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CO 1CO 1CO 1 |
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Incarto n. |
Lugano EC/fp/fb |
In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza |
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composta dei giudici: |
Pellegrini, presidente, Walser e Jaques |
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segretario: |
Bianchi |
statuendo sul ricorso 28 febbraio 2013 di
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RI 1
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contro |
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l’operato dellCO 1 nell’esecuzione del sequestro decretato il 14 febbraio 2013 dal Pretore __________ su istanza della reclamante contro
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PI 1
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viste le osservazioni:
– 11 marzo 2013 di PI 1, CO 1
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Ad istanza di RI 1 il Pretore __________ con decreto 14 febbraio 2013 ha ordinato il sequestro nei confronti di PI 1 fino a concorrenza di fr. 44'650.85:
“A) Da parte dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________:
stipendi e tredicesima percepiti dal debitore presso la __________ __________ __________, via __________ 11, 6500 __________;
B) Da parte dell’Ufficio esecuzioni di __________:
stipendi e tredicesima percepiti dal debitore presso la __________, via __________, 6900 __________;
C) Da parte dell’CO 1:
ogni e qualsiasi bene, credito, avere titolo, valore, metalli preziosi, garanzie di terzi o altri importi che dovessero giungere a favore del convenuto debitore, in conto o in dossier, in cassetta di sicurezza, in pegno, in nome proprio, sotto denominazione convenzionale o sotto cifra, di spettanza economica del debitore sequestrato, depositati presso la Banca __________ segnatamente sul conto n. IBAN __________”.
B. Con provvedimento 18 febbraio 2013 l'CO 1 ha allestito il seguente calcolo del minimo vitale dell’escusso:
Guadagno:
debitore Fr. 7'549.00
coniuge Fr. 0.00
Minimo di esistenza:
importi di base Fr. 1’700.00
figli minorenni Fr. 1'200.00
affitto Fr. 2'400.00
riscaldamento Fr. 0.00
AVS Fr. 400.00
cassa malati Fr. 11.00
alimenti Fr. 900.00
trasferte Fr. 450.00
pasti fuori domicilio Fr. 211.00
totale Fr. 8’172.00
C. Con provvedimenti 15 febbraio 2013 e 21 febbraio 2013 l'Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ rispettivamente l’Ufficio esecuzione di __________, a seguito del conteggio del minimo vitale dell’escusso allestito dall’UEF di __________, hanno dichiarato il sequestro di salario infruttuoso.
D. Contro il conteggio del minimo vitale dell’escusso e le decisioni che hanno dichiarato il sequestro di salario infruttuoso si è tempestivamente aggravata la creditrice sequestrante chiedendo di annullare il calcolo del minimo di esistenza e di retrocedere l’incarto all’CO 1 affinché proceda ad un nuovo calcolo. RI 1 ha rilevato, in relazione alle entrate del sequestrato, che il 23 giugno 2010 il titolare della ____________________ avrebbe dichiarato sotto giuramento (verbale già in possesso dell’Ufficio) che lo stipendio netto di PI 1 è di fr. 1'500.00 mensili. Tale dato ricalcherebbe la scheda salari del 2011. Il certificato di salario prodotto all’Autorità di tassazione (in possesso dell’Ufficio) proverebbe però che il reddito già nel 2010 era di fr. 22'102.00 annui e quindi superiore a quanto dichiarato alla Pretura e all’Ufficio di esecuzione.
A mente della ricorrente nel calcolo del guadagno effettuato dall’Ufficio non si sarebbe tenuto conto della tredicesima mensilità, che pure dovrebbe essere pignorata. Infatti il guadagno per il mese di dicembre sarebbe superiore al minimo di esistenza e quindi vi sarebbe un’eccedenza pignorabile. Convivendo l’escusso, per la ricorrente l’importo da considerare quale minimo esistenziale di base sarebbe di fr. 850.00. L’Ufficio non avrebbe verificato se la convivente abbia mezzi finanziari sufficienti per far fronte alla metà delle spese comuni. L’incarto andrebbe pertanto retrocesso all’Ufficio affinché accerti questa circostanza. L’Ufficio disporrebbe infatti di un verbale della convivente del giugno 2010, nel quale essa asseriva di avere un credito sull’importo di fr. 100'000.00/200'000.00 conseguito dalla vendita della casa coniugale e di ricevere fr. 1'770.00 quali alimenti per i figli (avuti dall’ex marito).
In merito all’importo di fr. 2'400.00 che l’escusso asserisce pagare per l’affitto, la ricorrente evidenzia che ciò non emergerebbe da nessun giustificativo ed inoltre non vi sarebbe traccia di un pagamento regolare nel tempo. Inoltre l’escusso avrebbe scelto di vivere in una villa con piscina, il cui costo apparirebbe sproporzionato. Anche la pigione, per i motivi addotti in precedenza, andrebbe ridotta della metà e l’importo massimo riconoscibile sarebbe di fr. 857.00. Infatti anche nell’ipotesi la pigione si giustificasse, essa andrebbe calcolata decurtando la quota parte dei figli non comuni in ragione di 5/7.
La ricorrente contesta il riconoscimento del pagamento dell’AVS della convivente di fr. 400.00.
In merito ai costi della cassa malattia a mente della ricorrente all’escusso potevano essere riconosciuti al massimo fr. 358.05. L’Ufficio avrebbe riconosciuto fr. 911.00, corrispondenti ai premi complessivi per l’escusso, la convivente e i figli comuni senza aver esperito alcun accertamento in merito alla sussistenza di eventuali sussidi. In ogni caso possono essere riconosciuti solo gli importi dovuti per l’assicurazione obbligatoria (LAMal) e non sarebbe possibile considerare anche quanto dovuto dalla convivente, verso la quale non vi sarebbe alcun obbligo contributivo.
L’escusso verserebbe a titolo di alimenti l’importo di fr. 900.00 mensili, comprensivo dell’assegno famigliare di fr. 200.00. L’Ufficio sarebbe incorso in un errore riconoscendo al debitore il pagamento di alimenti comprensivi dell’assegno famigliare e non conteggiando l’entrata complessiva a titolo di assegni famigliari percepita per i quattro figli di fr. 800.00.
La ricorrente contesta che all’escusso sia necessaria l’automobile per motivi di lavoro. Egli abiterebbe infatti in __________ a __________ e lavorerebbe a __________ in __________. Essendo la distanza di soli 2.5 km egli potrebbe tranquillamente far capo ai servizi pubblici oppure anche recarsi a piedi al lavoro. L’importo di fr. 450.00 per trasferte riconosciutogli dall’Ufficio sarebbe pertanto inadeguato. Inoltre, in considerazione di questa circostanza, neppure una deduzione per pasti fuori domicilio potrebbe essergli riconosciuta.
E. Con osservazioni 11 marzo 2013 PI 1 si è opposto al gravame, evidenziando in particolare di lavorare a __________ e a __________ quale contabile e di necessitare dell’autovettura non solo per raggiungere il posto di lavoro ma anche per servire la clientela. Inoltre egli pranzerebbe regolarmente fuori casa, avendo una pausa pranzo molto corta.
F. Con osservazioni 21 marzo 2013 l’CO 1 ha rilevato che la compagna dell’escusso non ha entrate economiche mentre che a favore dei figli di quest’ultima, __________, il padre corrisponde a titolo di alimenti fr. 2'235.00 (cfr. sentenza del __________ __________ 2010 della prima Camera civile del Tribunale di appello). L’Ufficio ammette che la tredicesima mensilità deve essere sequestrata. L’importo di fr. 400.00 riconosciuto quale contributo AVS della compagna dell’escusso va ridotto a fr. 121.35, ossia alla quota mensile dovuta e pagata. L’importo di fr. 911.00 riconosciuto quale pagamento dei premi assicurativi LAMal è da ridurre a fr. 670.00. L’Ufficio argomenta che “se l’escusso non dovesse assolutamente necessitare del proprio veicolo per svolgere le proprie mansioni lavorative, l’importo riconosciuto per le trasferte di fr. 450.00 sarebbe da ridurre a fr. 193.00 (abbonamento arcobaleno mensile) o addirittura a fr. 144.75 (abbonamento arcobaleno annuale). L’Ufficio evidenza infine che l’escusso lavora un solo giorno __________ e pertanto anche l’importo riconosciutogli per i pasti fuori domicilio andrebbe ridotto a fr. 44.00, per i quattro giorni al mese di lavoro a __________.
Considerato
in diritto:
1. Più ricorsi – presentati tanto con atti separati quanto come atto unico e con un solo petitum – formulati contro lo stesso provvedimento dell'organo d'esecuzione forzata o contro una pluralità di atti esecutivi aventi il medesimo oggetto o incentrati sostanzialmente sullo stesso complesso di fatti, possono essere congiunti conformemente agli art. 5 cpv. 1 LPR e 51 LPamm non solo quando sviluppino allegazioni fattuali ed in diritto del medesimo tenore ma anche ove formulino tesi divergenti.
1.1. Il giudizio di congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con una sola sentenza, preso nell'ossequio del principio dell'economia processuale, ha natura ordinatoria e può essere pronunciato d'ufficio: le cause congiunte conservano comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente (cfr., tra tante, CEF 16 febbraio 1999 [15.98.225/231] cons. 1a; 4 gennaio 2000 [15.99.174/185/211], cons. 1a; cfr. pure Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.1.1.a ad art. 5, p. 96 seg., ed i rif. in nota 6);
1.2. I ricorsi 28 febbraio 2013 di RI 1 sviluppano allegazioni fattuali e in diritto del medesimo tenore e sono riferiti a tre atti esecutivi emanati dall’CO 1, dall’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ rispettivamente dall’Ufficio esecuzione di __________ aventi il medesimo oggetto, ossia il pignoramento del salario del debitore sequestrato. Le tre vertenze possono pertanto essere congiunte per ragioni di economia processuale ed evase con una sola sentenza.
2. Il sequestro eseguito da un ufficio d’esecuzione territorialmente incompetente è nullo ai sensi dell’art. 22 LEF (cfr. DTF 129 III 207 consid. 2.3; Reiser, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2a ed., Basilea 2010, n. 19 e 24 ad art. 275; Meier-Dieterle, Kurzkommentar SchKG, Basilea 2009, n. 12 ad art. 275; Amonn/ Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a ed., Berna 2008, n. 50 ad § 51; è però solo annullabile se il debitore è domiciliato all’estero, CEF del 26 gennaio 2006, inc. 15.2005.115, consid. 1). L’autorità di vigilanza è quindi senz’altro abilitata a liberamente riesaminare la competenza dell’ufficio a cui il giudice ha delegato l’esecuzione del sequestro, ad annullare tale esecuzione in caso d’incompetenza territoriale dell’ufficio (DTF 107 III 37, cons. 4; 112 III 117, cons. 2; 118 III 9, consid. 4) e a trasmettere il decreto di sequestro all’ufficio competente, se è facilmente accertabile (art. 32 cpv. 2 LEF), a meno che il decreto di sequestro sia manifestamente nullo (CEF del 30 marzo 2011 inc. n. 15.2011.25, RtiD II-2011, 771 n. 47c, consid. 1.2/b).
2.1. Quando il debitore è domiciliato in Svizzera i crediti non incorporati in cartevalori sono sequestrati al domicilio del loro titolare (DTF 137 III 627 c. 3.1.). Nella fattispecie i crediti per salari di PI 1 nei confronti di __________ (in seguito semplicemente __________), __________, e di __________, __________, siccome non incorporati in cartevalori sono quindi localizzati al domicilio del debitore sequestrato, ovvero a __________.
2.2. Ne consegue che solo l’CO 1 era competente per sequestrare e pignorare tutti i crediti dell’escusso non incorporati in cartevalori, compresi i crediti da salario. In queste condizioni, occorre quindi annullare l’esecuzione dei sequestri effettuati dall’UEF di __________ e dall’UE di __________ il 15 febbraio 2013 e il 21 febbraio 2013 e ordinare all’CO 1 di procedere al sequestro dei crediti in questione, secondo le modalità esposte nei prossimi considerandi.
3. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito del debitore, le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13; Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea 2010, n. 17 ad art. 93), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13). Anche la questione della pignorabilità va esaminata d’ufficio.
4. Nell'ambito del pignoramento l'escusso deve informare esaurientemente l'ufficio circa la sua sostanza e il suo reddito, fintanto che questi non siano sufficienti a coprire tutte le esecuzioni che partecipano al pignoramento (cfr. art. 91 cpv. 1 n. 2 LEF; DTF 117 III 61 ss.; Lebrecht, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea 2010, n. 9 ad art. 91). Gli uffici sono tenuti a verbalizzare le dichiarazioni dell'escusso, che le deve sottoscrivere. L’ufficio di esecuzione nell’allestimento del verbale di pignoramento deve di regola attenersi alle indicazioni fornite dal debitore e non è tenuto ad effettuare ulteriori ricerche sulla base di semplici asserzioni del creditore (cfr. Lebrecht, op. cit., n. 12 e 13 ad art. 91), se non quando vi siano indizi concreti in tale senso.
5. Per il calcolo del minimo di esistenza va considerato il minimo di esistenza concreto ed oggettivo del debitore e della sua famiglia, non quello confacente al loro ceto e tenore di vita abituale. Solo in questo modo è infatti possibile tenere conto sia degli interessi del debitore che del creditore (DTF 119 III 71 cons. 3b e rif. ivi).
6. In merito alle singole censure rivolte dal ricorrente al calcolo del minimo di esistenza allestito dall’Ufficio va rilevato quanto segue:
7. RI 1 pretende che le entrate del sequestrato siano superiori a quanto accertato dall’Ufficio in quanto il titolare della __________ avrebbe dichiarato nel corso del 2010 che lo stipendio netto del sequestrato sarebbe di fr. 1'500.00 mensili quando il certificato di salario prodotto all’Autorità di tassazione proverebbe che il reddito nel 2010 era di fr. 22'102.00 annui.
Se non che il 18 febbraio 2013, in sede di pignoramento, PI 1, reso attento alle conseguenze penali di una falsa dichiarazione, ha dichiarato all’Ufficio di percepire uno stipendio netto di fr. 6'049.10 presso la __________ e uno stipendio netto di fr. 1'500.00 presso la __________. A sostegno di quanto dichiarato PI 1ha consegnato all’Ufficio i certificati di salario riferiti al mese di gennaio 2013, dai quali emerge la correttezza degli importi indicati dal sequestrato. A fronte dei certificati di salario versati agli atti dall’escusso e in assenza di elementi concreti che facciano ritenere che egli abbia un reddito superiore a quanto dichiarato, l’Ufficio non è tenuto ad effettuare ulteriori ricerche e deve attenersi alle indicazioni fornitegli da PI 1. L’importo di fr. 6'049.10 percepito presso la __________ è comprensivo degli assegni per i figli di complessivi fr. 800.00, motivo per cui anche l’ulteriore censura della ricorrente, secondo cui l’Ufficio non avrebbe considerato nella determinazione del reddito dell’escusso l’entrata complessiva a titolo di assegni famigliari percepita per i quattro figli, deve essere disattesa.
8. La ricorrente chiede che all’escusso venga riconosciuto quale minimo base unicamente l’importo di fr. 850.00, pari alla metà di quello previsto per coniugi.
8.1. Secondo la più recente giurisprudenza federale (DTF 130 III 765 ss.), l’importo base del minimo vitale di un debitore che vive in concubinato, qualora i concubini non abbiano figli in comune, corrisponde di regola alla metà di quello previsto per coniugi, ovvero ammonta a fr. 850.00. Diverso è il caso in cui i conviventi hanno un figlio in comune, in quanto per consolidato principio dottrinale e giurisprudenziale il debitore che vive in comunione famigliare analoga a quella matrimoniale e da cui sono nati figli viene equiparato, ai fini della determinazione del suo minimo vitale, al debitore coniugato (cfr. DTF 130 III 767, 106 III 17 cons. 3d; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, Zurigo 1984, § 24 n. 83). Ora, avendo l’escusso e la convivente tre figli in comune, per la determinazione del minimo vitale di PI 1 deve essere considerato l’importo base per coniugi pari a fr. 1'700.00, come correttamente fatto dall’Ufficio.
8.2. L’unica differenza tra coniugi e concubini con figli comuni consiste nel fatto che un contributo della moglie ai costi comuni viene preso in considerazione solo se quest’ultima consegue effettivamente un reddito, che non è comunque obbligata ad avere, mentre un contributo della concubina è preso in considerazione anche quando quest’ultima non ha attività lavorativa ma può essere ragionevolmente preteso che essa ne inizi una (DTF 106 III 17, consid. 3d). Nel caso di specie, come detto, PI 1 e __________ hanno tre figli in comune, __________ nato nel 2008, __________ nato nel 2009 e __________, nata nel 2011. In siffatta circostanza, dovendo accudire la madre alla cura e all’educazione di tre figli in tenera età, non sono date le premesse affinché si possa ragionevolmente pretendere che la concubina dell’escusso inizi un’attività lucrativa. Anche la circostanza che l’ex marito sia stato condannato a versare ai due figli avuti dalla convivente dell’escusso complessivi fr. 2'235.00 a titolo di contributi alimentari (sentenza di divorzio __________ __________ 2010 emessa dalla prima Camera civile del Tribunale di appello tra __________ e __________, p. 11 cons. 7), risulta irrilevante per la determinazione del minimo vitale del debitore, atteso che per l’art. 289 cpv. 1 CC i contributi di mantenimento, anche se versati al rappresentante legale, spettano al figlio. Quest’ultima circostanza dovrà invece essere considerata nella determinazione della quota del canone di locazione da computare nella determinazione del minimo vitale di PI 1.
8.3. Dalla sentenza di divorzio __________ __________ 2010 emerge che __________, a differenza di quanto ritenuto dalla ricorrente, non vanta un credito di fr. 100'000.00/200'000.00 sull’importo di vendita della casa coniugale. Infatti nell’ottobre del 2009 __________ e __________ hanno venduto la casa per fr. 1'070'000.00 (cfr. sentenza menzionata p. 5 cons. I, p. 6 cons. 1). La stessa abitazione era gravata da ipoteche per fr. 614'915.00 e la quota di pertinenza di __________ era anche gravata da un’ipoteca degli artigiani di fr. 35'000.00 (sentenza menzionata p. 7 cons. 3 e p. 14 cons. 11), di modo che il realizzo netto di __________ dalla vendita della casa, senza considerare eventuali spese occasionate dalla vendita stessa, assomma a fr. 192'542.50 ([[fr. 1'070'000.00 ./. 614'915] : 2] ./. fr. 35'000.00). A tale importo deve essere ulteriormente dedotta la somma di fr. 122'933.00 che la stessa è stata condannata a versare all’ex marito nell’ambito della liquidazione del regime matrimoniale, motivo per il quale in tale contesto __________ ha potuto realizzare al massimo fr. 69'609.50 (sentenza menzionata p. 16 disp. I.4.). Orbene non avendo la convivente obblighi di mantenimento nei confronti di PI 1 e dovendo da parte sua, nell’ambito della suddivisione dei compiti all’interno della coppia, accudire alla casa e alla cura e all’educazione dei figli (tre comuni e due no), non può essere preteso dalla convivente che essa attinga a questo capitale per far fronte agli oneri indispensabili comuni.
9. RI 1 evidenzia che agli atti non vi sarebbero documenti comprovanti che l’escusso corrisponde fr. 2'400.00 a titolo di canone di locazione. Ad ogni buon conto tale costo apparirebbe sproporzionato. Inoltre la pigione andrebbe ridotta della metà e l’importo massimo riconoscibile sarebbe di fr. 857.00. Infatti essa andrebbe calcolata decurtando la quota parte dei figli non comuni in ragione di 5/7.
9.1. In sede di pignoramento PI 1 ha dichiarato all’Ufficio di corrispondere un canone locatizio di fr. 2'400.00 mensili. A sostegno di quanto dichiarato egli ha consegnato all’Ufficio la dichiarazione del padre__________, dalla quale emerge che PI 1 paga al padre fr. 2'400.00 per la pigione della casa da lui occupata. L’escusso ha inoltre prodotto estratti bancari attestanti l’accredito di tale importo a favore del padre. A fronte di tale documentazione e in assenza di elementi concreti che facciano ritenere che tali attestazioni non corrispondano a verità, l’Ufficio non è tenuto ad effettuare ulteriori ricerche e deve attenersi alle indicazioni fornitegli da PI 1.
9.2. Il principio secondo il quale il debitore pignorato deve limitare il suo tenore di vita e vivere con il minimo di esistenza calcolato vale anche per le spese dell’alloggio (DTF 129 III 526 ss.).
9.3. Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità. L’importo del canone va messo in relazione con il reddito dell’escusso (DTF 104 III 38–41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF 10 novembre 2000 in re A. G. cons. 4.6 con riferimenti). Il debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12 cons. 2 e 4; CEF 10 novembre 2000 in re A. G. cons. 4.6). La decurtazione del quantum può però di regola essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III 73; Amonn/Walther, op. cit., n. 64 ad § 23; Vonder Mühll, op. cit., n. 26 ad art. 93; Tabella CEF 1.1.2009 per il calcolo del minimo d’esistenza, n. II.1.1), salvo che questi siano eccessivamente lunghi (DTF 129 III 526 ss.).
9.4. Nel caso in esame il ricorrente ha preteso e ottenuto che nel calcolo del minimo di esistenza venissero considerati a titolo di locazione fr. 2'400.00 mensili per la casa che egli occupa a __________ unitamente alla compagna, ai tre figli comuni e ai due figli avuti dalla compagna dal precedente matrimonio. In concreto il canone di locazione corrisposto dall’escusso non può essere considerato eccessivo per un appartamento ad uso di sette persone a __________, atteso anche che in caso di trasloco al debitore andrebbero comunque riconosciuti i relativi costi.
9.5. I principi enunciati per la determinazione dell’importo base mensile di conviventi con figli in comune (sopra, consid. 8.1) valgono mutatis mutandis anche per le spese dell’alloggio, sicché come per il caso in cui dei figli maggiorenni che dispongono di un reddito vivono nell’economia domestica del debitore, anche quando quest’ultimo condivide la propria economia domestica con figli della convivente beneficiari di contributi alimentari, deve essere considerata una partecipazione appropriata alle spese di abitazione da parte di questi ultimi. Nel caso di specie nell’economia domestica del debitore vivono due figli avuti dalla convivente dal precedente matrimonio, i quali percepiscono dei contributi alimentari dal padre. Di conseguenza deve essere considerata un’adeguata partecipazione di questi ultimi alle spese di locazione che, viste le peculiarità del caso in esame, segnatamente l’ammontare del contributo alimentare di cui beneficiano, può essere stabilita in 1/7 ciascuno delle spese della locazione, ossia in complessivi fr. 686.00. Quindi l’importo da riconoscere a titolo di canone di locazione nella determinazione del minimo vitale di PI 1 è di fr. 1'714.00.
10. Per il principio stabilito al considerando n. 8.1. nella determinazione del minimo vitale di PI 1 deve essere conteggiato anche l’importo corrisposto per i contributi personali AVS della convivente. Come emerge dalla richiesta di versamento del 7 marzo 2012 i contributi personali di quest’ultima assommano a fr. 121.35 il trimestre, motivo per il quale l’importo riconosciuto dall’Ufficio di fr. 400.00 deve essere ridotto a fr. 41.00.
11. A PI 1 è stato riconosciuto dall’Ufficio l’importo mensile di fr. 911.00 per la cassa malattia. Dalla documentazione agli atti, segnatamente dal dettaglio dei premi fatturati della cassa malati Concordia, si evince che PI 1 dal 1° gennaio 2013 deve pagare mensilmente per sé, per la convivente e per i tre figli comuni, fr. 718.00 per le assicurazioni soggette alla Legge federale sull’assicurazione malattia (LAMal) e fr. 193.40 per le assicurazioni complementari secondo la Legge sul contratto di assicurazione (LCA). Ora nell’ambito del pignoramento di salario, l’organo di esecuzione forzata può tenere conto unicamente dell’assicurazione obbligatoria contro la malattia (il cosiddetto premio base della cassa malati), ad esclusione dunque dei premi per prestazioni complementari secondo la LCA (Vonder Mühll, op. cit., n. 27 ad art. 93 LEF; Tabella dei minimi di esistenza, punto II.3).
Dal conteggio quote emesso dalla cassa malattia emerge che l’economia domestica facente capo all’escusso riceve fr. 80.00 mensili quale riduzione delle quote da parte del Cantone. Considerato che i membri di questa economia domestica sono complessivamente sette, è adeguato ripartire, in assenza di dati precisi al riguardo, questo importo proporzionalmente tra i sette membri in modo tale che ad ognuno di essi è assegnato un contributo cantonale di fr. 11.42 mensili. All’escusso, alla convivente e ai tre figli comuni spetta pertanto un contributo complessivo di fr. 57.00, che deve essere dedotto dai premi riconosciuti nella determinazione del minimo vitale, che assommano pertanto a fr. 661.00.
12. E’ principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile in virtù dell’art. 92 n. 3 LEF, ossia di principio se il veicolo è necessario al debitore per l’esercizio della sua professione (cfr. DTF 117 III 22, 104 III 73, 97 III 52; Amonn/ Walther, op. cit., n. § 23 n. 27, p. 201; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, § 24 n. 60; Guidicelli/Piccirilli, Il pignoramento di redditi ex art. 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002, n. 171 e segg.).
12.1. Nel caso di specie l’Ufficio ha riconosciuto l’importo di fr. 450.00 per le trasferte. Il sequestrato si è limitato ad affermare di doversi spostare non solo per raggiungere il posto di lavoro ma anche per servire la clientela, omettendo comunque di versare agli atti documenti probatori attestanti tali necessità.
12.2. Orbene PI 1 lavora come contabile presso la __________ a __________ nella misura dell’80% e presso la __________ a __________ nella misura del 20%. Abita dunque a poca distanza dal luogo in cui lavora per quattro giorni alla settimana e per un solo giorno alla settimana si deve recare a __________ presso la __________, la cui ubicazione sita in __________ si trova a poche centinaia di metri dalla stazione ferroviaria di __________. Quindi egli non necessita di ricorrere all’utilizzo di un’autovettura privata, ma può utilizzare i mezzi pubblici per recarsi al lavoro. Per questo motivo quale spesa di trasferta deve essergli riconosciuto unicamente il costo dell’abbonamento “Arcobaleno” di fr. 1’737.00 all’anno, pari a fr. 145.00 mensili (arrotondato).
13. Il debitore che è costretto, per motivi di lavoro, a prendere i pasti fuori dell’economia domestica ha diritto a un supplemento di fr. 11.00 per ogni pasto principale (cfr. Tabella, punto II.4b). PI 1 In concreto PI 1 lavora per quattro giorni alla settimana a __________, a pochi chilometri dal domicilio, e per un giorno alla settimana a __________. Per i quattro giorni lavorativi a __________, in assenza di qualsiasi documentazione attestante l’impossibilità dell’escusso di rientrare al proprio domicilio per consumare i pasti di mezzogiorno, a PI 1 non può essere riconosciuto alcun supplemento per pasti fuori dall’economia domestica. Un giorno alla settimana il sequestrato lavora a __________ e quindi egli non può rientrare al domicilio durante il mezzogiorno. Di conseguenza è costretto a consumare tale pasto fuori dall’economia domestica. Considerato che il numero medio di giorni lavorativi in Ticino può essere stabilito in 230 (CEF 22 ottobre 2012, inc. 15.2012.89), conformemente al punto II.4b della Tabella deve essere riconosciuto a PI 1 l’importo arrotondato mensile di fr. 42.00 (230 : 12 : 5 * 11).
14. Sulla base delle considerazioni espresse precedentemente il calcolo del minimo di esistenza di PI 1PI 1si presenta come segue:
Guadagno
debitore Fr. 7'549.00
coniuge Fr. 0.00
Spese
importi di base Fr. 1’700.00
figli minorenni Fr. 1'200.00
affitto Fr. 1'714.00
riscaldamento Fr. 0.00
AVS Fr. 41.00
cassa malati Fr. 661.00
alimenti Fr. 900.00
trasferte Fr. 145.00
pasti fuori domicilio Fr. 42.00
totale Fr. 6’403.00
Di conseguenza l’CO 1 deve sequestrare la quota del reddito mensile eccedente il minimo di esistenza di PI 1, determinato in fr. 6'403.00, oltre alla tredicesima mensilità.
15. In considerazione della circostanza che PI 1 percepisce uno stipendio netto di fr. 6'049.10 presso la __________ e uno stipendio netto di fr. 1'500.00 presso la __________, l’CO 1 deve suddividere l’importo impignorabile (pari a fr. 6'403.00) tra i due salari in proporzione del loro relativo importo e sequestrare presso ciascuno dei datori di lavoro la rispettiva rimanenza, ovvero:
– presso la __________ la quota del reddito mensile dell’escusso eccedente fr. 5'131.00 (@ 6'403 x 6’049.10 ¸ [6'049.10 + 1’500]) oltre alla tredicesima mensilità, e
– presso la __________ della quota del reddito dell’escusso eccedente fr. 1'272.00 (@ 6'403 x 1’500 ¸ [6'049.10 + 1’500]) oltre alla tredicesima mensilità.
16. Ne discende che i ricorsi sono parzialmente accolti.
Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17, 22, 92, 93, 275, 278 LEF; 5 cpv. 1 LPR; 51 LPamm; 61 cpv. 2 lett. a e
62 cpv. 2 OTLEF
pronuncia:
1. Le procedure dipendenti dai 3 ricorsi 28 febbraio 2013 (inc. n. 15.2013.28, 15.2013.29, 15.2013.30) di PI 1, __________, sono congiunte.
2. I ricorsi sono parzialmente accolti.
2.1. Di conseguenza, sono annullati i provvedimenti 15 febbraio 2013 e 21 febbraio 2013 l'Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ rispettivamente l’Ufficio esecuzione di __________, che hanno dichiarato il sequestro di salario infruttuoso.
2.2. Di conseguenza è ordinato all’CO 1 di sequestrare:
– presso la __________ la quota del reddito di PI 1 eccedente fr. 5’131.00 oltre alla tredicesima mensilità;
– presso la __________ la quota del reddito di PI 1 eccedente fr. 1’272.00 oltre alla tredicesima mensilità.
3. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
4. Notificazione a:
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– ; – .
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Comunicazione a:
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– CO 1; – Ufficio esecuzione __________; – Ufficio esecuzione __________.
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Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.