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Incarto n. |
Lugano CJ/fp/fb |
In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza |
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composta dei giudici: |
Pellegrini, presidente, Bozzini e Epiney-Colombo |
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segretario: |
Jaques |
statuendo sul ricorso 9 gennaio 2012 di
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RI 1
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contro |
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l’operato dell’CO 1, e meglio contro la comminatoria di fallimento e il precetto esecutivo emessi il 16 dicembre, rispettivamente il 2 maggio 2011, nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da:
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PI 1
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viste le osservazioni 23 gennaio 2012 dell’CO 1;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che PI 1 procede in via esecutiva contro RI 1 per l’incasso di fr. 3'789,85 oltre interessi e spese;
che al precetto esecutivo, notificatole il 9 maggio 2011, la ricorrente ha interposto opposizione;
che il 14 dicembre 2011, l’escutente ha chiesto il proseguimento dell’esecuzione producendo un modulo di ritiro dell’opposizione allestito dalla stessa escutente, che sarebbe stato sottoscritto dall’escussa il 20 luglio 2011;
che il 23 dicembre 2011 è stata notificata all’escussa la comminatoria di fallimento;
che il 9 gennaio 2012, quest’ultima ha interposto ricorso, chiedendo:
“– lo stralcio della comminatoria di fallimento, considerato che il documento per il ritiro dell’opposizione contro il precetto esecutivo è palesemente falso;
– lo stralcio del precetto esecutivo in quanto il credito oggetto dell’esecuzione è basato su una truffa che ad ogni modo è stata notificata alle competenti autorità;
– si protestano spese e ripetibili”;
che la ricorrente ha precisato che la sua amministratrice unica, __________, non aveva mai visto né firmato il predetto modulo, motivo per cui aveva proceduto lo stesso giorno dell’inoltro del ricorso con la denuncia del caso alle competenti autorità;
che il 12 gennaio 2012, l’escutente ha ritirato la domanda di proseguimento dell’esecuzione;
che il ricorso è quindi diventato privo di oggetto (art. 24b cpv. 1 LPR) limitatamente alla prima conclusione del ricorso, tesa all’annullamento della comminatoria di fallimento;
che per quanto riguarda la domanda tendente allo “stralcio” del precetto esecutivo, occorre ricordare che non spetta all'autorità di vigilanza né decidere né verificare se la pretesa vantata dall'escutente sia fondata – questione che rientra nell’esclusiva competenza del giudice civile – , potendo essa solo stabilire se l’esecuzione persegue uno scopo compatibile con l’istituto dell’esecuzione o se invece è manifestamente abusiva (CEF 30 novembre 2011, inc. 15.11.94, cons. 2);
che nella fattispecie, non vi sono agli atti elementi per ritenere l’esecuzione manifestamente abusiva e la ricorrente si è limitata ad asserire l’esistenza di una truffa senza portare prove in merito;
che la questione della validità dell’opposizione, che non è oggetto di una specifica conclusione nel ricorso, può essere lasciata indecisa a questo stadio della procedura, poiché, in seguito al ritiro della domanda di proseguimento, l’esecuzione risulta comunque sospesa di fatto e la questione è, secondo le affermazioni della ricorrente, al vaglio dell’autorità inquirente penale, sicché, qualora la sua versione dei fatti dovesse essere confermata in quella sede, essa potrà senz’altro ottenere dall’CO 1 la cancellazione della menzione del ritiro dell’opposizione nei suoi registri producendo la relativa decisione penale;
che il ricorso, nella misura in cui non è privo di oggetto, va pertanto respinto;
che, conformemente a quanto stabilito dal diritto federale (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF), non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità;
Richiamati gli art. 17, 20a LEF; 24b LPR; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Nella misura in cui non è privo di oggetto, il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Intimazione a: – RA 1, __________;
– PI 1, __________.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.