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Incarto n. |
Lugano 13 marzo 2014 EC/ww/fb |
In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza |
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composta dei giudici: |
Walser, vicepresidente, Jaques e Epiney-Colombo |
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vicecancelliere: |
Cassina |
statuendo sul ricorso 17 aprile 2013 di
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RI 1 già patrocinato dall’avv. __________, __________
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contro |
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l’operato dell’CO 1, o meglio contro la fissazione dell’incanto di un credito nelle varie esecuzioni promosse contro il ricorrente da
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1. PI 1 2. PI 2 3. PI 3 |
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Nell’esecuzione n. __________ (unica del gruppo n. __________ promossa contro RI 1 da PI 1 per fr. 245'120.40 oltre accessori, il 18 gennaio 2012 l’CO 1 ha pignorato la proprietà per piani n. __________ RFD di __________ del valore di stima ufficiale
di fr. 805'223.– e gravata da cartelle ipotecarie per complessivi fr. 4'680'000.–.
B. Con scritto 28 marzo 2012, PI 1 ha chiesto l’estensione del pignoramento ad “un eventuale dividendo di liquidazione spettante al signor RI 1 secondo lo stato di ripartizione nell’ambito della procedura fallimentare della H__________ SA in liquidazione”. Il 30 marzo 2012 l’Ufficio d’esecuzione ha notificato all’Ufficio dei fallimenti del Distretto di __________ il pignoramento successivo (giusta l’art. 115 cpv. 3 LEF) del credito “spettante al debitore nell’eventuale dividendo della liquidazione relativa alla procedura fallimentare della H__________ SA” a concorrenza di fr. 243’658.40 oltre accessori.
C. Con un primo ricorso del 10 maggio 2012 RI 1 ha postulato l’annullamento del provvedimento 30 marzo 2012, ritenendo impignorabile la semplice aspettativa riferita a un dividendo in terza classe che non poteva ancora essere quantificato. Con pronunciato 11 giugno 2012 (inc. 15.2012.56) la scrivente Camera ha respinto il ricorso, precisando che in luogo del credito “spettante al debitore nell’eventuale dividendo della liquidazione relativa alla procedura fallimentare della H__________ SA” fosse da considerare pignorato “il credito di RI 1 nei confronti della H__________ SA, ora in fallimento”. Il 29 ottobre 2012 il credito è poi stato nuovamente pignorato in altre esecuzioni promosse contro RI 1 (gruppo n. __________).
D. Avendo i creditori chiesto la vendita di quel credito, il 21 marzo 2013 l’CO 1 ha trasmesso all’escusso l’avviso d’incanto fissato per il __________. Il 15 aprile 2013 RI 1 ha chiesto all’Ufficio di rinviare l’asta, facendo in particolare valere di avere lo stesso giorno dichiarato all’Ufficio dei fallimenti di compensare il credito della massa fallimentare di PI 4 nei suoi confronti con il credito da lui insinuato nel fallimento. Con scritto 16 aprile 2013 l’Ufficio di esecuzione ha respinto la sua richiesta.
E. Con il ricorso in esame, del 17 aprile 2013, RI 1 chiede l’annullamento della decisione 16 aprile 2013 e la sospensione della realizzazione del credito pignorato. Lo stesso giorno, il Presidente della Camera ha concesso effetto sospensivo al ricorso. Nelle loro osservazioni del 24 rispettivamente del 29 aprile 2013 PI 1 e l’CO 1 propongono la reiezione del ricorso.
Considerato
in diritto: 1. RI 1 fonda il ricorso sul fatto che il credito posto all’asta apparirebbe non solo indeterminato ma estremamente difficile da stimare, seppure con grande approssimazione. Infatti, oltre ad essere creditore nel fallimento della H__________ SA in liquidazione, egli afferma di essere anche debitore della fallita, la quale ha garantito un debito di lui nei confronti della Banca __________ con un deposito presso la stessa di circa fr. 5’000’000.–, che la banca, il 15 marzo 2013, ha chiesto all’amministrazione del fallimento di potere utilizzare per estinguere i mutui ipotecari concessi al ricorrente, dietro cessione alla massa delle cartelle ipotecarie date in garanzia da quest’ultimo. RI 1, inoltre, rileva di avere avviato nel corso del mese di agosto 2012 una procedura di contestazione della graduatoria depositata nel fallimento di H__________ SA in liquidazione per chiedere la cancellazione del credito di fr. 5’524’622.73 ammesso a favore della H__________ Limited, sottolineando che in caso di accoglimento della domanda il riparto destinato a quel credito servirà al suo soddisfacimento fino a concorrenza del proprio credito. Infine, RI 1 evidenzia di avere fatto valere presso l’ufficio dei fallimenti, con lettera inviata il 15 aprile 2013 (contemporaneamente con la richiesta di sospensione dell’asta), la compensazione del proprio debito con quello vantato nei suoi confronti “dal fallimento”, motivo per cui il credito che si vuole vendere potrebbe essere estinto. A parer suo, nel rifiutare di sospendere l’asta, oltretutto senza motivazione, l’CO 1 ha trascurato gli interessi dell’escusso e dei creditori procedenti, non tenendo conto della possibile inesistenza del credito in questione e, ad ogni modo, della sua aleatorietà, e ha così ecceduto il potere d’apprezzamento che gli conferisce la legge.
2. Il ricorso è in parte intempestivo. Con la sua richiesta di sospensione dell’asta, infatti, il ricorrente pretende di rimettere in discussione la decisione – ovvero l’avviso d’incanto del 21 marzo 2013 – con cui l’Ufficio ha fissato l’asta per il 17 aprile 2013. Ora, l’allora patrocinatore del ricorrente ha ritirato tale atto venerdì 22 marzo 2013, sicché il termine di ricorso, di 10 giorni (art. 17 cpv. 2 LEF), sospeso durante le ferie esecutive pasquali (dal 24 marzo al 7 aprile 2013: art. 56 n. 2 LEF), è stato prorogato sino al terzo giorno feriale successivo, ossia fino a mercoledì 10 aprile 2013 (art. 63 LEF), ed era pertanto ampiamente scaduto quando RI 1, il 17 aprile 2013, ha presentato il ricorso in esame. E la comunicazione dell’Ufficio del 16 aprile 2013, nella misura in cui conferma solo l’asta del 17 aprile, non ha dato avvio a un nuovo termine di ricorso (DTF 113 III 29, consid. 1), non configurando la stessa una decisione nel senso dell'art. 17 LEF (CEF inc. 15.2013.7 del 18 febbraio 2013, con rimandi).
3. Il ricorrente, per vero, si prevale anche di una circostanza successiva alla fissazione dell’asta – ossia la dichiarazione di compensazione del 15 aprile 2013 (doc. D, allegato n. 5) – che a suo dire potrebbe avere estinto il credito posto all’incanto. Al riguardo si può però sin d’ora rinviare alla sentenza pronunciata dalla Camera in data
odierna sul ricorso interposto da RI 1 il 21 maggio 2013 contro la decisione dell’ufficio fallimenti di aspettare il passaggio in giudicato della graduatoria per determinarsi sull’eccezione di compensazione dei diritti della massa con il credito insinuato dal ricorrente (inc. 15.2013.62): siccome tale credito era pignorato, egli non era infatti legittimato a disporne senza l’autorizzazione dell’Ufficio di esecuzione (art. 96 cpv. 1 LEF). La censura si rivela quindi infondata.
4. Anche l’accenno ad un eccesso nell’esercizio del potere d’apprezzamento è tardivo, giacché l’Ufficio ha deciso di porre il credito all’asta già il 21 marzo 2013. Ad ogni modo, la legge lascia all’ufficio d’esecuzione solo un potere d’apprezzamento limitato circa il momento in cui fissare l’asta, siccome prescrive la realizzazione dei beni mobili e dei crediti non più tardi di due mesi dal ricevimento della domanda di vendita (art. 122 cpv. 1 LEF) e non prevede la possibilità per esso di aspettare la scadenza del credito pignorato per incassarlo (l’art. 100 LEF essendo una misura solo conservativa applicabile ai crediti "scaduti" e non contestati), se non nel quadro di una cessione a un procedente del diritto di riscuotere il credito pignorato, previo consenso unanime di tutti i creditori pignoranti (art. 131 cpv. 2 LEF). Pure su questo punto il ricorso si rivela infondato.
5. Dalla graduatoria del fallimento di PI 4 (contenuta nel doc. D accluso al ricorso) – depositata il 16 luglio 2012 (non figurava quindi negli atti della precedente procedura ricorsuale n. 15.2012.56) – si evince che i crediti del ricorrente contro la fallita registrati in tale atto sono in realtà due, uno di fr. 4’785’665.49 per “canoni di locazione ottobre 2005 – settembre 2006 + interessi” (n° d’ordine: 3), ammesso per fr. 4’068’218.26, e l’altro di fr. 568’930.56 per “canoni di locazione da ottobre 2006 a luglio 2010 + interessi” (n° d’ordine: 4), iscritto pro memoria in attesa dell’esito della lite pendente alla Pretura di Lugano, sezione 4 (inc. DI.2008.719). La graduatoria menziona come pignorato il credito di fr. 4’785’665.49 ed è anche la stessa pretesa che l’escusso ha preteso di compensare con il credito della massa nei suoi confronti (cfr. doc. D, allegato n. 5, pag. 2 ad 2). Invece né il verbale di pignoramento né l’avviso d’incanto indicano esplicitamente quale dei due crediti è stato pignorato e dev’essere realizzato. Onde evitare possibili controversie in merito all’identità del credito posto in vendita, qualora l’aggiudicatario non sia una delle parti nella procedura esecutiva, prima di rifissare l’incanto l’Ufficio menzionerà nel verbale di pignoramento, nell’avviso e nella pubblicazione dell’asta la causale e l’importo del credito pignorato (credito di RI 1 nei confronti della PI 4, ora in fallimento, per “canoni di locazione ottobre 2005 – settembre 2006 + interessi”, di fr. 4’785’665.49 nominali, ammesso nella graduatoria del fallimento (n° d’ordine: 3) per fr. 4’068’218.26).
6. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è dunque da respingere. In virtù degli art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF, non si preleva la tassa di giustizia né si assegnano indennità, nonostante le inutili richieste delle parti in tal senso.
per questi motivi,
pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
2. L’Ufficio è invitato a conformarsi alle indicazioni contenute nel considerando 5 prima di fissare nuovamente l’asta del credito.
3. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
4. Notificazione a:
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–; –; –; –.
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Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il vicepresidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.