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Incarto n. |
Lugano EC/fp/fb |
In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza |
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composta dei giudici: |
Pellegrini, presidente, Walser e Jaques |
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segretario: |
Cassina, vicecancelliere |
statuendo sul ricorso 13 settembre 2013 di
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RI 1
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contro |
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l’operato dell’CO 1 e meglio contro il verbale di pignoramento del 10 luglio 2013 nelle esecuzioni n. __________, __________, __________ e __________ promosse contro il ricorrente da
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1. PI 1 2. PI 2 3. PI 3
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viste le osservazioni 3 e 8 ottobre 2013 dell’CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che il 10 luglio 2013 l'CO 1 ha proceduto al pignoramento del reddito di RI 1, determinandone il minimo d’esistenza mensile in fr. 6'025.–, sulla base del seguente conteggio:
Introiti
Debitore fr. 6'189.65 93%
Coniuge fr. 438.00 7%
Totale mensile fr. 6'627.65 fr. 6'189.65 93%
Minimo di esistenza
Minimo base fr. 1'200.00
Riscaldamento fr. 100.00
Locazione fr. 1'079.00
Retta casa anziani fr. 3'296.00
Giubiasco
Retta precedente Locarno fr. 300.00
Trasferte per visita marito fr. 50.00
Totale fr. 6'025.00 fr. 5'603.25 93%
Eccedenza mensile pignorabile fr. 586.00;
che l’Ufficio ha pertanto pignorato l’eccedenza mensile di fr. 586.–;
che contro questo provvedimento si è tempestivamente aggravato RI 1 chiedendo di determinare l'importo base mensile tra fr. 1'450.– e fr. 1'500.–;
che il ricorrente argomenta di essere coniugato e di vivere presso la casa di cura __________ mentre la moglie vive sola nell’appartamento in affitto di __________;
che l’importo base mensile di fr. 1’200.– riconosciuto dall’ufficio fa invece riferimento unicamente al fabbisogno della moglie;
che siccome coniugato, anche se il debitore soggiorna per motivi di salute fuori domicilio, l’importo base mensile deve servire a coprire le spese della coppia, quali le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene, salute, assicurazioni private, cultura, elettricità e gas per luce e cucina, manutenzione delle apparecchiature e dell’arredamento domestico;
che a mente del ricorrente solo alcune di queste spese sono diminuite a causa del soggiorno in casa per anziani;
che i fr. 1'200.– riconosciuti non sarebbero infatti sufficienti a coprire quelle spese che continuano ad essere comuni alla coppia e che non sono coperte dalla retta della casa per anziani quali in particolare le spese di abbigliamento, igiene, salute, assicurazioni private e cultura;
che il ricorrente chiede che all’importo di fr. 1'200.– riconosciuto dall’ufficio vengano aggiunti fr. 250.–/300.– per tenere conto di queste spese;
che con osservazioni 3 ottobre 2013 l’CO 1 ha chiesto che il ricorso venga respinto con motivazioni che, se del caso, saranno riprese in seguito;
che nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito del debitore, le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13; Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea 2010, n. 17 ad art. 93), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13);
che per il calcolo del minimo di esistenza va considerato il minimo di esistenza concreto ed oggettivo del debitore e della sua famiglia, non quello confacente al loro ceto e tenore di vita abituale;
che solo in questo modo è infatti possibile tenere conto sia degli interessi del debitore che di quelli del creditore (DTF 119 III 71 cons. 3b e rif. ivi);
che nel caso di specie, come detto, RI 1 è degente presso la casa per anziani di __________ mentre la moglie continua ad abitare nell’appartamento coniugale di __________;
che nei casi in cui non sono stati stabiliti contributi di mantenimento, il minimo di esistenza comune di coniugi separati comprende per ognuno di essi, in linea di massima, l'importo di base (di fr. 1200.– mensili), i singoli costi abitativi e le altre spese indispensabili, e va ripartito tra di loro in proporzione ai rispettivi redditi (Ochsner, Commentaire romand de la LP, 2005, n. 91 ad art. 93);
che nella determinazione del minimo vitale dei coniugi __________ deve pertanto essere innanzitutto riconosciuto per la moglie l’importo base mensile di fr. 1’200.– previsto dalla Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo per le persone che vivono da sole;
che per quanto riguarda invece l'escusso, non può essergli riconosciuto l'intero importo base mensile (che copre le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene, salute, manutenzione delle apparecchiature e dell’arredamento domestico, delle assicurazioni private, di cultura, di elettricità e/o del gas per la luce e la cucina), giacché la casa per anziani provvede in natura a parte dei bisogni inclusi in tale importo;
che come correttamente argomentato dal ricorrente con il pagamento della retta della casa per anziani non vengono però coperte tutte le spese riconosciute nell’importo mensile forfetario di base;
che del resto il decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS e all’AI (RL 6.4.5.3.2) stabilisce nel computo delle prestazioni dovute agli assicurati ospiti di case per anziani, di case di cura o di istituti per invalidi un importo di fr. 190.– mensili per "spese personali" oltre alla retta giornaliera massima di fr. 84.–;
che dal profilo esecutivo questo importo non pare tuttavia adeguato a coprire tutte le spese indispensabili che rimangono a carico dell’escusso degente in una casa per anziani (spese di abbigliamento, biancheria, igiene, salute e cultura);
che siccome l'escusso non ha spese di vitto (che rappresentano quasi la metà dell'importo di base: CEF 19 settembre 2007, inc. 15.2007.69, RtiD I-2008 1084 n. 64 c, consid. 3.2/b), di manutenzione delle apparecchiature e dell’arredamento domestico né di elettricità e gas per luce e cucina, si giustifica di riconoscergli per sé un quarto dell'importo base mensile;
che pertanto l’importo base mensile dei coniugi __________ deve essere stabilito in fr. 1'500.– (fr. 1200.– + ¼ fr. 1200.–);
che sulla base di queste considerazioni il calcolo del minimo di esistenza di RI 1 va rettificato come segue:
Introiti
Debitore fr. 6'189.65 93%
Coniuge fr. 438.00 7%
Totale mensile fr. 6'627.65 fr. 6'189.65 93%
Minimo di esistenza
Minimo base comune fr. 1'500.00
Riscaldamento fr. 100.00
Locazione fr. 1'079.00
Retta casa anziani fr. 3'296.00
Giubiasco
Retta precedente Locarno fr. 300.00
Trasferte per visita marito fr. 50.00
Totale fr. 6'325.00 fr. 5'882.25 93%
Eccedenza mensile pignorabile (arrotondata) fr. 307.00;
che di conseguenza l’CO 1 deve pignorare la quota del reddito mensile eccedente il minimo di esistenza di RI 1, determinato in fr. 5’882.25, ossia fr. 307.– mensili;
che pertanto il ricorso va parzialmente accolto;
che non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17, 93 LEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF
pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
Di conseguenza è ordinato all’CO 1 di pignorare la quota del reddito di RI 1 eccedente il suo minimo vitale determinato in fr. 5'882.25.–, ossia l’importo di fr. 307.–.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
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Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.