Incarto n.
15.2012.84

Lugano

6 settembre 2012

CJ/fp/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Bozzini

 

segretario:

Jaques

 

 

statuendo sul ricorso 2 agosto 2012 di

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

l’operato dell’CO 1, e meglio contro la continuazione dell’e­se­cuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da

 

 

PI 1

 

viste le osservazioni 20 agosto dell’CO 1;

 

esaminati atti e documenti;

 

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

 

                                         che il 18 maggio 2012, l’CO 1 ha emesso l’avviso di pignoramento per il 12 luglio 2012 nell’esecuzione n. __________ avviata da PI 1 contro RI 1 per l’incasso di fr. 234,95 oltre spese e interessi;

 

                                         che con scritto pervenuto all’Ufficio il 10 luglio, l’escussa ha contestato il credito posto in esecuzione e comunicato che non avrebbe potuto assistere al pignoramento né farsi rappresentare;

 

                                         che con avviso del 12 luglio e scritto del 13 luglio 2012, l’Ufficio ha invitato l’escussa a presentarsi presso la sua sede per l’esecuzione del pignoramento;

 

                                         che con scritto pervenuto all’Ufficio il 2 agosto 2012, l’escussa ha affermato di aver interposto opposizione presso l’ufficio postale il 27 marzo 2012 apponendo la sua firma nella rubrica “opposizione”, ma per un errore dell’impiegata postale il documento trasmesso all’Ufficio gli sarebbe giunto privo della sua firma;

 

                                         che contrariamente a quanto sostenuto dall’Ufficio, il ricorso in esame non può essere ritenuto tardivo, perché la continuazione di un’esecuzione nella quale l’opposizione per ipotesi non sarebbe stata validamente rigettata o ritirata sarebbe assolutamente nulla (DTF 130 III 399, cons. 1.2.2, con rif.);

 

                                         che per l'art. 74 cpv. 1 LEF se l'escusso intende fare opposizione deve dichiararlo verbalmente o per iscritto immediatamente a chi gli consegna il precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all'ufficio di esecuzione;

 

                                         che l'onere della prova dell'avvenuta opposizione spetta all'escusso (cfr. CEF 19 agosto 2011, inc. 15.11.53, cons. 2; Bes­senich, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n. 27 ad art. 74, con rif.; Ruedin, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 18 ad art. 74; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 55 ad art. 74 e n. 20 ad art. 76);

 

                                         che nella fattispecie, l’escussa, a dimostrazione dell’asserita opposizione, ha prodotto il proprio esemplare del precetto esecutivo, sul quale figura la sua firma nella rubrica “opposizione”;

 

                                         che non si può però considerare che la ricorrente abbia così portato la prova che le spettava, poiché la sua firma, che sembra del resto essere stata eseguita con una penna diversa di quella usata dall’impiegato postale per indicare la data e la destinataria della notifica nonché per firmare, sarebbe anche potuta essere apposta solo dopo la notifica;

 

                                         che manca poi, su entrambi gli esemplari, la firma dell’impiegato postale nella casella "opposizione";

 

                                         che va infatti ricordato che il modulo ufficiale, le cui indicazioni l’escusso è presunto consultare (DTF 119 III 11 cons. 4b; Rue­din, op. cit., n. 7 ad art. 74), prevede esplicitamente che la conformità dell'opposizione dev’esse­re certificata con la sua firma dall'agente che procede alla notificazione, appunto per evitare che possano poi sorgere contestazioni in merito alla determinazione del momento in cui l'opposizione è stata interposta;

 

                                         che mancando tale formalità, il dubbio va interpretato a scapito di chi sopporta l'onere della prova, quindi a sfavore dell'escusso (cfr. Bessenich, op. cit., n. 27 ad art. 74);

 

                                         che il dubbio in merito alla data dell’opposizione è nel caso concreto accresciuto dal fatto che l’escussa ha allegato di aver interposto opposizione solo nel suo scritto pervenuto all’Ufficio il 2 agosto 2012, mentre ha avuto conoscenza della continuazione dell’esecuzione ben prima (l’avviso di pignoramento è stato spedito già il 18 maggio e nel suo scritto pervenuto all’Ufficio il 10 luglio 2012 l’escussa non accenna al fatto che avrebbe interposto opposizione);

 

                                         che il ricorso va pertanto respinto;

 

                                         che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

 

Richiamati gli art. 17, 20a, 74 LEF; 61, 62 OTLEF;

 

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–;

–.

 

                                         Comunicazione all’CO 1.

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                                Il segretario

 

 

 

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.