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Incarto n. |
Lugano FP/ec/mc |
In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza |
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composta dei giudici: |
Pellegrini, presidente, Walser e Jaques |
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segretario: |
Cassina, vicecancelliere |
statuendo sul ricorso 16 ottobre 2013 di
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RI 1
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contro |
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l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Bellinzona e, meglio, contro l’emissione della comminatoria di fallimento nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da
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PI 1 titolare della ditta
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viste le osservazioni 18 ottobre 2013 dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Bellinzona;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ del 15/20 febbraio 2013 dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona, “A__________ c/o PI 1” ha escusso RI 1 per l’incasso di fr. 4'612.70 oltre interessi e spese;
che al precetto esecutivo l’escussa ha interposto opposizione, che è stata rigetta in via definitiva dal Giudice di pace del circolo di Giubiasco con decisione del 2 agosto 2013, passata in giudicato;
che tale decisione ha fatto seguito alla proposta di giudizio formulata dallo stesso giudice di pace con pronunciato del 12 marzo 2013;
che il 29 agosto 2013 l’escutente ha chiesto all’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Bellinzona la prosecuzione dell’esecuzione, allegando le predette due decisioni;
che con ricorso del 16 ottobre 2013 l’escussa si aggrava contro la comminatoria di fallimento postulandone l’annullamento in quanto, a suo dire, non avrebbe mai ricevuto il precetto esecutivo alla base della procedura esecutiva, di cui chiede una nuova notifica;
che PI 1 rileva inoltre che nessuna delle indicazioni manoscritte che figurano sulla comminatoria di fallimento (“__________” e “11.09.2013”) appartengono al suo amministratore unico, rispettivamente ad altro organo della società, ma sono state verosimilmente apposte dall’ufficiale incaricato della notifica (punto 1) e puntualizza altresì di non avere trovato alcuna indicazione circa l’iscrizione a registro di commercio di una società denominata “A__________” nella forma di una società semplice (punto 2);
che con osservazioni del 18 ottobre 2013 l’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Bellinzona ha chiesto la reiezione del ricorso asserendo di avere agito correttamente;
che il ricorso non è stato notificato all’escutente per osservazioni;
che il gravame – peraltro proposto intempestivamente, ossia ben oltre il termine di dieci giorni dalla notificazione della comminatoria di fallimento (art. 17 cpv. 1 LEF) avvenuta in data 11 settembre 2013 – lascia allibiti;
che, infatti, l’escussa non può seriamente pretendere di non aver mai avuto conoscenza del precetto esecutivo emesso nell’esecuzione n. __________ mentre risulta aver interposto opposizione conto tale atto e, il 22 marzo 2013, per il tramite dello studio legale __________ ha presentato osservazioni all’istanza promossa dall’escutente per ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione in questione (cfr. proposta di giudizio 19 giugno 2013 del Giudice di pace del circolo di Giubiasco [inc. 0074-2013-s], pag. 2);
che manifestamente infondato, per non dire temerario, il ricorso va pertanto al riguardo disatteso;
che per quanto concerne la prima considerazione conclusiva del ricorso, va ricordato che l'avvenuta notifica della comminatoria di fallimento dev'essere accertata dall'agente incaricato di procedervi, con l'indicazione della data e dell'identità del destinatario (art. 161 LEF);
che relativamente alla designazione della parte escutente, si conviene che la stessa risulta imprecisa, siccome quale parte andava indicato il titolare PI 1 e non la sua ditta individuale
“API 1” (cfr. art. 39 cpv. 1 n. 1 LEF; DTF 120 III 13 consid. 1; CEF 30 agosto 2006, inc. 15.2006.87, consid. 3; Kofmel Ehrenzeller, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 1998, n. 29 ad art. 67);
che secondo la giurisprudenza federale, la designazione inesatta, perfino totalmente erronea, o incompleta di una parte determina la nullità dell’esecuzione solo quando era di natura da indurre le parti nell’errore e che ciò si è effettivamente realizzato (cfr. DTF 120 III 13; CEF 25 ottobre 2012 inc. 15.2012.107]; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 19 ad art. 67, con rif.);
che nel caso concreto la dicitura “A__________ c/o PI 1” sugli atti esecutivi, in assenza di una qualunque specificazione riferibile a una società (”SA”, ”Sagl”, ecc.), poteva solo essere compresa come riferita a una ditta individuale di cui il titolare – e quindi la parte escutente – è PI 1;
che non vi era alcun rischio di errore o confusione per l'escussa, che come visto si è difesa sin dall'inizio della procedura esecutiva;
che in queste circostanze la validità degli atti esecutivi è fuori dubbio e basta ordinare all'Ufficio di rettificare la designazione dell'escutente nei suoi registri;
che non si prelevano spese (art. 61 cvp. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);
per questi motivi,
pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. È fatto ordine all'Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona di rettificare nei suoi registri la scheda relativa ad “A__________” sostituendo il nome della ditta con quello del suo titolare PI 1 e il contenuto della voce “designazione supplementare” con l'indicazione “titolare della ditta A__________”.
3. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
4. Notificazione a:
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Comunicazione all’Ufficio di esecuzione e fallimenti del distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.