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Incarto n. |
Lugano 11 febbraio 2014 CC/ww/fb |
In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza |
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composta del giudice: |
Jaques, giudice delegato |
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vicecancelliere: |
Cortese |
sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul ricorso 24 ottobre 2013 di
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RI 1
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contro |
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l’operato dell’CO 1, o meglio contro il precetto esecutivo emesso nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da
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PI 1
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viste le osservazioni 8 novembre 2013 dell’CO 1,
esaminati gli atti e i documenti,
ritenuto
in fatto: A. Con domanda 8 ottobre 2013 PI 1 ha chiesto all’CO 1 di emettere un precetto esecutivo nei confronti di RI 1 per un importo complessivo di fr. 2'895.– oltre accessori. Nella rubrica “creditore” ha indicato quanto segue:
PI 1 (STWG) C__________
Via __________, __________.
Nella rubrica “titolo di credito e data o, in difetto del titolo, causa del credito”, ha invece menzionato:
“In allegato il scrivere del avocato”
La procedente ha invero allegato alla domanda una raccomandata in lingua tedesca datata 8 agosto 2013 indirizzata ad A__________, nonché una copia di un’email dell’8 agosto 2013, anch’essa in lingua tedesca.
B. Dando seguito alla predetta domanda, il 14 ottobre 2013 l’CO 1 ha notificato ad RI 1 il precetto esecutivo n. __________ per gli importi di fr. 2'300.15, 594.86 e 14.50, oltre accessori. Quale titolo o causa del credito il precetto menziona:
1-2) Come da Raccomandata del 08.08.2013
3) Zins. Solidale con: O__________.
C. Con scritto 24 ottobre 2013 indirizzato all’Ufficio l’escusso ha formulato opposizione integrale al precetto. Con ricorso di medesima data egli chiede pure l’annullamento di tale atto, poiché in sostanza il contenuto dello stesso non sarebbe conforme alle esigenze previste dalla legge.
D. Con osservazioni 8 novembre 2013 l’organo esecutivo, pur ritenendo di aver emesso il precetto in modo corretto, si rimette al giudizio dell’autorità di vigilanza.
Considerato
in diritto: 1. L’insorgente sostiene anzitutto che l’indicazione dell’asserito creditore figurante sul noto precetto è equivoca, in quanto non sarebbe possibile comprendere se si tratta di PI 1, ____, ______oppure della Comunione dei comproprietari (STWG o “Stockwerkeigentümergemeinschaft”) “C__________” (fondo n. __________), Via __________, sicché non sarebbero rispettate in concreto le esigenze previste dall’art. 67 cpv. 1 n. 1 LEF.
1.1 L’art. 67 cpv. 1 n. 1 LEF stabilisce che la domanda d’esecuzione deve in particolare enunciare il nome del creditore. Tale indicazione dev’essere riportata nel precetto esecutivo (art. 69 cpv. 2 n. 1 LEF). Secondo la giurisprudenza, il nome del creditore va indicato in modo chiaro e univoco. Cionondimeno, l’indicazione inesatta, equivoca, totalmente errata o incompleta comporta la nullità dell’esecuzione soltanto se è tale da indurre in errore le parti interessate e ciò si è concretamente realizzato. Ove ciò non fosse il caso e la parte che si prevale della designazione viziata non poteva nutrire dubbi circa l’identità della persona in questione e non ha subito pregiudizio ai propri interessi, l’esecuzione non va annullata, essendo sufficiente, se necessario, rettificare o completare gli atti esecutivi già emessi (cfr. DTF 114 III 62 consid. 1; 102 III 135 consid. 2a; 98 III 24).
1.2 Nel caso in rassegna, l’indicazione “(STWG) C_____” sotto il nome di PI 1 nella rubrica “creditore” del PE non sembra suscitare particolari dubbi sull’identità dell’escutente, che invero risulta essere PI 1. Menzionato tra parentesi, l’acronimo “STWG” pare infatti indicare la proprietà per piani o il condominio in cui abita PI 1 piuttosto che la comunione dei comproprietari per piani del fondo n. 299, come invece pretende il ricorrente. Ciò emerge del resto anche dal fatto che la sigla “STWG” è inserita tra parentesi e che manca inoltre qualsiasi riferimento al fondo su cui sorge la proprietà per piani in questione. Alla luce di tali considerazioni, la designazione del creditore non appare in concreto equivoca e non induce in ogni caso in errore, né tantomeno sembra aver pregiudicato i diritti del ricorrente, ciò che del resto egli neppure sostiene. Sotto questo profilo, il ricorso non può quindi trovare accoglimento.
2. Il ricorrente ritiene altresì che il precetto esecutivo neppure menziona un titolo o una causa del credito conformi all’art. 67 cpv. 1 n. 4 LEF, la dicitura “Raccomandata del 08.08.2013” – scritto che tra l’altro contesta di aver ricevuto – essendo generica e l’iscrizione “Zins. Solidale con: O__________” addirittura incomprensibile.
2.1 Giusta l’art. 67 cpv. 1 n. 4 LEF la domanda d’esecuzione deve anche menzionare il titolo di credito con la sua data e, in difetto di titolo, la causa del credito. Queste informazioni devono pure figurare sul precetto esecutivo (art. 69 cpv. 2 n. 1 LEF). Destinate a individualizzare il credito che costituisce l’oggetto dell’esecuzione e a permettere al debitore di riconoscerlo, tali indicazioni non sono però un requisito essenziale della validità del precetto e la loro omissione non costituisce motivo di nullità, quando sia possibile identificare il credito, sulla scorta delle altre indicazioni contenute nel precetto (cfr. DTF 58 III 2; 121 III 18 consid. 2a; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 77 ad art. 67 LEF; Kofmel Ehrenzeller, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2010, n. 43 ad art. 67 LEF; Ruedin, Commentaire romand de la LP, 2005, n. 34 ad art. 67 LEF). Mere indicazioni generiche possono infatti rivelarsi sufficienti se il debitore può capire dal contesto generale la ragione per cui viene escusso (cfr. DTF 121 III 18 consid. 2b; Gilliéron, ibidem) e l'identità del credito sia sufficientemente chiara perché non possa essere confusa con quella di un altro credito tra le stesse parti (cfr. BlSchK 2013, 32 seg. a proposito di crediti per prestazioni periodiche).
2.2 Nel caso specifico l’espressione “Come da Raccomandata del 08.08.2013” non è sufficientemente precisa da consentire l'identificazione della pretesa fatta valere dalla procedente, e questo a maggior ragione nella misura in cui il ricorrente sostiene di neppure aver ricevuto lo scritto cui si fa riferimento. Del resto quanto riportato dall'Ufficio sul precetto esecutivo non corrisponde all'indicazione “In allegato il scrivere del avocato” contenuta nella domanda di esecuzione, riferita verosimilmente all'annessa email 8 agosto 2013, contrassegnata a mano con la menzione “Anwalt-Bericht vom 8.8.2013”. Analogo ragionamento vale per l’indicazione “Zins. Solidale con:
O__________”, tale dicitura non permettendo di individualizzare il credito che costituisce l’oggetto della nota esecuzione. D'altronde nel precetto nemmeno figurano altri elementi che possano consentire al debitore di comprendere la ragione per cui è stato escusso. Ne discende che, effettivamente, le indicazioni fornite nel caso di specie non sono conformi all’art. 67 cpv. 1 n. 4 LEF. Il precetto esecutivo va perciò annullato.
2.3. Per quanto attiene alla domanda d'esecuzione, siccome il ricorrente non l'ha formalmente impugnata non spetta alla Camera ma all'Ufficio impartire a PI 1 un termine per comunicargli oralmente o per scritto, in lingua italiana, la causa del credito da lei posto in esecuzione, con la comminatoria della reiezione della domanda qualora l'escutente non dia seguito, o non tempestivamente, all'ingiunzione (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 116 in fine ad art. 67 LEF).
3. Il ricorso va pertanto accolto. Non si prelevano tasse di giustizia, né si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto.
1.1. Di conseguenza è annullato il precetto esecutivo n. __________ emesso dall’CO 1.
1.2. L'Ufficio si determinerà sulla domanda di esecuzione conformandosi a quanto indicato nel considerando 2.3.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
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– ; – .
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Comunicazione all’__________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il giudice delegato Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.