di una coabitazione l’affitto e le spese relative all’alloggio devono essere divise per metà tra i conviventi. Sub spese per cassa malattia andrebbe indicato solo il premio effettivamente pagato dall’escusso. La ricorrente assevera che le spese di trasferta dovrebbero considerare solo i costi per raggiungere il posto di lavoro e in concreto tra __________ e __________ non vi sarebbe una distanza tale da giustificare un dispendio di fr. 500.00 mensili. Le spese per pasti fuori casa potrebbero ammontare al massimo a fr. 11 X 21 giorni lavorativi ogni mese, nei mesi senza vacanze o festività infrasettimanali. Relativamente alle spese accresciute di abbigliamento la tabella dei minimi di esistenza accorderebbe un importo massimo di fr. 50.00 mensili.

 

 

                                     C.      Con osservazioni 2 agosto 2012 l’CO 1 ha rilevato che il calcolo del minimo vitale dell’escusso del 20 giugno 2012 va rettificato nel senso che l’importo riconosciuto per i premi della cassa malattia dell’escusso e della convivente va ridotto a fr. 282.00, corrispondenti ai premi della cassa malati obbligatoria, e l’importo per il vestiario professionale va ridotto a fr. 50’00.

 

 

 

 

Considerato

 

 

in diritto:

 

                                     1.      Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito del debitore, le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13; Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea 2010, n. 17 ad art. 93), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

 

 

                                      2.      Nell’esecuzione del pignoramento o del sequestro di salario l’organo di esecuzione forzata allestisce il relativo verbale tenendo conto dei ricavi e delle spese effettivi mensili.

 

 

                                     3.      Per il calcolo del minimo di esistenza va considerato il minimo di esistenza concreto ed oggettivo del debitore e della sua famiglia, non quello confacente al loro ceto e tenore di vita abituale. Solo in questo modo è infatti possibile tenere conto sia degli interessi del debitore che del creditore (DTF 119 III 71 cons. 3b e rif. ivi).

 

 

                                       4.      In merito alle singole censure rivolte dalla ricorrente al calcolo del minimo di esistenza allestito dall’Ufficio va rilevato quanto segue:

 

 

5.             La ricorrente chiede che all’escusso venga riconosciuto unicamente l’importo base di fr. 1’200.00 per persona sola. Inoltre l’affitto e le spese relative all’alloggio dovrebbero essere divise per metà tra i conviventi e quali spese per la cassa malattia andrebbe indicato solo il premio pagato dall’escusso.

 

                                     5.1.   Fondandosi sul testo della Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (in seguito: Tabella) nonché sul principio giurisprudenziale secondo cui il contributo al mantenimento comune che si può esigere dal convivente dell’escusso non può superare la metà delle spese, stante l’assenza di obbligo legale di mutuo mantenimento (DTF 128 III 159, cons. 3b; 109 III 102, cons. 2), il Tribunale federale ha precisato che per un debitore che vive in concubinato l’importo base corrisponde fondamentalmente – ma al minimo – alla metà di quello previsto per coniugi, ossia fr. 850.00 (DTF 130 III 768, cons. 2.4). Da questa sentenza si evince che la quota parte del mantenimento comune da porre a carico dell’escusso deve essere determinata secondo criteri meramente economici, ossia dipende dalla misura in cui egli effettivamente vi partecipa, fermo restando che tale quota ammonta almeno alla metà del minimo di base. Contrariamente a quanto pare sostenere Ochsner (Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 96 ad art. 93), non è possibile in tutti i casi tenere conto solo della metà del minimo vitale comune. Ciò è ammissibile solo nell’ipotesi in cui il convivente, con i propri redditi, è in grado di far fronte almeno all’altra metà delle spese comuni. Se non è il caso, il contributo da porre a carico dell’escusso deve essere aumentato nella debita proporzione, altrimenti esso verrebbe ingiustamente penalizzato rispetto ai debitori che vivono da soli (l’escusso che convive con una persona senza redditi dovrebbe mantenersi con un importo effettivo di fr. 850.00 invece di fr. 1'200.00). D’altra parte, dal momento che l’escusso deve sopportare almeno la metà delle spese comuni per il motivo che il convivente non ha obblighi di mantenimento nei suoi confronti, anche il convivente non deve poter pretendere che l’escusso si assuma da solo tutti gli oneri indispensabili comuni. Da questi principi, la Camera ha stabilito che, nell’ipotesi in cui il convivente non percepisce redditi, l’importo del minimo di base dell’escusso deve essere limitato al massimo all’importo riconosciuto per una persona sola, ossia fr. 1'200.00 (CEF 6 agosto 2007 [15.07.37], cons. 2.4). In sintesi, il minimo di base di un debitore che vive in concubinato varia tra fr. 850.00 e fr. 1'200.00 (o fr. 1'350.00 se convive con un figlio che non è anche figlio del convivente), a dipendenza dell’importo dei redditi del concubino. Nel caso di specie la convivente non lavorando non è in grado di far fronte almeno all’altra metà delle spese comuni. Ne consegue pertanto che l’importo base mensile di PI 1 deve essere determinato in fr. 1’200.00.

 

                                     5.2.   I principi enunciati per la determinazione dell’importo base mensile valgono mutatis mutandis anche per le spese dell’alloggio. Anche queste spese non possono essere tenute in considerazione solo nella misura della metà quando il convivente non è in grado di farvi fronte almeno per l’altra metà. In tale ipotesi il contributo da porre a carico dell’escusso deve essere aumentato nella debita proporzione, altrimenti esso verrebbe ingiustamente penalizzato rispetto ad una persona che vive sola. Per questo motivo nell’ipotesi in cui la convivente non percepisca redditi, l’importo riconosciuto all’escusso per le spese della locazione deve corrispondere al massimo all’importo riconosciuto per tale onere ad una persona sola. Nella fattispecie la convivente di PI 1 non percepisce redditi: per questo motivo a titolo di canone di locazione si può tenere conto di un massimo di Fr. 800.00, oltre a spese di riscaldamento per fr. 100.00, per la locazione di un appartamento per una persona sola a Claro o in un comune viciniore.

 

                                     5.3.   Stante l’assenza di obbligo legale di mutuo mantenimento tra conviventi alla voce cassa malattia deve essere conteggiato solo quanto pagato da PI 1 per la propria assicurazione.

                                               A PI 1 è stato riconosciuto dall’Ufficio l’importo mensile di fr. 574.00 per la cassa malattia. Dalla documentazione agli atti, segnatamente dal dettaglio dei premi fatturati della cassa malati __________ si evince che PI 1 dal 1° gennaio 2012 al 31.07.2012 ha pagato fr. 1'692.90 per le assicurazioni soggette alla Legge federale sull’assicurazione malattia (LAMal) e fr. 774.00 per le assicurazioni complementari secondo la Legge sul contratto di assicurazione (LCA), ossia complessivi fr. 2'466.90, corrispondenti a fr. 352.40 mensili.

                                         Nell’ambito del pignoramento di salario, l’organo di esecuzione forzata può tenere conto unicamente dell’assicurazione obbligatoria contro la malattia (il cosiddetto premio base della cassa malati), ad esclusione dunque dei premi per prestazioni complementari secondo la LCA (Vonder Mühll, op. cit., n. 27 ad art. 93 LEF). In analogia con quanto disposto dalla Tabella in tema di canoni di locazione eccessivi, nel calcolo del minimo vitale i premi per prestazioni ex LCA vanno comunque inclusi fino al momento in cui essi possono essere validamente disdetti (Piccirilli/Guidicelli, Il pignoramento di redditi ex art. 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002, n. 145 p. 46 e rif. ivi).

                                              A far tempo dal primo termine utile di disdetta delle assicurazioni soggette alla LCA nel calcolo del minimo esistenziale potrà pertanto essere unicamente computato l’importo pagato per l’assicurazione obbligatoria di fr. 242.00 mensili. Fino a tale data viene computato l’intero importo di fr. 352.40 corrisposto all’__________.

 

 

                                     6.      La ricorrente assevera che le spese di trasferta devono considerare solo i costi per raggiungere il posto di lavoro e in concreto tra __________ e __________ non vi sarebbe una distanza tale da giustificare un costo di fr. 500.00 mensili.

 

                                     6.1.   Nel caso di specie in sede di pignoramento PI 1, reso attento delle conseguenze penali di una falsa dichiarazione, ha dichiarato di lavorare quale consulente assicurativo e di percorrere per motivi professionali 2'500 chilometri al mese.

 

                                     6.2.   E’ principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile in virtù dell’art. 92 n. 3 LEF, ossia se il veicolo è necessario al debitore per l’esercizio della sua professione (cfr. DTF 117 III 22, 104 III 73, 97 III 52; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a ed., Berna 2008, n. § 23 n. 27, p. 201; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, § 24 n. 60; Guidicelli/Piccirilli, op. cit., n. 171 e segg.). L’Ufficio ha riconosciuto l’importo mensile di fr. 500.00 a titolo di spese di trasferta.

                                              In casu, a fronte delle dichiarazioni dell’escusso e in considerazione dell’attività professionale da lui svolta, può essere ragionevolmente ritenuto che egli necessita del veicolo privato per l’esercizio della sua professione. Considerata una percorrenza mensile dichiarata di 2'500 chilometri per le visite che l’escusso fa ai propri clienti e per le trasferte giornaliere dal domicilio di __________ al luogo di lavoro di __________, nel calcolo del suo minimo di esistenza vanno di conseguenza computati, come correttamente fatto dall’Ufficio, a titolo di spese di trasferta fr. 500.00 mensili, ossia un costo unitario di fr. 0.20 al chilometro (Guidicelli/ Piccirilli, op. cit., n. 185). Il costo unitario di fr. 0.20 al chilometro costituisce un importo forfetario (Guidicelli/ Piccirilli, op. cit., n. 181) che comprende conseguentemente sia i costi correnti che i costi fissi connessi all’uso dell’autovettura.

 

 

                                     7.      A mente della ricorrente le spese per pasti fuori casa potrebbero ammontare al massimo a fr. 11 X 21 giorni lavorativi, ossia a complessivi fr. 231.00 ogni mese, nei mesi senza vacanze o festività infrasettimanali.

 

                                     7.1.   Il debitore che è costretto, per motivi di lavoro, a prendere i pasti fuori dell’economia domestica ha diritto a un supplemento fino a fr. 11.00 per ogni pasto principale (Tabella punto n. II. 4b). PI 1 lavora a__________ e abita a __________ e per motivi di lavoro spesse volte deve far visita ai propri clienti sparsi per tutto il Cantone. Di conseguenza il debitore non può rientrare al domicilio ogni giorno per prepararsi e consumare il pasto di mezzogiorno, che deve essere preso fuori dall’economia domestica. Considerata una media annua di giorni lavorativi pari a 220, l’importo annuale massimo che può essere riconosciuto per i pasti fuori domicilio è di fr. 2'420.00, pari a fr. 201.70 mensili. Questo importo deve quindi essere riconosciuto a PI 1 per pasti consumati lontano dal proprio domicilio.

 

 

                                     8.      L’importo base mensile di cui al punto I. della Tabella contiene già i costi che il debitore deve affrontare per l’abbigliamento alfine di poter mantenere un aspetto dignitoso.

                                              Al punto II. 4c è comunque previsto che all’escusso, attivo in determinati settori lavorativi, come personale di servizio, viaggiatori e rappresentanti di commercio, in cui è necessario indossare particolari abiti, va riconosciuto un importo supplementare massimo di fr. 50.00 al mese. PI 1 è attivo quale consulente assicurativo e quindi è giustificato riconoscergli questo importo per accresciute spese di abbigliamento connesse alla sua attività professionale ma non la somma ben superiore di fr. 200.00 conteggiata dall’Ufficio.

 

 

                                     9.      Sulla base delle considerazioni espresse precedentemente il calcolo del minimo di esistenza di PI 1 si presenta come segue:

 

                                              Minimo di esistenza:

                                              Importi di base                          fr.    1’200.00

                                              Locazione                                  fr.      800.00

                                              Riscaldamento                          fr.       100.00

                                              Cassa Malati                             fr.      352.40

                                              Trasferte                                     fr.      500.00

                                              Pasti fuori domicilio                  fr.      201.70

                                              Vestiario professionale            fr.         50.00

                                              Totale deduzioni                        fr.    3'204.10

 

                                              E’ pertanto pignorata la quota del reddito eccedente il minimo di esistenza di PI 1 determinato in fr. 3'204.10.

 

 

                                       10.    Il ricorso è parzialmente accolto.

                                              Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17, 89, 91, 92 e 93 LEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

 

pronuncia:

 

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

 

                                   2.    Di conseguenza è ordinato all’CO 1 di pignorare la quota del reddito di PI 1 eccedente il minimo vitale determinato in fr. 3'204.10.

 

                                   3.    Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

 

                                   4.   Notificazione a:

 

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                                         Comunicazione all’CO 1 tramite l’__________.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                                Il segretario

 

 

 

Contro la presente decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.