Incarto n.
15.2013.112

Lugano

8 gennaio 2014

CC/fp/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Jaques

 

segretario:

Cortese

 

 

statuendo sul ricorso 25 ottobre 2013 di

 

 

 RE 1

RE 2

entrambi patrocinati dall’  RA 1

 

 

contro

 

 

l’operato dell’CO 1 nell’esecuzione del sequestro n. __________ decretato il 24 settembre 2013 dal Pretore della giurisdizione di __________ nei confronti di RE 1 su istanza di

 

 

RA 1,

esecutore testamentario della CC 1

patrocinato dall’  PA 3

 

viste le osservazioni 14 novembre 2013 di RA 1 e 25 novembre 2013 dell’CO 1,

 

esaminati gli atti e i documenti,

 

ritenuto

 

in fatto:                    A.   Su istanza presentata a nome della CC 1, agente per il tramite dell’esecutore testamentario __________ __________ RA 2 (cfr. doc. B), con decreto 24 settembre 2013 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna ha ordinato nei confronti di RE 1 il sequestro di diversi beni, tra cui il velivolo PC-7 MkII, immatricolato HB-HMR, che si trovava presso l’aeroporto di Locarno.

 

                                  B.   In occasione dell’esecuzione del sequestro, RE 1 ha consegnato ai funzionari dell’CO 1 la documentazione e l’unica chiave del velivolo. Il verbale di sequestro, emesso il 25 settembre 2013, indica in particolare che il velivolo PC-7 MkII, già immatricolato HB-HMR e ora T7-HMR, “[…] viene considerato quale bene mobile, in quanto non è più registrato presso l’Ufficio Federale dell’aviazione, bensì presso: l’Autorità aeronautica di San Marino” (doc. C, pag. 1).

 

                                  C.   A convalida del sequestro, il 27 settembre 2013 è stata promossa l’esecuzione n. __________ a nome della CC 1, composta delle eredi PI 1 e PI 2 e rappresentata dall’esecutore testamentario  RA 1 (cfr. doc. D). Contro il relativo precetto esecutivo RE 1 ha interposto tempestiva opposizione.

 

                                  D.   Con scritto 4 ottobre 2013 l’escusso ha comunicato all’Ufficio che il velivolo sequestrato appartiene ad RE 2, come risulterebbe dall’atto di costituzione 21 agosto 2012 di tale società, e che pertanto occorre assegnare al creditore procedente il termine di cui agli art. 106/107 LEF.

 

                                  E.   Alla luce della predetta rivendicazione, con scritto 8 ottobre 2013 l’Ufficio ha assegnato all’escutente un termine di dieci giorni per contestare la pretesa del terzo, ciò che l’escutente ha fatto con scritto 18 ottobre 2013.

 

                                  F.   Mediante apposito formulario datato 21 ottobre 2013 l’organo esecutivo ha avvisato la società RE 2 della contestazione mossa dall’escutente, assegnandole nel contempo il termine di venti giorni di cui all’art. 107 cpv. 5 LEF per promuovere l’azione di accertamento del proprio diritto dinanzi al tribunale competente.

 

                                  G.   Con “reclamo” [recte: ricorso] 25 ottobre 2013 RE 1 e RE 2 si aggravano contro il predetto provvedimento, chiedendone l’annullamento previo conferimento al gravame dell’effetto sospensivo.

 

                                  H.   Con decreto 30 ottobre 2013 il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti quale autorità di vigilanza ha concesso effetto sospensivo al ricorso.

 

                                    I.   Con osservazioni 14 novembre 2013 l’escutente postula la reiezione del gravame e così pure l’Ufficio di esecuzione con osservazioni 25 novembre 2013, per motivi di cui si dirà, ove necessario, nel prosieguo.

 

 

Considerato

 

in diritto:                  1.   Come già stabilito con sentenza 3 dicembre 2013 di questa Camera (CEF 3 dicembre 2013, inc. 15.2013.109), in veste di esecutore testamentario RA 2 è esclusivamente abilitato a escutere e stare in causa, ancorché per conto della CC 1, sicché soltanto costui può essere legittimamente considerato parte resistente in questa sede.

 

 

                                   2.   I ricorrenti sostengono in particolare che la decisione di assegnare alla rivendicante il termine di venti giorni per promuovere l’azione di accertamento del suo diritto di proprietà sul velivolo sequestrato sia frutto di un apprezzamento del tutto erroneo della fattispecie. A loro detta, l’aeromobile appartiene con tutta evidenza alla società RE 2, alla quale è stato conferito da RE 1 al momento della sua costituzione contro liberazione di 1000 azioni di nominali fr. 1'000.– cadauna, nonché concessione di un credito di fr. 1'500'000.–, anch’esso sequestrato. Non spetterebbe pertanto alla proprietaria RE 2 dimostrare dinanzi al giudice del merito la proprietà dell’aeromobile in questione.

 

                                         Il resistente, nelle proprie osservazioni, si oppone alle argomentazioni delle controparti, affermando che al momento del sequestro il velivolo era in esclusivo possesso di RE 1, il quale ne deteneva i documenti e l’unica chiave d’accensione. Egli rileva inoltre che l’escusso è azionista unico, nonché amministratore unico della società rivendicante, sicché il controllo del velivolo, sia dal punto di vista della proprietà che del possesso, è sempre rimasto nelle mani di RE 1. L’escutente ritiene pertanto che il termine per promuovere azione dinanzi al giudice del merito sia stato correttamente assegnato ad RE 2.

 

 

                                   3.   Qualora un terzo faccia valere un diritto di proprietà su un bene sequestrato, l’organo di esecuzione è tenuto unicamente ad aprire la procedura di rivendicazione ai sensi degli art. 106 a 109 LEF (cfr. il rimando di cui all’art. 275 LEF; sentenza TF 5A_660/2009 del 16 marzo 2010 consid. 3.3 i.f.). La rivendicazione di un terzo sui beni oggetto di pignoramento o di sequestro non impedisce, infatti, l’ese­cuzione di tale provvedimento, a meno che sia pacifico che detti beni appartengono al terzo, circostanza che renderebbe nullo il pignoramento, rispettivamente il sequestro (cfr. DTF 108 III 122 consid. 4; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. 2, 2000, n. 74 ad art. 106 LEF).

 

                                3.1   Se, come nel caso di specie, a essere oggetto di una procedura di esecuzione forzata è un aeromobile, occorre tener conto delle speciali regole di esecuzione forzata previste dalla legge federale del 7 ottobre 1959 sul registro aeronautico (LRA; RS 748.217.1). Tale normativa, applicabile agli aeromobili svizzeri intavolati nel registro aeronautico (art. 1 cpv. 1 LRA) e per analogia agli aeromobili stranieri, tenuto conto degli accordi internazionali (art. 2 cpv. 1 LRA; cfr. per esempio la Convenzione di Ginevra del 19 giugno 1958 concernente il riconoscimento internazionale dei diritti sugli aeromobili: RS 0.748.217.1), prevede che l'esecuzione forzata sugli aeromobili avviene in principio secondo le regole dell'esecuzione forzata sugli immobili (art. 52 LRA). Gli aeromobili che non sono iscritti nel registro aeronautico svizzero o in un analogo registro pubblico estero riconosciuto dalla Svizzera in virtù di un accordo internazionale sono invece considerati beni mobili nella procedura di esecuzione forzata (cfr. circolare n. 35 del Tribunale federale del 16 ottobre 1961, pubblicata in DTF 87 III 41; contra: Von H. Ruosch [in: BlSchK 1977, 136], il quale sostiene che la LRA sia applicabile anche a ogni altro aeromobile straniero i cui diritti reali siano iscritti in un registro pubblico estero, opinione incompatibile con il chiaro tenore dell’art. 2 cpv. 1 LRA, che presuppone, appunto, l’esistenza di un accordo internazionale).

 

                                         Si deve pertanto stabilire ogni volta, con chiarezza e sin dal principio, se l’esecuzione forzata debba essere eseguita secondo le predette disposizioni speciali o se essa concerne una cosa mobile ordinaria (circolare n. 35 del Tribunale federale del 16 ottobre 1961, pt. II, pubblicata in DTF 87 III 41; cfr. DTF 109 III 69 consid. 3). Tale esame è pure necessario per determinare a quale parte attribuire, in base agli art. 107 e 108 LEF, la veste attiva o passiva dinanzi al giudice del merito, nel caso in cui un terzo faccia valere un diritto di proprietà su un aeromobile pignorato o sequestrato. In effetti, se l’aeromobile è considerato un bene mobile, decisivo per l’attribuzi­one del ruolo delle parti è il possesso all’atto del sequestro (cfr. art. 107 cpv. 1 n. 1 e 108 cpv. 1 n. 1 LEF); se invece l’aeromobile è assimilato a un bene immobile, determinante è l’iscrizione nel registro aeronautico al momento del sequestro (cfr. art. 107 cpv. 1 n. 3 e 108 cpv. 1 n. 3 LEF; cfr. Gilliéron, op. cit., n. 198 ad art. 106 LEF e n. 32 ad art. 107 LEF).

 

                                3.2   Nel caso in rassegna, l’Ufficio ha considerato il velivolo sequestrato come un bene mobile, “in quanto non è più registrato presso l’Ufficio Federale dell’aviazione bensì presso: l’Autorità aeronautica di San Marino” (cfr. doc. C, pag. 1). Né il ricorrente né il resistente hanno contestato tale valutazione, ritenendo pertanto pacifico che l’aero­mobile sia trattato quale bene mobile nell’esecuzione forzata. Tale questione va comunque esaminata d’ufficio, in quanto determinante non solo per stabilire l’assegnazione del ruolo delle parti nella procedura di rivendicazione, ma anche per decidere sul prosieguo del­l’esecuzione stessa (cfr. DTF 109 III 69 consid. 1). A questo riguardo, dagli atti di causa emerge che il noto velivolo è attualmente immatricolato a __________ (cfr. “Certificate of Registration” del 3 giugno 2013), ovvero in uno Stato che non ha aderito alla Convenzione di Ginevra del 19 giugno 1958 concernente il riconoscimento internazionale dei diritti sugli aeromobili e che neppure ha concluso alcun accordo bilaterale con la Svizzera in materia di riconoscimento dei diritti sugli aeromobili. Ne consegue che la LRA non può applicarsi neppure per analogia alla presente fattispecie (cfr. art. 2 cpv. 1 LRA). L’organo esecutivo ha quindi correttamente stabilito che l’ae­romobile deve essere trattato come un bene mobile nella procedura di esecuzione forzata in questione.

 

 

                                   4.   Assodato quanto sopra, si tratta ora di verificare se l’Ufficio ha correttamente assegnato ad RE 2 il termine di venti giorni per promuovere l’azione di accertamento del suo diritto di proprietà sul velivolo.

 

                                4.1   A norma degli art. 107 e 108 LEF, il debitore e il creditore possono contestare presso l'ufficio la pretesa del terzo, quando questa riguarda un bene mobile in possesso esclusivo del debitore. In tal caso, l’ufficio assegna al terzo il termine di venti giorni per agire giudizialmente contro colui che ha contestato la sua pretesa, sia esso il creditore o il debitore (cfr. art. 107 cpv. 1 n. 1 e cpv. 5 LEF). Se invece il bene si trova in possesso o compossesso del terzo, il termine dev'essere impartito al creditore e/o al debitore per agire giudizialmente contro il terzo rivendicante (cfr. art. 108 cpv. 1 n. 1 e cpv. 2 LEF). Per decidere sulla questione del possesso occorre unicamente determinare chi possiede sulla cosa pignorata o sequestrata l’ef­fettivo potere di disporre (DTF 87 III 12 e 83 III 28), atteso che le autorità esecutive non devono, in linea di principio, indagare se la situazione fattuale è conforme o meno al diritto (DTF 116 III 84 consid. 3). Questioni di diritto possono essere prese in considerazione soltanto se risultano liquide e certe e permettono di risalire in termini affidabili al titolare del potere di disporre (DTF 71 III 64). Le autorità esecutive non sono legittimate ad approfondire, a questo stadio di procedura, l’esame di problemi giuridici che saranno oggetto, se del caso, di ulteriore esame da parte del giudice del merito (cfr. Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, 2010, n. 6 ad art. 107 LEF; Ammon/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkurs­rechts, 9a ed., 2013, § 24, n. 40). La decisione di applicare l’art. 107 o 108 LEF ha infatti carattere puramente interlocutorio e ha l’unico effetto di determinare chi sia la parte convenuta in giudizio, impregiudicata ogni questione di merito (cfr. CEF 5 luglio 2010, inc. 15.2010.55). Criterio determinante per decidere sull’attribuzione della veste attiva e passiva è il possesso al momento del pignoramento o del sequestro (DTF 80 III 114).

 

                                4.2   Nel caso di specie, al momento del sequestro RE 1 deteneva i documenti di volo e l’unica chiave del velivolo, come da egli stesso dichiarato (cfr. verbale interno di sequestro, pag. 4, e ricorso pag. 3 ad 3). Tali elementi bastano per ritenere che l’escusso avesse l’esclusivo possesso dell’aeromobile. La rivendicante stessa non contesta del resto tale circostanza, ma si limita a sostenere di essere la proprietaria del velivolo in base all’atto di costituzione societaria 21 agosto 2012 (doc. 1). Sennonché la sua pretesa non è affatto liquida e certa. Dagli atti emerge, infatti, che almeno sino al 14 dicembre 2012 – data tra l’altro successiva al predetto atto di costituzione societaria – l’aeromobile in questione era iscritto nella matricola svizzera degli aeromobili (cfr. art. 52 della Legge federale sulla navigazione interna, LNA, RS 748.0), ove quale proprietario del velivolo figurava RE 1 (cfr. doc. 2). Non essendo pertanto pacifico che il velivolo appartenga effettivamente alla rivendicante e non dovendo l’autorità esecutiva approfondire ulteriormente tale questione, l’Ufficio ha agito correttamente, laddove ha assegnato ad RE 2 il termine di venti giorni di cui all’art. 107 cpv. 5 LEF per promuovere l’azione di accertamento del proprio diritto dinanzi al giudice abilitato a decidere sulla rivendicazione.

 

 

                                   5.   Alla luce di quanto precede, il ricorso va respinto. Non si prelevano tasse di giustizia, né si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

 

richiamati gli art. 17, 20a, 106 e segg. LEF e 61, 62 OTLEF

 

pronuncia:              1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–     ;

–     .

 

                                         Comunicazione all’CO 1.

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                                Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.