Incarto n.
15.2013.21

Lugano

2 aprile 2013

EC/fp/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Jaques

 

segretario:

Cassina, vicecancelliere

 

 

statuendo sull’istanza 26 febbraio 2013 di

 

 

 IS 1 

 

 

 

 

 

tendente alla proroga del termine dell’art. 270 LEF nella procedura fallimentare diretta contro

 

 

PI 1

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto in fatto e

considerato in diritto

 

                                   1.   Il fallimento è aperto dal 19 gennaio 2007. Il 30 marzo 2007, la prima assemblea dei creditori ha designato IS 1 quale amministratore speciale del fallimento nonché una delegazione dei creditori di tre membri. IS 1 è stato d’altronde nomi­nato amministratore speciale delle altre due società sorelle P__________ e C__________.

 

 

                                   2.   Il termine per ultimare la procedura fallimentare è stato prorogato, per la quinta volta, con decisione 22 marzo 2012 (inc. 15.2012.29) fino al 31 gennaio 2013.

 

                                   3.   Con l’istanza in esame, IS 1 chiede un’ulteriore proroga fino al 31 gennaio 2014, allegando un rapporto intermedio al 25 febbraio 2013, da cui risulta che dall’ultima decisione di proroga egli, segnatamente (cfr. pto 2 del rapporto):

 

                                         – ha diretto la sesta riunione della delegazione dei creditori il 1° giugno 2012, nella quale è stata anche decisa la rinuncia ad un’azione di responsabilità contro l’ex commissario del concordato (doc. 3.1.1);

                                         – il 16 marzo 2012 ha fissato ai creditori cessionari di diritti della massa un termine di 15 giorni per documentare le azioni intraprese, con la comminatoria che in caso di inosservanza del termine assegnato egli avrebbe revocato le cessioni (doc. 4.2.2.);

                                         – con circolare 17 ottobre 2012 ha proposto ai creditori di “rinunciare al diritto di stare in causa come convenuti nella lite inc. n. OA.2009.6 (n.d.r.: promossa da __________) presso la Pretura del Distretto di __________”. Nella circolare ha indicato che salvo contrario avviso della maggioranza dei creditori nel termine di 10 giorni, egli avrebbe ritenuto per acquisita la rinuncia della massa e ha previsto che eventuali richieste di cessione ex art. 260 LEF dovranno essergli notificate nello stesso termine (doc. 4.3);

                                         – ha diretto la settima riunione della delegazione dei creditori il 12 novembre 2012, nella quale è stata decisa la rinuncia a stare in lite nella causa contro __________, inc. n. OA.2009.6 della Pretura di __________ (doc. 3.1.1);

                                         – con scritto 10 gennaio 2013 ha comunicato alla Pretura di __________ di rinunciare a proseguire la causa inc. n. OA.2009.6, ritenuto che nei termini assegnati la massa non ha respinto la proposta di abbandono della causa e nessun creditore ha chiesto la cessione ex art. 260 LEF (doc. 4.3.1.).

 

 

                                   4.   In virtù dell’art. 270 LEF la procedura di fallimento dev’essere ultimata entro un anno dalla dichiarazione del medesimo, l’autorità di vigilanza cantonale potendo, in caso di bisogno, prorogare tale termine.

 

                               4.1.   In concreto, si evince dall’istanza e dalla documentazione allegata che l’amministrazione speciale, dall’ultima proroga, ha effettuato tutto quanto poteva fare, in particolare per quanto concerne la continuazione della causa promossa da U__________ (inc. OA.2009.6 della Pretura di __________), giacché con la circolare del 17 ottobre 2012 ha proposto ai creditori di “rinunciare al diritto di stare in causa come convenuti nella lite” e poi, considerato che nei termini assegnati la massa non ha respinto la proposta di abbandono della causa e nessun creditore ha chiesto la cessione ex art. 260 LEF, dopo aver anticipato la sua decisione in occasione dalla riunione della delegazione dei creditori del 12 novembre 2012, con scritto del 10 gennaio 2013 ha comunicato alla Pretura di rinunciare a proseguire la causa (doc. 3.1.1.; 4.3; 4.3.1.). Non vi sono poi più attivi da realizzare.

 

                               4.2.   In ogni caso, la chiusura della liquidazione rimane per ora esclusa, nella misura in cui, in assenza di una decisione della Pretore del Distretto di __________, è tuttora pendente la causa avviata da __________ nei confronti della massa (inc. OA.2009.6) per il recupero degli importi – determinati in fr. 483'396.22 – incassati durante la moratoria concordataria e durante il fallimento. Infatti a dipendenza della decisione della Pretore, le liquidità della massa potrebbero essere pressoché integralmente versate alla banca (anziché ai creditori di prima classe).

 

                               4.3.   L’impossibilità attuale di chiudere il fallimento dipende inoltre dalla causa promossa dai cessionari della pretesa della massa nei confronti di tre (ora due) banche, tendente a far accertare l’inefficacia, rispettivamente la scadenza o i limiti di garanzia della cessione dei crediti della fallita fatta in loro favore e a condannarle a restituire eventuali importi ricevuti a questo titolo (inc. OA.2009. 403 della Pretura di Lugano, Sez. 1; cfr. CEF 1° aprile 2010, inc. 15.10.14, cons. 4.2), nonché contro otto ex-clienti della fallita. Qualora la causa di ____________________ dovesse terminare prima di quelle avviate dai cessionari, si dovrebbe verificare la possibilità di chiudere la procedura giusta l’art. 95 RUF, riconosciuta nell’ipotesi in cui dall’esito delle cause promosse dai cessionari non v’è da aspettare alcuna eccedenza a favore della massa (ciò che non appare escluso nella fattispecie, poiché a fronte di un valore litigioso di circa fr. 716'000.--, l’importo complessivo dei crediti insinuati dai cessionari ammonta a fr. 66'719.05).

 

                               4.4.   Di conseguenza, l’istanza va accolta, non senza invitare l’istante a minimizzare i propri costi e a chiedere anticipi ai creditori o la sospensione del fallimento per mancanza di attivo qualora il saldo attivo netto del fallimento non dovesse più bastare a coprire almeno l’importo totale dei crediti verso terzi incassati durante la moratoria concordataria (limitatamente a quanto riversato dall’ex-commissario) e fallimentare, ovvero fr. 87'683.35.

 

Per questi motivi,

visto l’art. 270 LEF,

 

 

decreta:

                                   1.   L’istanza è accolta.

 

                               1.1.   Il termine di cui all’art. 270 cpv. 1 LEF è prorogato fino al 31 gennaio 2014.

 

 

                                   2.   Intimazione a 

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                               Il segretario