Incarto n.
15.2013.114

Lugano

27 febbraio 2014

CC/ww/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Walser, vicepresidente,

Jaques e Epiney-Colombo

 

vicencancelliere:

Cortese

 

 

statuendo sul ricorso 11 ottobre 2013 di

 

 

RI 1 ,

patrocinata dagli avvocati  PA 1 e  ,

 

 

contro

 

 

l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Locarno nell’ambito del fallimento di

 

 

CO 2

 

procedura che interessa anche

 

 

PI 1 ,

PI 2 ,

PI 3 ,

PI 4

tutte patrocinate dall’avv.  PA 3

 

Viste le osservazioni 24 ottobre 2013 di PI 1, PI 2, PI 3 e PI 4 e le osservazioni 30 ottobre 2013 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti del Distretto di Locarno


esaminati gli atti e i documenti

 

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

 

                                         che nell’ambito della liquidazione del fallimento della società CO 2, mediante pubblicazione sul Foglio ufficiale cantonale n. __________ del __________ l’Ufficio esecuzione e fallimenti del Distretto di Locarno ha reso noto che il 1° ottobre 2013 dalle ore 15:00 avrebbe avuto luogo un’asta pubblica per la vendita del brevetto europeo n. __________ depositato presso l’Ufficio europeo dei brevetti il __________;

 

                                         che con scritto trasmesso all’Ufficio tramite fax alle ore 12:53 del 1° ottobre 2013 i creditori PI 1, PI 2, PI 3 e PI 4 hanno rivendicato la proprietà sul brevetto europeo oggetto dell’incanto, postulando l’annullamento dell’asta e l’apertura della procedura di rivendicazione;

 

                                         che alla data e ora previste per l’incanto, l’Ufficiale ha messo al corrente gli astanti – tra cui D__________ in rappresentanza della società ungherese RI 1 (cfr. doc. C, ricorso 11 ottobre 2013) e __________ F__________

 in nome e per conto delle rivendicanti (cfr. doc. B, ricorso 11 ottobre 2013) – della predetta rivendicazione;

 

                                         che RI 1 ha nondimeno chiesto all’Ufficio di procedere con l’incanto e di aggiudicare quindi al miglior offerente il noto brevetto, mentre le rivendicanti hanno ribadito la loro opposizione alla messa all’asta del bene in questione (cfr. doc. B, ricorso 11 ottobre 2013);

 

                                         che dopo discussione,                                        con decisione scritta 1° ottobre 2013 l’Ufficia­le ha annullato l’incanto e disposto che, una volta chiariti i diritti di proprietà sul brevetto, l’amministrazione fallimentare avrebbe pubblicato sul Foglio ufficiale cantonale la data dell’eventuale nuovo incanto (cfr. doc. B, ricorso 11 ottobre 2013);

 

                                         che con ricorso 11 ottobre 2013 RI 1 chiede che il predetto provvedimento venga annullato, che la rivendicazione sia dichiarata perenta e che sia fatto ordine all’amministrazione del fallimento di procedere a una nuova asta;

 

                                         che in via subordinata, oltre a ribadire quanto già domandato in via principale, la ricorrente postula che alle rivendicanti sia assegnato il termine di 20 giorni per promuovere l’azione di rivendicazione;

 

                                         che con osservazioni 24 ottobre 2013 PI 1, PI 2, PI 3 e PI 4 postulano la reiezione del gravame, sostenendo in particolare che l’insorgente non è legittimata a ricorrere;

 

                                         che con osservazioni 30 ottobre 2013 l’Ufficio chiede anch’esso la reiezione del ricorso, aderendo sostanzialmente alle argomentazioni delle resistenti;

 

                                         che la legittimazione a ricorrere giusta l’art. 17 LEF è un presupposto di ricevibilità del ricorso che dev’essere esaminato d’ufficio (cfr. Cometta/ Möckli, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2010, n. 45 ad art. 17 LEF; Erard, Commentaire romand de la LP, 2005, n. 22 ad art. 17 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 140 ad art. 17 LEF);

 

                                         che legittimato a ricorrere è solo colui i cui interessi giuridici o di fatto attuali, concreti e protetti sono lesi dalla misura dell’ufficio (cfr. DTF 129 III 595 consid. 3; 120 III 107 consid. 2; 112 III 1 consid. 1b), ovvero colui che giustifica un interesse proprio, attuale, pratico e degno di protezione alla modifica o all’annullamento del provvedimento impugnato oppure all’adozione di una determinata misura ingiustamente negata nell’ambito di un’esecuzione o di un fallimento (cfr. CEF 3 febbraio 2014, inc. 15.2013.126 consid. 1; Gilliéron, op. cit., n. 140 e segg. ad art. 17 LEF) e che in tal senso è colpito dal provvedimento in misura e con un’intensità maggiore di chiunque altro (cfr. Erard, op. cit., n. 24 ad art. 17 LEF);

 

                                         che, nel caso in rassegna, la ricorrente motiva la propria legittimazione a ricorrere, sostenendo di essere stata privata della possibilità di vedersi aggiudicato il brevetto nelle modalità stabilite nell’avviso d’incanto (cfr. ricorso, pag. 2 ad 3);

 

                                         che quanto addotto rappresenta in realtà una mera aspettativa che verosimilmente nutrivano anche gli altri potenziali partecipanti al­l’incanto, non essendo infatti scontato che l’insorgente si sarebbe aggiudicata il bene venduto all’asta;

 

                                         che di conseguenza la ricorrente non può considerarsi colpita in misura maggiore di chiunque altra persona interessata all’asta e quindi pregiudicata dall’annullamento dell’incanto, sicché essa non denota alcun interesse degno di protezione a ottenere l’annullamento del provvedimento impugnato;

 

                                         che a prescindere dalla legittimazione a ricorrere, le ulteriori conclusioni in via principale e subordinata della ricorrente si rivelano pure premature, l’amministrazione del fallimento non avendo ancora deciso sulla rivendicazione delle resistenti, ovvero se restituire il bene rivendicato o se impartire alle rivendicanti il termine di 20 giorni per promuovere l’azione avanti al giudice del merito (cfr. art. 242 LEF);

 

                                         che alla luce di quanto precede, il ricorso è irricevibile, ragione per cui non è necessario chinarsi sul merito del gravame;

 

                                         che non si prelevano tasse di giustizia, né si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

 

 

 

per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il ricorso è irricevibile.

 

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–    e  ,   ;

–      .

 

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Locarno.

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il vicepresidente                                                              Il vicecancelliere

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.