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Incarto n. |
Lugano 27 agosto 2012 FP/ec/fb |
In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza |
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composta dei giudici: |
Pellegrini, presidente, Bozzini e Epiney-Colombo |
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segretario: |
Cassina, vicecancelliera |
statuendo sul ricorso 22 agosto 2012 di
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RI 1 rappresentata dal suo amministratore unico __________ |
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contro
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l’operato dell’CO 1 e, meglio, contro l’emissione della comminatoria di fallimento del 3 agosto 2012 nell’esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da
PI 1
esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto:
che nell’ambito dell’esecuzione n. __________ avviata da PI 1, il 3 agosto 2012 l’CO 1 ha emesso contro RI 1 la comminatoria di fallimento per un credito di fr. 1'656.20 oltre interessi e spese;
che l’atto è stato notificato alla debitrice l’8 agosto 2012;
che con ricorso del 22 agosto 2012 RI 1 ha impugnato la comminatoria di fallimento, asserendo che il contratto da essa stipulato con la creditrice non è stato da questa rispettato, tanto da essere stata costretta a rincorrere la ditta per mettere in funzione il telefono, che in più di una occasione il telefono non funzionava più correttamente, e che la mancata funzionalità dell’apparecchio telefonico le ha cagionato un danno stimato in fr. 20’000.-
considerando
in diritto:
che giusta l’art. 17 cpv. 2 LEF, il ricorso contro un provvedimento dell’ufficio d’esecuzione - nel caso in esame contro l’emissione della comminatoria di fallimento - deve essere presentato entro dieci giorni da quando il ricorrente ne ebbe notizia;
che la comminatoria di fallimento essendo stata notificata all’escussa in data 8 agosto 2012, il termine per ricorrere, iniziato e decorrere il giorno successivo, è venuto a scadere sabato 18 agosto 2012 e, per effetto dell’art. 142 cpv. 1 CPC, applicabile in virtù del rimando di cui all’art 31 LEF, lunedì 20 agosto 2012;
che consegnato alla posta il 22 agosto 2012 il ricorso risulta intempestivo, di modo che esso va dichiarato irricevibile;
che, in ogni modo, fosse anche stato presentato tempestivamente, il ricorso non sarebbe stato votato a miglior sorte per i seguenti motivi;
che contro la notifica della comminatoria di fallimento può essere formulato ricorso all’autorità di vigilanza unicamente per ragioni formali (cfr. tra l’altro: gilliéron, Commentaire de la LP , vol. III, Losanna 2011, n. 18 ad art. 160; ottomann/markus, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2a edizione, Basilea 2010, n. 6 ad art. 160), ad esempio quando l’escusso reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LF), quando l’esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF), quando è pendente un’azione di disconoscimento di debito conseguente a una decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione, quando la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutiva e quando l’escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio di esecuzione incompetente territorialmente (DTF 118 III 6, 93 III 33 consid. 2);
che per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa;
che, nella fattispecie, la ricorrente non si avvale di nessuno dei menzionati motivi, ma si propone per contro di opporsi alla comminatoria di fallimento allegando meri motivi di merito, che –come rilevato – sfuggono tuttavia con ogni evidenza al potere di cognizione dell’autorità di vigilanza;
che ne consegue che anche sotto questo profilo il ricorso è irricevibile;
che visto l’esito scontato dell’impugnazione, il ricorso, in virtù dell’art. 9 pcv. 2 LPR, viene deciso senza notificazione alla controparte, alla quale non è quindi necessario intimare la sentenza;
che non si prelava la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 67 cpv. 2 OTLEF);
per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
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Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.