Incarto n.
15.2013.124

Lugano

8 maggio 2014

EC/cj/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliere:

Cassina

 

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 4 dicembre 2013 di

 

 

 RI 1 

(patrocinata dall’avv.  PA 1 )

 

 

contro

 

 

l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti (UEF) di Riviera, Biasca, o meglio contro la realizzazione di diritti ereditari sequestrati nell’esecuzione __________ promossa contro la ricorrente da

 

 

PI 4,

(patrocinata dall’avv.  PA 3 )

 

procedura che coinvolge anche

 

 

1.   PI 1  

2.  PI 2  

3.  PI 3  

(2, 3 patrocinati dall’avv.  PA 2 )

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   Con decreto 8 novembre 2011 (inc. __________) il Pretore del Distretto di __________ ha sequestrato a garanzia di un credito della PI 4 di fr. 981'257.35, per quanto di rilevanza nella fattispecie, la quota della debitrice RI 1 nel­l’eredità indivisa lasciata dalla madre, __________, già in __________. Lo stesso giorno l’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Riviera ha eseguito il sequestro e notificato alla debitrice il decreto e il verbale di sequestro (n. __________).

 

                                  B.   Statuendo su istanze presentate il 4 agosto 2010 dai fratelli dell’escussa, PI 2 e PI 3, contro la sorella, con pronunciato 23 gennaio 2013 il Tribunale distrettuale di __________ ha accertato che l’eredità della madre __________ RFD di __________ del valore di fr. 531'600.– e di mezzi liquidi per fr. 13'888.76 e che le quote ereditarie sono di un terzo per ognuno dei tre figli. Il Tribunale ha altresì accertato che “la disposizione contenuta nel testamento del 12 giugno 1990 della fu __________, con cui la decuius attribuisce alla figlia RI 1 la proprietà della casa a __________, è una norma divisionale o di formazione dei lotti, soggetta a conguaglio a favore dei coeredi PI 3 e PI 2”. Il Tribunale ha poi ordinato la divisione dell’eredità. Contro tale decisione RI 1 ha presentato istanza di purgazione della procedura contumaciale a norma del previgente art. 130 del codice di procedura civile grigionese, respinta dal Presidente del Tribunale distrettuale di __________ con decisione del 15 marzo 2013.

 

                                  C.   Premesso che i coeredi erano intenzionati ad avviare la divisione dell’eredità e che l’opposizione interposta al sequestro non ne sospendeva gli effetti, il 1° marzo 2013 la PI 4, ha chiesto all’UEF d’intervenire, conformemente all’art. 609 CC, in luogo dell’escussa nell’ambito della prossima procedura di divisione. Il 5 marzo 2013 l’UEF ha quindi incaricato l’avv. PI 1 di rappresentare l’Ufficiale nella procedura di scioglimento della comunione ereditaria fu __________ in luogo dell’erede RI 1, comunicando la sua decisione all’escussa, ai patrocinatori degli altri eredi e dell’escutente e al Tribunale distrettuale di Moesa.

 

                                  D.   Il 22 maggio 2013 i coeredi dell’escussa, per il tramite del loro patrocinatore avv. PA 2, hanno proposto all’avv. PI 1 di assegnare loro la particella di __________ in comproprietà in ragione di un mezzo ciascuno contro versamento da parte loro a favore della sorella di fr. 157'626.–, importo corrispondente ad un terzo del valore della particella, dedotti fr. 19'574.– per i crediti da essi vantati nei confronti della sorella. Il 19 giugno 2013 l’UEF, invitato dall’avv. PI 1 a determinarsi sulla proposta, gli ha comunicato che la divisione proposta dall’avv. PA 2 era attuabile solo con l’esplicito consenso della PI 4, consenso poi dato dalla creditrice il 27 giugno 2013, con la condizione che l’importo spettante all’escussa fosse mantenuto sequestrato sino a conclusione della procedura esecutiva.

 

                                  E.   Il 1° luglio 2013 il Pretore del Distretto di __________ ha respinto l’opposizione interposta da RI 1 al sequestro dell’8 novembre 2011. Lo stesso giorno egli ha pure rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla convenuta al precetto esecutivo__________ emesso a convalida del sequestro della PI 4. Il 5 agosto 2013 RI 1 ha promosso azione di disconoscimento del debito alla Pretura del Distretto di __________ contro la PI 4, procedura che risultava ancora pendente al momento della presentazione del ricorso in esame.

 

                                  F.   Il 29 agosto 2013 PI 2, PI 3 e l’avv. PI 1 hanno sottoscritto l’atto di divisione ereditaria, i cui contenuti rispecchiano la proposta contenuta nello scritto 22 maggio 2013 dell’avv. PA 2. Il trapasso di proprietà del fondo a favore dei fratelli dell’escussa è stato iscritto a registro fondiario il 16 settembre 2013.

 

                                  G.   Dando seguito alla domanda di proseguire l’esecuzione formulata il 25 settembre 2013 dalla PI 4, il successivo 22 ottobre l’UEF ha pignorato “il credito di fr. 157'620.50 che l’escussa vanta nella comunione ereditaria fu __________, e meglio come al pto n. 3 dell’atto di divisione ereditaria del 29.08.2013 del notaio PI 1”.

 

                                  H.   Con ricorso 4 dicembre 2013 RI 1 chiede che la decisione 5 marzo 2013 dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Riviera di conferire mandato all’avv. PI 1 di rappresentarlo nella divisione della successione fu __________ venga annullata con conseguente annullamento di tutti i successivi atti compiuti dall’avv. PI 1, in particolare il trapasso della proprietà della part. __________ RFD di __________ ai fratelli PI 2 e PI 3. In via subordinata la ricorrente chiede di modificare il mandato conferito all’avv. PI 1 “nel senso di agire ex art. 611 CC con le medesime conseguenze”. In via più subordinata l’escussa chiede considerare il ricorso come istanza di restituzione in intero. In via provvisionale la ricorrente ha chiesto di confermare il blocco del registro fondiario relativo alla part. __________ RFD di __________.

 

                                    I.   Nelle sue osservazioni del 17 dicembre 2013 l’avv. PI 1 ritiene, in conclusione, di avere agito nel pieno rispetto del mandato affidatogli, mentre PI 2 e PI 3, nel loro allegato del 20 dicembre 2013, concludono per la reiezione del ricorso. Quanto all’UEF si rimette al giudizio della Camera, pur reputando corretto il proprio operato (osservazioni del 9 gennaio 2014).

 

Considerato

 

in diritto:                 1.   Il ricorso previsto dall’art. 17 LEF è ammissibile contro gli atti esecutivi compiuti dagli organi preposti all’esecuzione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF). Seppure eseguiti da questi stessi organi, contro gli atti eseguiti in virtù di altri leggi – in particolare in applicazione dell’art. 609 CC – non è invece aperta la via del ricorso (sentenza del Tribunale federale 7B.131/2003, consid. 3.4; Weibel, in: Erbrecht, Praxiskommentar, 2a ed. 2011, n. 11 ad art. 609 CC).

 

                                         D’altronde, visto il titolo stesso della Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LALEF, RL 3.5.1.1), il potere generale di vigilanza conferito a questa Camera sull’operato degli organi dell’esecuzione forzata (cfr. art. 10 LALEF) è limitato esclusivamente all’applicazione del diritto esecutivo federale e cantonale. L’operato dell’Ufficiale che agisce quale autorità in virtù del­l’art. 609 CC non si fonda sul diritto esecutivo, ma è riferito alle operazioni di divisione della successione regolate dal Codice civile e non presuppone nemmeno necessariamente l’esistenza di una procedura esecutiva in corso (per esempio in caso di cessione dei diritti successori o dell’ere­de gravato da attestati di carenza di beni). Al contrario di quanto era previsto all’art. 4 del Decreto esecutivo del 4 maggio 1918 circa l’autorizzazione per l’esercizio del prestito su pegno del bestiame, ora abrogata, che conferiva a questa Camera la sorveglianza sull’operato degli uffici di esecuzione in materia di registro per il pegno del bestiame, il legislatore cantonale, all’art. 96 cpv. 2 LAC, non le ha attribuito alcuna competenza di sorveglianza in merito all’operato dell’ufficiale agente nelle sue veste di autorità nel senso dell’art. 609 CC. Il ricorso si rivela quindi d’ac­chito irricevibile (sentenza della CEF 15.2001.311 dell’11 gennaio 2002).

 

                                   2.   Fosse del resto il ricorso in esame anche ricevibile, esso andrebbe ad ogni buon conto ritenuto tardivo. Infatti, l’ufficio d’esecuzione è tenuto a notificare gli atti esecutivi al rappresentante convenzionale dell’escusso (in particolare al suo avvocato) solo se il rappresentante è al beneficio di una procura che lo abilita esplicitamente a ricevere atti esecutivi e se l’ufficio ne è stato informato (sentenza della CEF 15.2009.144 del 1° febbraio 2010, RtiD 2011 I 743-4, n. 48c, consid. 6b, con rimandi). Nel caso specifico, la ricorrente allega che l’UEF di Riviera sapeva che essa fosse rappresentata dall’avv. PA 1, ciò che risultava dalla “sentenza della Moesa” (ricorso, ad n. 14). Ora, l’avvocato incaricato di rappresentare un cliente in una procedura giudiziaria non è presunto essere inoltre abilitato a ricevere atti esecutivi per conto del suo mandante (sentenza del Tribunale federale 7B.86/2006 dell’8 febbraio 2007, consid. 2.1; DTF 69 III 82; sentenza della CEF 15.2010.21 dell’8 marzo 2010, consid. 3). E la ricorrente nemmeno allega di avere autorizzato l’UEF di Riviera a notificare gli atti a lei destinati al suo patrocinatore. Ad ogni modo, essa ha ricevuto personalmente sia il decreto di sequestro con il relativo verbale l’8 novembre 2011 sia poi, il 21 novembre 2011, il precetto esecutivo n. __________ nella procedura a convalida del sequestro senza opporsi alla notifica personale né chiedere d’intimare i successivi atti al suo patrocinatore.

 

                                         D’altronde, la decisione impugnata di conferimento all’avv. PI 1 del mandato di rappresentare l’escussa nella causa di divisione della successione della madre è stata validamente notificata al domicilio di RI 1 il 6 marzo 2013 (v. attestazione di ricevimento postale del 3 dicembre 2013 denominata “accertamento del recapito IPLAR”, contenuta nell’incarto dell’UEF). La ricorrente afferma sì, senza prove, di essere stata in Calabria in quel periodo (ricorso, ad 19), ma non spende una parola sul predetto documento giustificativo dell’avvenuta notifica, quand’anche ne era a conoscenza (cfr. messaggio elettronico 3 dicembre 2013 dell’UEF all’avv. PA 1). Non essendovi così motivo di scostarsi dall’accertamento dell’Ufficio, il ricorso in esame, inoltrato solo il 4 dicembre 2013, sarebbe manifestamente tardivo. E una “restituzione in intero del diritto di fare osservazioni all’istanza della PI 4” (ricorso, n. 47) non sarebbe entrata in considerazione, perché la ricorrente nemmeno ha indicato quale “ostacolo non imputabile a sua colpa” (nel senso dell’art. 33 cpv. 4 LEF) le avrebbe impedito di formulare tempestive osservazioni, un’assenza all’estero non configurando un valido motivo di legge ove, come nel caso concreto, il destinatario fosse a conoscenza della procedura nella quale è avvenuta la notificazione di cui si chiede la rinnovazione (v. Nord­mann, in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 12 ad art. 33 LEF, con rimandi).

 

                                   3.   Anche la richiesta della ricorrente di confermare il blocco del registro fondiario riferito alla part. n. __________ RFD di __________ ordinato dal Pretore risulta inammissibile, non spettando all’autorità di vigilanza di determinarsi su una decisione presa da un’autorità giudiziaria (cfr. art. 17 LEF e sopra consid. 1). Poiché chiesta in via provvisionale, la richiesta diventa comunque senza oggetto con l’emanazione dell’odierna decisione sul merito.

 

                                   4.   Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il ricorso irricevibile.

 

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

– avv.    ;

– avv.    ;

– avv.    ;

– avv.    .

 

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Riviera tramite l’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona.

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                     Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.