Incarto n.
15.2012.89

Lugano

22 ottobre 2012

CJ/fp/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Bozzini

 

segretario:

Jaques

 

 

statuendo sul ricorso 17 agosto 2012 di

 

 

RI 1

patrocinata dall’avv. PA 1

 

 

contro

 

 

l’operato dell’CO 1 , e meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 12 giugno 2012 nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti di

 

 

PI 1

patrocinato dall’ PA 2

 

viste le osservazioni 3 settembre di PI 1 e 10 settembre 2012 dell’CO 1;

 

 

in fatto:

                                  A.   RI 1 procede nei confronti di PI 1 per l’incasso di un credito di fr. 12'127.--.

 

 

                                  B.   Il 12 giugno 2012, l’CO 1 ha stabilito l’impignorabilità del reddito dell’escusso secondo il seguente calcolo:

 

                                         Introiti

                                         Debitore                                            fr.  4'363.00      

                                         Contr. coniuge                                  fr.                      

                                         Totale mensile                                  fr.  4'363.00       fr. 4'363.00

 

                                         Minimo esistenza

                                         Minimo base                                     fr.  1'200.00

                                         Alimenti                                             fr.  1'100.00

                                         Locazione                                         fr.  1'000.00

                                         Cassa malati., ass., inf.                    fr.     289.00

                                         Suppl. x trasferte                              fr.     430.00

                                         Suppl. x pasti                                    fr.     240.00

                                         Suppl. x riscaldamento                     fr.     100.00

                                         Totale deduzioni                               fr.  4'359.00    fr.  4’359.00

 

                                         Eccedenza mensile pignorabile:                         fr.         0.00

 

 

                                  C.   Con ricorso 17 agosto 2012, RI 1 si aggrava contro tale calcolo, contestando il supplemento per spese di riscaldamento nonché l’importo dei supplementi per pasti fuori domicilio e trasferte. La ricorrente chiede quindi che l’eccedenza pignorabile sia stabilita in fr. 450.30, e inoltre che venga accertato “il destino” dei veicoli Fiat e Ford che l’escusso ha asserito di avere in sede di rigetto d’opposizione.

 

 

                                  D.   Delle osservazioni della controparte e dell’UEF di Locarno si dirà, per quanto necessario ai fini del giudizio, nei seguenti considerandi.

 

 

Considerando

 

in diritto:

                                   1.   Giusta l’art. 17 cpv. 2 LEF, il ricorso contro un provvedimento dell’ufficio d’esecuzione dev'essere presentato entro dieci giorni da quando il ricorrente ne ebbe notizia. Sia l’Ufficio che l’escus­so ritengono che il ricorso in esame sia tardivo. Orbene, l’avviso di ritiro della raccomandata contenente il verbale di pignoramento impugnato è stato depositato nella casella postale della patrocinatrice della ricorrente il 4 agosto 2012 (cfr. doc. C annesso al ricorso). Siccome la raccomandata non è stata ritirata prima, la notificazione è da considerare avvenuta il settimo giorno successivo a tale data (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF; Nordmann, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n. 8 ad art. 34), ovvero sabato 11 agosto 2012, posto che il Tribunale federale considera che la regola abituale del riporto al primo giorno feriale successivo del termine scadente un sabato, una domenica o un giorno festivo (cfr. art. 142 cpv. 3 CPC, applicabile ai termini esecutivi per il rinvio dell’art. 31 LEF) non è applicabile al termine di giacenza postale (DTF 127 I 35, cons. 2b; c CPC com­men­té, Basilea 2011, n. 25 ad art. 138). È d’altronde irrilevante il fatto che la patrocinatrice della ricorrente, grazie ad un prolungamento della giacenza postale, abbia ritirato la raccomandata solo il 16 agosto, perché gli accordi conclusi tra il destinatario e la Posta che estendono la durata della giacenza postale non sono opponibili all’autorità (DTF 127 I 35, cons. 2b), come pure le proroghe unilaterali della Posta (DTF 127 I 34-5, cons. 2b) e gli ordini di trattenere la posta presso l’ufficiale postale, indipendentemente dalla loro durata (DTF 134 V 51-52, cons. 4; TF 5P.122/2001 del 30 maggio 2001, SJ 2001 I 582; Bohnet, op. cit., n. 23 ad art. 138). Nella fattispecie, il termine di ricorso è pertanto scaduto martedì 21 agosto 2012, sicché il ricorso, interposto il 17 agosto 2012, è tempestivo.

 

 

                                   2.   Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

 

                               2.1.   Secondo la cifra II/2 della Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (allegata alla Circolare CEF n. 35/2009, pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009, in seguito “Tabella”), all’importo del minimo d’esistenza di base va aggiunto un supplemento per le spese di riscaldamento dell’abitazione.

 

                                  a)   La ricorrente contesta l’inclusione delle spese di riscaldamento (per fr. 100.--/mese), in quanto il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Città, nella parte della sua sentenza 30 maggio 2012 di rigetto dell’opposizione all’esecuzione in esame (inc. SO.2012. 210, doc. 4 annesso al ricorso, a pag. 4) dedicata alla domanda di gratuito patrocinio formulata dall’escusso, non ha riconosciuto nel fabbisogno mensile di quest’ultimo l’importo di fr. 100.-- da esso fatto valere, nella misura in cui “da nessuna parte risulta il pagamento di fr. 100.-- mensili per spese accessorie. Segnatamente il contratto non reca nessun importo a questo titolo”.

 

                                  b)   Ora, la sentenza di rigetto dell’opposizione non vincola l’Ufficio per quanto riguarda la questione in esame, perché è stata emessa in un altro contesto, ossia quello dell’assistenza giudiziaria. D’al­tron­de, si evince dal contratto di locazione che le spese di riscaldamento e acqua calda non sono comprese nella pigione (doc. C annesso alle osservazioni dell’Ufficio, pto 5), sicché, come ricordato sopra, le spese di riscaldamento devono essere aggiunte al minimo di esistenza. Nel caso concreto, la ricorrente non contesta la cifra mensile di fr. 100.-- computata dall’Ufficio. L’e­scusso risulta del resto pagare acconti trimestrali per fornitura elettrica di fr. 295.-- (doc. C allegato alle osservazioni dell’Ufficio, 2a pagina). La censura va pertanto respinta.

 

 

                               2.2.   Secondo la cifra II/4 della Tabella, tra le spese indispensabili connesse all'esercizio di una professione o di un mestiere (purché non siano già a carico del datore di lavoro) sono da annoverare gli oneri accresciuti per pasti fuori casa, che vanno stabiliti da fr. 9.-- fino a fr. 11.-- per ogni pasto principale.

 

                                  a)   La ricorrente contesta la cifra mensile di fr. 240.-- computata dall’Ufficio quale supplemento per pasti fuori domicilio. Considerata una media annua di giorni lavorativi pari a 220, ritiene che il supplemento mensile massimo non possa superare fr. 201,70   (= 220 / 12 * 11).

 

                                  b)   Già nel 2004 (CEF 23 giugno 2004, inc. 15.2004.82), questa Camera ha confermato la prassi degli uffici d’esecuzione ticinesi, in base alla quale l'importo mensile riconosciuto quali spese per i pasti presi fuori domicilio è in linea di massima stabilito in fr. 240.--, pari a fr. 11.--/giorno (cfr. n. II/4/b della Tabella) per 21,66 giorni al mese. Il numero medio di giorni per mese tiene conto di 5 giorni lavorativi alla settimana, ossia 260 giorni all’anno (364 giorni - [2 x 52]) oppure 21,66 al mese (260 / 12), come per il calcolo delle indennità di disoccupazione (cfr. art. 27 cpv. 2 lett. a LADI, RS 837.0). In una recente sentenza, la Camera si è però riferita, senza particolare approfondimento della questione, al numero medio di giorni lavorativi in uso in campo fiscale, pari di regola a 220, salvo prova di un numero di giorni più elevato (cfr. Istruzioni per la compilazione della dichiarazione d’imposta 2011 per le persone fisiche, ad 10.2, p. 21, www4.ti.ch/fileadmin/DFE/ DC/DOC-IPF/2011/2011_istruzioni_per­sone_fisiche.pdf), riducendo l’importo stabilito dall’ufficio a fr. 201,70 invece di fr. 240.-- (CEF 13 agosto 2012, inc. 15.2012.80, cons. 7). Negli altri cantoni, la prassi al riguardo non è uniforme. Ad esempio, nei Cantoni Friborgo, Vallese e Neuchâtel viene fatto riferimento ad un numero medio di giorni lavorativi pari a 260, mentre nel Canton Zurigo ci si fonda sul criterio fiscale, che in quel cantone è di 240. La questione merita quindi un riesame.

 

                                  c)   Lo scopo dell’art. 93 LEF richiede un calcolo il più esatto e reale possibile del fabbisogno minimo dell’escusso e della sua famiglia, pur non escludendo una certa sistematizzazione – sulla quale si basa del resto la summenzionata Tabella, che serve di base sia per gli uffici d’esecuzione, sia per i tribunali e per le parti – volta a garantire la parità di trattamento e la praticabilità del calcolo del minimo di esistenza. Tenuto conto di queste premesse, è corretto considerare che i lavoratori dipendenti beneficiano in Svizzera di almeno quattro settimane di vacanza all’anno, per le quali non si giustifica la concessione di un supplemento per pasti presi fuori domicilio. Il summenzionato art. 27 LADI non è infatti determinante al riguardo, perché il salario, che le indennità di disoccupazione sono destinate a sostituire, è dovuto anche durante le vacanze, mentre l’escusso non è tenuto per motivi professionali a consumare pasti fuori dal domicilio durante le vacanze. Vanno pertanto dedotti 20 giorni (4 x 5) dal totale annuo di 260. Vi sono inoltre in Ticino 15 giorni festivi (cfr. art. 1 Legge concernente i giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino, RL 10.1.1.1.2), che a dipendenza degli anni possono però in parte confondersi con sabati, domeniche o giorni di vacanza. Pare ragionevole computare una media di 10 giorni non lavorativi supplementari. Il numero medio di giorni lavorativi in Ticino può così essere stabilito in 230. In casi particolari, debitamente giustificati, l’ufficio d’esecuzione potrà scartarsi da quell’indicazione, come pure diminuire l’importo del supplemento per pasto (ma non al di sotto di fr. 9.--) tenendo conto del costo medio dei pasti nella regione considerata. Va ricordato che il supplemento contempla solo la parte del costo dei pasti presi fuori casa durante gli orari di lavoro che supera il costo dei pasti consumati a casa, il quale è compreso nell'importo base di cui alla cifra I della Tabella.

 

                                  d)   Nel caso di specie, la ricorrente non ha fatto valere motivi particolari, che giustifichino di scostarsi dalle considerazioni espresse in precedenza. L’importo di fr. 240.-- computato dall’Ufficio va quindi ridotto a fr. 211.-- (@ 230 / 12 * 11).

 

 

                               2.3.   Secondo la cifra II/4 della Tabella, all’importo del minimo d’esi­stenza di base va aggiunto un supplemento per le spese di trasferta per raggiungere il posto di lavoro, le quali, in caso di utilizzazione di un’autovettura, sono pari alle spese fisse e variabili, escluso l'ammortamento, a condizione che il veicolo sia impignorabile; in caso contrario possono essere riconosciute le sole spese effettive per l'uso dei mezzi pubblici di trasporto.

 

                                  a)   La ricorrente contesta l’importo di fr. 430.-- riconosciuto dall’Uffi­cio quale supplemento per trasferte, ritenendo che andavano computati a questo titolo fr. 122.-- al mese, pari al costo dell’ab­bo­namento Arcobaleno.

 

                                  b)   L’escusso, che svolge la professione di meccanico parzialmente ancora in formazione, sostiene invece di aver bisogno di un autoveicolo per poter raggiungere il proprio posto di lavoro a __________ nonché i luoghi in cui si svolgono le formazioni, senza influenzare esageratamente il suo tempo di lavoro. L’Ufficio condivide tale argomentazione.

 

                                  c)   Le allegazioni dell’escusso sono generiche e non sono sostanziate da riscontri oggettivi. In particolare, non specifica quali siano i luoghi di formazione né la frequenza dei corsi né il loro impatto sul suo tempo di lavoro. Non dimostra d’altronde che l’uso di un veicolo privato sia assolutamente indispensabile per il conseguimento del suo reddito ai sensi dell’art. 93 LEF e non solo utile per le proprie comodità. Gli va quindi riconosciuto un supplemento mensile per spese di trasporto di fr. 122.-- (cfr. doc. D) invece di fr. 430.--.

 

                               2.4.   Nelle sue osservazioni al ricorso (sub n. 5), l’escusso asserisce in modo generico di avere inoltre spese professionali per utensili, abbigliamento e prodotti di pulizia, e “per poter vedere” sua figlia, senza specificarle né quantificarle e nemmeno dimostrarne la necessità e l’impossibilità di ottenere aiuti da terzi per sopportarle (trattandosi di spese di giustizia e di patrocinio). Non se ne può quindi tenere conto.

 

                               2.5.   Riassumendo, il minimo vitale dell’escusso, stabilito dall’Ufficio in fr. 4'359.--, va ridotto a fr. 4'022.-- (4'359 - [240 – 211] + [430 – 122]). L’eccedenza (indicativamente fr. 341.--) va pertanto pignorata.

 

 

                                   3.   La ricorrente chiede infine che venga accertato “il destino” dei veicoli Fiat e Ford che l’escusso ha asserito di possedere in sede di rigetto d’opposizione (cfr. doc. B annesso al ricorso, a pag. 5).

 

                               3.1.   L’escusso sostiene che la vettura Suzuki __________ – da lui acquistata il 18 giugno 2012 per fr. 1'800.--, grazie alla medesima somma incassata per la vendita, il 15 giugno 2012, della Fiat __________ a tale __________ (cfr. doc. 10) – sarebbe priva di valore di realizzazione (doc. 10) e comunque impignorabile in quanto necessario per motivi professionali. Quanto alla Ford __________, la stessa apparterebbe a tale __________ (doc. 11). L’Ufficio, pur scusandosi per aver omesso di menzionare il veicolo Fiat nel verbale di pignoramento, ritiene lo stesso impignorabile giusta l’art. 92 cpv. 2 LEF, nella misura in cui, in funzione della sua vetustà (è stata immatricolata nel 1995) e del suo chilometraggio (185'000), il suo valore non superebbe le spese di realizzazione.

 

                               3.2.   Dalle allegazioni dell’escusso risulta che la Fiat, indipendentemente dal valore attribuitole dal garage in cui egli lavora (cfr. doc. 10), aveva comunque un certo valore, visto che l’ha venduta per fr. 1'800.-- tre giorni dopo l’esecuzione del pignoramento. E lo stesso vale per la Suzuki, che l’escusso risulta aver acquistato per il medesimo importo il 18 giugno 2012. Siccome l’Uffi­cio non ha apparentemente statuito sulla pignorabilità della Suzuki, occorre rinviargli l’incarto perché si determini su questo punto. Verificherà inoltre le affermazioni dell’escusso in merito all’appartenenza del veicolo Ford __________ e la vendita della Fiat.

 

 

                                   4.   Il ricorso va pertanto parzialmente accolto.

                                         Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

 

 

 

Richiamati gli art. 17, 20a, 92 cpv. 2, 93 LEF; 61, 62 OTLEF;

 

 

pronuncia:

 

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

 

                               1.1.   Di conseguenza, il minimo di esistenza di PI 1 nell’esecuzione n. __________ dell’CO 1 è determinato in fr. 4'022.--.

 

                               1.2.   L’incarto è d’altronde retrocesso all’CO 1 perché si determini sulla pignorabilità dei veicoli Suzuki __________, Fiat __________ e Ford __________ ai sensi del considerando 3.2.

 

 

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

 

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–;

–.

 

                                         Comunicazione all’CO 1.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                                Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.