Incarto n.
15.2013.104

Lugano

20 novembre 2011

CC/fp/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Jaques

 

segretario:

Cortese

 

 

statuendo sul ricorso 11 ottobre 2013 di

 

 

 RE 1 

 

 

contro

 

 

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da

 

 

PI 1  

 

viste le osservazioni 4 novembre 2013 dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,

 

esaminati gli atti e i documenti,

 

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

 

                                         che nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti di RE 1 da PI 1 per un credito di fr. 441.70 oltre accessori, in data 3 ottobre 2013 l’Ufficio di esecuzione di Lugano ha trasmesso all’escusso l’avviso di pignoramento;

 

                                         che con ricorso 11 ottobre 2013 RE 1 sostiene di non  aver mai ricevuto il precetto esecutivo e chiede pertanto la restituzione del termine per interporre opposizione, previo conferimento al gravame dell’effetto sospensivo;

 

                                         che con decreto 15 ottobre 2013 il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti quale autorità di vigilanza ha concesso effetto sospensivo al ricorso;

 

                                         che con osservazioni 4 novembre 2013 l’Ufficio di esecuzione di Lugano postula la reiezione del gravame, rilevando che il precetto esecutivo in questione è stato regolarmente notificato al debitore in data 27 agosto 2012 presso lo sportello dell’Ufficio e che contro di esso non è stata interposta opposizione;

 

                                         che spetta all’ufficio di esecuzione provare che il precetto esecutivo sia stato notificato regolarmente (DTF 120 III 117, consid. 2; 117 III 10, consid. 5c; Wüthrich/Schoch, in: Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2010, n. 15 ad art. 13 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 18 ad art. 72 LEF);

 

                                         che detta prova va fornita con la produzione del precetto esecutivo, che quale pubblico documento ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 CC fa piena prova dei fatti che attesta, segnatamente per quanto attiene all’atte­stazione scritta da parte dell’agente notificatore dell’avvenuta consegna dell’atto all’escusso o a un membro adulto della sua economia domestica, e ciò finché non sia dimostrata l'inesattezza del suo contenuto (CEF 22 giugno 2012 inc. 15.2012.62; DTF 120 III 117, consid. 2; 117 III 10, consid. 5c);

 

                                         che in virtù della legge, l’agente notificatore compila due esemplari del precetto esecutivo (art. 72 cpv. 2 LEF) e ne consegna uno al debitore, mentre l’altro viene retrocesso all’Ufficio, il quale poi lo trasmette all’escutente (art. 76 cpv. 2 LEF);

 

                                         che nel caso in rassegna, dagli atti e in particolare dall’esemplare del precetto esecutivo notificato al creditore e dalle osservazioni dell’Ufficio risulta che il precetto in questione è stato consegnato personalmente all’escusso il 27 agosto 2012 allo sportello dell’Ufficio;

 

                                         che il ricorrente non ha addotto – né tantomeno reso verosimile – alcuna circostanza di fatto oggettiva che possa far dubitare in qualche modo del contenuto del predetto documento e delle dichiarazioni dell’organo di esecuzione forzata;

 

                                         che, anzi, anche di fronte alle osservazioni dell'Ufficio di esecuzione di Lugano, notificategli il 4 novembre 2011, il ricorrente è rimasto silente;

 

                                         che, alla luce di quanto precede, il ricorso va dunque respinto;

                                         che giusta gli art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF non si prelevano tasse di giustizia né si assegnano indennità.

 

 

 

Per questi motivi,

 

richiamati gli art. 17, 22a, 72 e 76 LEF, 9 CC e 61, 62 OTLEF,

 

pronuncia:              1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–    ;

–   .

 

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                               Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.