Incarto n.
15.2012.9

Lugano

5 marzo 2012

EC/fp/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Bozzini

 

segretario:

Cassina, vicecancelliere

 

 

statuendo sui ricorsi 23 gennaio 2012 di

 

 

 RI 1 

 

 

 

contro

 

 

l’operato dell’CO 1 e meglio contro il pignoramento del 16 gennaio 2012 nell’esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da

 

 

PI 1    

patrocinata dall’   PA 1 

 

 

viste le osservazioni 17 febbraio 2012 dell’CO 1;

 

richiamati atti e documenti;

 

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

 

                                che con PE n__________ dell’CO 1PI 1contro RI 1per l’incasso di un proprio credito di fr. 9'312.35 oltre accessori;

                                                che il precetto esecutivo è stato emesso dall’Ufficio il 27 giugno 2011 ed è stato notificato all’escussa il 25 luglio 2011 in via del __________ ad __________;

 

                                               che al precetto esecutivo non è stata interposta opposizione;

 

                                                che a richiesta della creditrice, il 5 ottobre 2011 l’Ufficio ha emesso l’avviso di pignoramento per il 16 novembre 2011;

 

                                               che non avendo potuto pignorare alcunché, lo stesso giorno l’ufficio ha emesso un attestato di carenza beni di fr. 11'263.90 a favore della creditrice;

 

                                               che il 29 novembre 2001 PI 1 ha chiesto la prosecuzione dell’esecuzione senza l’emissione di un nuovo precetto ex art. 149 cpv. 3 LEF;

 

                                               che il 9 dicembre 2012 l’Ufficio ha emesso un nuovo avviso di pignoramento per il 16 dicembre 2012;

 

                                               che il 16 dicembre 2012 l’Ufficio ha proceduto al pignoramento di salario presso l’abitazione della convenuta e alla sua presenza;

 

                                               che con ricorsi data 19 gennaio 2012, ma consegnati alla posta il 23 gennaio 2012, RI 1 chiede che i provvedimenti esecutivi intrapresi nei suoi confronti vengano annullati perché dall’inizio del mese di luglio 2011, e quindi già da prima della notifica del precetto esecutivo, essa non abitava più ad __________ ma in __________ a __________;

 

                                               che la ricorrente ha pure postulato di ricevere dalla creditrice copia della documentazione comprovante il debito, in quanto debitrice sarebbe la __________, di cui la ricorrente sarebbe stata semplice dipendente;

 

                                                che con gli atti di ricorso RI 1 si aggrava in sostanza contro l’avvenuta notifica del precetto esecutivo ad __________, Comune dal quale essa si era trasferita antecedentemente la notifica;

 

                                              che più ricorsi – presentati tanto con atti separati quanto come atto unico e con un solo petitum – formulati contro lo stesso provvedimento dell'organo d'esecuzione forzata o contro una pluralità di atti esecutivi aventi il medesimo oggetto o incentrati sostanzialmente sullo stesso complesso di fatti, possono essere congiunti conformemente agli art. 5 cpv. 1 LPR e 51 LPamm, non solo quando sviluppino allegazioni fattuali e in diritto del medesimo tenore ma anche ove formulino tesi divergenti;

 

                                              che il giudizio di congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con una sola sentenza, preso nell'ossequio del principio dell'economia processuale, ha natura ordinatoria e può essere pronunciato d'ufficio: le cause congiunte conservano comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente (cfr., tra tante, CEF 29 gennaio 2009 [15.2008.95] cons. 1 cfr. pure Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.1.1.a ad art. 5, p. 96 s., ed i rif. in nota 6);

 

                                               che i ricorsi 23 gennaio 2012 di RI 1 sono riferiti al medesimo atto esecutivo, ossia al verbale di pignoramento allestito dall’CO 1il 16 dicembre 2011 nell’ambito della  procedura esecutiva n__________ promossa sulla base dell’attestato di carenza beni emesso nell’esecuzione n. __________;

 

                                              che le due vertenze possono pertanto essere congiunte per ragioni di economia processuale ed essere evase con una sola sentenza;

 

                                               che essendo presente al pignoramento del 16 dicembre 2012, al più tardi tale giorno la ricorrente ha avuto notizia che la notifica del precetto è avvenuta presso il suo precedente domicilio di __________ con deposito nella cassetta delle lettere, come da autorizzazione del 7 febbraio 2011 da lei sottoscritta all’attenzione della Polizia comunale di __________, __________ e __________;

 

                                               che per l'art. 17 cpv. 2 LEF il ricorso all’Autorità di vigilanza deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento;

 

                                               che in quanto rivolto contro l’avvenuta notifica del precetto esecutivo, il gravame 19/23 gennaio 2012 di RI 1 risulta pertanto tardivo e per questo motivo va dichiarato irricevibile;

 

                                                che per l’art. 73 cpv. 1 LEF su istanza del debitore, il creditore è invitato a presentare presso l’ufficio, entro il termine di opposizione, i mezzi di prova concernenti la pretesa;

 

                                               che tale disposizione permette al debitore di poter visionare presso l’Ufficio i mezzi di prova del creditore prima di decidere se interporre o meno opposizione (Wüthrich/Schoch, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea 2010, n. 1 ad art. 72);

 

                                               che essendo nella fattispecie il termine per interporre opposizione scaduto, anche la richiesta di presentare i mezzi di prova concernenti la pretesa risulta ampiamente tardiva;

 

                                               che ne discende che i ricorsi sono irricevibili per tardività;

 

                                              che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF);

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17 cpv. 2, 73 cpv. 1 ; 5 cpv. 1 LPR; 51 LPamm; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

 

pronuncia:

 

                                      1.      Le procedure dipendenti dai ricorsi 23 gennaio 2012 di RI 1 sono congiunte.

 

                                     2.       I ricorsi sono irricevibili.

 

                                      3.      Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

 

                                     4.      Notificazione a:

                                              - RI 1, __________;

                                              - RA 1PA 1__________.

                                              Comunicazione all’CO 1.

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                                Il segretario

 

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria