Incarto n.
15.2013.120

Lugano

27 febbraio 2014

CC/ww/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Walser, vicepresidente,

Jaques e Epiney-Colombo

 

vicecancelliere:

Cortese

 

 

statuendo sul ricorso 5 novembre 2013 di

 

 

RI 1

patrocinato dall’ RAPP1 1,

 

 

contro

 

 

l’operato dell’CO 1 nell’esecuzione del sequestro n. __________ decretato il 24 settembre 2013 dal Pretore della giurisdizione di __________ nei confronti di RE 1 su istanza di

 

 

RAPP2 1,

esecutore testamentario della CC 1

 

patrocinato dall’ PAT1 1,

 

viste le osservazioni 14 novembre 2013 di RA 1 e 25 novembre 2013 dell’CO 1,

 

esaminati gli atti e i documenti,

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   Su istanza presentata a nome della “CC 1, agente per il tramite dell’esecutore testamentario __________ __________ RA 2” (cfr. doc. B), con decreto 24 settembre 2013 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna ha ordinato nei confronti di RE 1 il sequestro di diversi beni, tra cui “tutte le azioni della Q__________ AG depositate presso il suo domicilio in __________” (cfr. doc. A, pag. 2).

 

                                  B.   In occasione dell’esecuzione del sequestro, RI 1 ha dichiarato che le predette azioni non esistono (cfr. verbale interno del sequestro, pag. 3). L’CO 1 ha quindi sequestrato il “credito derivante dal diritto di partecipazione” di RI 1 alla società Q__________ AG, avvertendo quest’ultima, mediante l’apposito formulario “Mod. 9” datato 25 settembre 2013, di eseguire ogni futuro pagamento all’orga­no esecutivo (cfr. doc. C).

 

                                  C.   Il 25 settembre 2013 l’Ufficio ha pure emesso il verbale di sequestro, che menziona in particolare quale oggetto “tutte le azioni del convenuto della Q__________ AG” (cfr. doc. D, pag. 5 n. 47);

 

                                  D.   A convalida del sequestro, il 27 settembre 2013 l’esecutore testamentario RA 1, per conto della CC 1, ha promossa l’esecuzione n. __________, contro la quale RE 1 ha interposto tempestiva opposizione.

 

                                  E.   Con scritto 5 novembre 2013 l’escusso ha chiesto all’Ufficio di decretare la nullità del sequestro del “credito derivante dal diritto di partecipazione alla società Q__________ AG”, poiché non espressamente ordinato dal Pretore. Con il medesimo scritto l’escusso ha pure dichiarato che la propria richiesta è da intendersi, se del caso, “[…] quale reclamo [recte: ricorso] ex art. 17 LEF, ritenuto che la nullità di un atto esecutivo può essere pronunciata in ogni tempo”.

 

                                  F.   Con scritto 7 novembre 2013, l’Ufficio ha invitato l’escusso a comunicare al più presto dove si trovano le azioni della società Q__________ AG e chi è il depositario del relativo libro delle azioni. In risposta, con scritto 10 dicembre 2013 RI 1 ha dichiarato che non sono state emesse azioni e/o certificati azionari e che neppure risulta che la Q__________ AG disponga di un libro delle azioni.

 

                                  G.   Con osservazioni 14 novembre 2013 l’escutente postula la reiezione del gravame, sostenendo che il Pretore ha ordinato il sequestro di tutti i beni patrimoniali del convenuto, ivi compreso dunque il diritto di partecipazione dell’escusso alla società Q__________ AG. Il procedente rileva altresì che il capitale della predetta società è costituito di azioni nominative vincolate, ragion per cui il nesso tra le azioni e il diritto di partecipazione sarebbe palese.


                                  H.   Con osservazioni 25 novembre 2013 l’Ufficio di esecuzione chiede anch’esso la reiezione del ricorso, associandosi sostanzialmente alle argomentazioni dell’escutente.

 

 

Considerato

 

in diritto:                 1.   Come già stabilito con sentenze 3 dicembre 2013 e 8 gennaio 2014 di questa Camera (CEF 3 dicembre 2013, inc. 15.2013.109 e 8 gennaio 2014, inc. 15.2013.112), in veste di esecutore testamentario RA 2 è esclusivamente abilitato a escutere e stare in causa, ancorché per conto della CC 1, sicché soltanto costui può essere legittimamente considerato parte resistente in questa sede.

 

 

                                   2.   Secondo giurisprudenza e dottrina, l’ufficio richiesto non può sequestrare oggetti non indicati nel decreto di sequestro o che non risultino designati dal medesimo e se nondimeno vi procede, il sequestro di tali beni è nullo e dev’essere annullato anche se nessun reclamo è stato presentato entro il termine di cui all’art. 17 LEF (cfr. DTF 113 III 139 consid. 4a; 90 III 49 consid. 1; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. IV, 2003, n. 9 ad art. 275 LEF; Stoffel/Chabloz, Commentaire romand de la LP, 2005, n. 19 ad art. 275 LEF; Reiser, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2010, n. 44 ad art. 275 LEF). In concreto, il ricorso in esame, seppur manifestamente intempestivo, in quanto diretto contro un provvedimento dell’Ufficio adottato il 25 settembre 2013, può dunque essere esaminato sotto il profilo della nullità giusta l’art. 22 LEF.

 

 

                                   3.   In caso di sequestro di azioni (al portatore o nominative, vincolate o meno), ove queste siano state emesse, l’ufficio di esecuzione competente non può sequestrare presso la sede della società anonima, indipendentemente dal titolo, il “diritto di partecipazione” incorporatovi (cfr. DTF 92 III 25 consid. 3; 88 III 140 consid. 2). Qualora invece, all’atto dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, la società non abbia ancora emesso le azioni o certificati provvisori, l’uf­ficio sequestrerà o pignorerà i diritti del debitore quale azionista – che esistono indipendentemente dall’emissione di azioni (Baudenba­cher, Basler Kommentar, OR II, 3a ed., 2008, n. 2 ad art. 622) – secondo la procedura prevista per il pignoramento dei crediti (cfr. DTF 77 III 91; 92 III 25 consid. 3; Gilli­éron, op. cit., n. 43 ad art. 98), ritenuto che in assenza di emissione dei titoli non sussiste invero il rischio che la realizzazione dei diritti dell’azionista leda le pretese dell’eventuale terzo detentore dei titoli.

                                         Nel caso in rassegna, dall’estratto del registro di commercio della società Q__________ AG emerge che il suo capitale azionario è suddiviso in 105'000'000 di azioni nominative vincolate di nominali fr. 0.01 cadauna e 10'500'000 azioni nominative vincolate di nominali fr. 0.10 cadauna. Il ricorrente, che è anche presidente del consiglio di amministrazione della Q__________ AG (cfr. estratto del registro di commercio di tale società), ha dichiarato che le predette azioni non sono state emesse (scritto 10 dicembre 2013). Stando così le cose, l’Ufficio era senz’altro legittimato a sequestrare i diritti risultanti dalla sua qualità di azionista di Q__________ AG (così: DTF 77 III 91-92). Essi non sono affatto diversi dalle azioni menzionate nel decreto di sequestro, le quali sono solo un titolo di legittimazione che incorpora appunto i diritti dell’azionista nei confronti della società. Anche il luogo di situazione è identico a quello indicato dal giudice del sequestro, i diritti e i crediti essendo reputati localizzati al domicilio del loro titolare se risiede in Svizzera (DTF 137 III 627 consid. 3.1). Il fatto, infine, che la società non tenga un libro delle azioni non è di rilievo in questa sede, perché l’iscrizione degli azionisti ha portata unicamente dichiarativa (Oertle/du Pas­quier, Basler Kommentar, OR II, 3a ed. 2008, n. 4 ad art. 686). Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, dunque, il sequestro non è nullo.

 

 

                                   4.   Certo, la designazione del sequestro sia nel verbale (“tutte le azioni del convenuto della Quant World AG”, doc. D pag. 5 n. 47) che nella notifica del sequestro alla società (“credito derivante dal diritto di partecipazione”, doc. C) è imprecisa, ma l’escusso, come dimostra il suo ricorso, ha capito perfettamente quale fosse l’oggetto del sequestro, ovvero i suoi diritti quale azionista della società Q__________ AG. A scanso di equivoci, l’Ufficio rettificherà dunque il verbale di sequestro, menzionando al n. 47 “tutti i diritti dell’escusso quale azionista della società Q__________ AG” in luogo della designazione esistente, e notificherà nuovamente a quest’ultima il sequestro dei medesimi diritti, con la stessa formulazione, intimando alla società non solo di eseguire all’Ufficio ogni futuro pagamento dovuto al­l’azio­­nista ma anche di consegnare le azioni, sempre all’Ufficio, qualora nel frattempo esse dovessero essere emesse (cfr. DTF 77 III 92).

 

 

                                   5.   Alla luce di quanto precede, il ricorso dev’essere respinto. Non si prelevano tasse di giustizia, né si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

 

 

 

Per questi motivi,

 

richiamati gli art. 17, 20a, 22, 99, 275 LEF e 61, 62 OTLEF,

 

pronuncia:              1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   È fatto ordine all’CO 1 di rettificare la posizione n. 47 del verbale di sequestro n. __________ e di notificare nuovamente il sequestro alla società Q__________ AG nel senso del considerando 4 della presente sentenza.

 

                                   3.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                                   4.   Notificazione a:

 

–;

–.

 

                                         Comunicazione all’CO 1.

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il vicepresidente                                                              Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.