Incarto n.
15.2013.130

Lugano

28 gennaio 2014

EC/ww/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Walser, vicepresidente,

Jaques e Epiney-Colombo

 

segretario:

Cassina, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso 4 dicembre 2013 di

 

 

 RI 1

 

 

contro

 

 

l’operato dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio, o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 16 ottobre 2013 nelle esecuzioni promosse contro la ricorrente da

 

1.PI 1  

     rappr. dall’RA 1 

2.PI 2  

     rappr. dall’RA 2 

3.PI 3  

4.PI 4  

5.PI 5  

6.PI 6  

 

viste le osservazioni 12 dicembre 2013 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio;

 

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

 

                                         che nell’ambito di varie esecuzioni promosse contro RI 1, il 16 ottobre 2013 l’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio ha pignorato l’importo di fr. 7'610.– presente sul conto della debitrice presso lo stesso ufficio e, limitatamente a fr. 36'221.–, un conto bancario presso la __________;

 

                                         che con ricorso 2 dicembre 2013 RI 1 chiede di annullare il pignoramento, reputandolo abusivo;

 

                                         che per essa il pignoramento è avvenuto contro la propria volontà e senza previa informazione;

 

                                         che a mente della ricorrente il pignoramento dovrebbe essere annullato perché sono ancora pendenti un ricorso di diritto amministrativo, alcune azioni risarcitorie e un “esposto-denuncia”, che avrebbero effetto sospensivo;

 

                                         che costei chiede la restituzione di quanto pignorato perché “già stanziato per lavori urgenti da saldare” e necessario per il proprio sostentamento;

 

                                         che nelle sue osservazioni l’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio reputa tardivo il ricorso presentato solo il 4 dicembre 2013, ricordando in particolare che il verbale di pignoramento è stato inviato all’escussa già il 5 novembre 2013 e che l’Ufficiale, in occasione di una riunione tenutasi il successivo 15 novembre, le aveva spiegato la procedura adottata dall’ufficio nell’ambito del pignoramento;

 

                                         che il ricorso è stato trasmesso a questa Camera il 12 dicembre 2013 per la decisione senza che l’ufficio abbia dapprima proceduto all’intimazione alle controparti;

 

                                         che per l’art. 9 cpv. 2 LPR l’Autorità cantonale di vigilanza può determinarsi sul merito del ricorso senza intimazione alla controparte, se, come nella fattispecie, l'atto è manifestamente infondato, atteso che nel caso di reiezione del gravame non può darsi pregiudizio alcuno a carico di chi non è stato sentito (cfr. Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.2.2. ad art. 9);

 

                                         che giusta l’art. 17 cpv. 2 LEF il ricorso all’Autorità di vigilanza deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento;

 

                                         che a differenza di quanto sostiene, RI 1 ha avuto conoscenza del pignoramento al più tardi il 22 ottobre 2013;

 

                                         che infatti, come emerge dagli atti prodotti unitamente al ricorso, essa ha indicato di proprio pugno di aver ricevuto dal consulente bancario di __________ già il 22 ottobre 2013 la comunicazione del pignoramento fatta dall’ufficio alla banca il precedente 16 ottobre;

 

                                         che una copia del verbale di pignoramento trasmessole dall’ufficio per posta A il 5 novembre 2013 è del resto accluso al ricorso;

 

                                         che pertanto il termine d’impugnazione di dieci giorni era irrimediabilmente scaduto quando, il 4 dicembre 2013, Nivette Robbiani ha presentato il ricorso in esame;

 

                                         che tale atto, siccome tardivo, è inammissibile;

 

                                         che anche se così non fosse, lo stesso dovrebbe comunque essere respinto nel merito;

 

                                         che infatti per ciascuna delle esecuzioni in esame l’escussa è stata avvisata che il pignoramento avrebbe avuto luogo al suo domicilio il 18 marzo 2013 (cfr. avvisi di pignoramento acclusi alle osservazioni dell’Ufficio);

 

                                         che a causa della sua assenza alla data prevista, il pignoramento è stato eseguito senza che l’escussa potesse essere sentita;

 

                                         che ad ogni modo i conti pignorati non sono redditi nel senso del­l’art. 93 LEF e sono quindi illimitatamente pignorabili, anche contro la volontà dell’escussa;

 

                                         che il “ricorso di diritto amministrativo per ritardata e denegata giustizia” del 23 gennaio 2012, le “azioni risarcitorie” del maggio-giugno 2005 e l’“esposto-denuncia” del 20 settembre 2013 citati dalla ricorrente (ma non prodotti) non sospendono per legge le esecuzioni in corso;

 

                                         che dal profilo esecutivo, infatti, oltre ai motivi previsti dagli art. 57 a 62 e 123 LEF, solo un provvedimento giudiziario nel senso degli art. 85 o 85a cpv. 2 LEF è idoneo a sospendere un’esecuzione;

 

                                         che nessuno di quei motivi risulta sussistere nella fattispecie e nemmeno la ricorrente lo pretende;

 

                                         che le altre recriminazioni fatte valere dall’escussa non riguardano direttamente le esecuzioni in questione ma pretese sulle quali né l’ufficio d’esecuzione né l’autorità di vigilanza hanno la competenza di statuire;

 

                                         che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

 

 

per questi motivi,

 

richiamati gli art. 17 cpv. 2 LEF; 9 cpv. 2 LPR; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

 

 

pronuncia:

 

                                   1.   Il ricorso è inammissibile per tardività.

 

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

   ;

  urigo;

  ;

 ;

 ;

  ;

   .

 

                                         Comunicazione all’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il vicepresidente                                                                       Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.