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PI 6PI 6PI 6PI 6 |
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Incarto n. |
Lugano EC/fp/fb |
In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza |
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composta dei giudici: |
Pellegrini, presidente, Jaques ed Epiney-Colombo |
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segretario: |
Cassina, vicecancelliere |
statuendo sul ricorso 11 aprile 2013 di
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1. RI 1 2. RI 2
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contro |
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l’operato dell’CO 1 e meglio contro gli elenchi oneri riferiti a diversi fondi e datati 6 marzo 2013 nell’ambito delle esecuzioni promosse contro
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__________, già in __________ |
procedure interessanti quali creditori
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1. PI 1 2. PI 2 3. PI 3 4. PI 4 5. PI 5 6. PI 6 7. PI 7 8. PI 8 |
Viste le osservazioni:
– 18 aprile 2013 di PI 6, __________;
– 25 aprile 2013 di PI 4, __________;
– 26 aprile 2013 di PI 3__________;
– 30 aprile 2013 dell’CO 1, __________;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che nell’ambito di varie procedure esecutive promosse contro __________, il 18 gennaio 2013 l’CO 1 ha pubblicato l’avviso d’incanto riferito a diversi fondi già di proprietà dell’escussa, nel frattempo deceduta (il __________ __________ __________);
che le esecuzioni iniziate contro __________ prima del suo decesso sono continuate contro la sua eredità giusta l’art. 59 cpv. 2 LEF;
che il 6 marzo 2013 l’CO 1 ha trasmesso alle parti gli elenchi oneri di stessa data e riferiti alle varie particelle di proprietà dei ricorrenti;
che dalle indicazioni della posta (track & trace) risulta che gli elenchi oneri sono stati recapitati a RI 2 il 15 marzo 2013;
che RI 1 non ha ritirato l’invio postale trasmessole dall’Ufficio e contenente gli elenchi oneri, che pertanto è ritornato allo stesso Ufficio (cfr. track & trace), il quale il 18 marzo 2013 ha proceduto a ritrasmettere l’invio all’insorgente per posta semplice;
che con ricorso 11 aprile 2013 RI 1 e RI 2 hanno contestato gli elenchi oneri e hanno chiesto il differimento degli incanti;
che a mente degli insorgenti il credito di cui alla cartella ipotecaria di fr. 80'000.00 gravante in 3° grado la particella n. __________ RFD di __________ sarebbe stato saldato il 13 dicembre 2008 con il pagamento di fr. 275'000.00 conformemente alla convenzione del 28 novembre 2008 intervenuta con il PI 4 (n. 2 p. 4 e punto aggiuntivo alla stessa convenzione), convenzione che del resto riguarderebbe anche tutte le altre cartelle ipotecarie in possesso del PI 4 e gravanti i fondi di proprietà degli insorgenti;
che per l’art. 966 CO pertanto la cartella ipotecaria sarebbe ora di proprietà degli stessi debitori;
che a mente dei ricorrenti negli elenchi oneri i crediti di PI 4 sarebbero iscritti per importi globali comprensivi di capitale, interessi e spese, rendendo impossibile valutare il rispetto degli art. 791 cpv. 1 e 2 CC e 818 cpv. 2 e 3 CC;
che per questo motivo negli elenchi oneri devono essere elencati tutti gli interessi separatamente;
che RI 1 e RI 2 argomentano che gli interessi iscritti a favore di PI 3 di fr. 117'951.47 sulla part. __________ RFD di __________ e di fr. 39'333.67 rispettivamente di fr. 33'514.47 sulla part. n. __________ di __________ non rispetterebbero quanto stabilito agli art. 791 cpv. 1 e 2, 818 cpv. 2 e 3 CC: gli insorgenti chiedono pertanto che gli importi iscritti vengano ridotti a quanto consentito dalla legge;
che l’importo di fr. 137'326.50 iscritto a favore della PI 6, dello PI 8 e dell’avv. PA 1 sarebbe eccessivo;
che avendo pagato fr. 35'000.00 il 31.12.2008, l’importo capitale dovuto era di fr. 87'000.00, motivo per il quale dovrebbero essere ricalcolati gli interessi, essendo ingiustificato il riconoscimento ai creditori di un tasso di interesse annuale del 13%;
che con osservazioni 25 aprile 2013, 26 aprile 2013 e 30 aprile 2013 PI 4, PI 3 e l’CO 1 chiedono che il ricorso venga respinto, adducendo motivazioni, che se del caso, saranno riprese in seguito;
che con osservazioni 18 aprile 2013 PI 6, PI 1 e avv. PA 1 evidenziano che l’importo insinuato il 4 febbraio 2013 considera l’avvenuto versamento di fr. 35'000.00 e gli interessi al 5% sull’intero credito dal 1° gennaio 1998 al 7 gennaio 2009, data di pagamento dell’importo di fr. 35'000.00, e gli interessi al 5% dall’8 gennaio 2009 al 17 maggio 2013 sull’importo residuo;
che gli osservanti chiedono che nell’elenco oneri venga indicato almeno l’importo complessivo di cui all’insinuazione di credito;
che ex art. 17 cpv. 2 LEF il ricorso all’Autorità di vigilanza deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento;
che come emerge dal tracciamento degli invii postali della posta svizzera prodotto dall’Ufficio, RI 2 ha ritirato il 15 marzo 2013 l’invio raccomandato contenente gli elenchi oneri;
che l’avviso di ritiro della raccomandata contenente gli elenchi oneri impugnati è stato depositato nella casetta postale di RI 1 il 7 marzo 2013 (cfr. “Tracciamento degli invii” 15 aprile 2013);
che a fronte di un invio postale raccomandato non ritirato, la notificazione è reputata effettuata il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse aspettarselo (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF; Nordmann, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n. 8 ad art. 34);
che all’escussa RI 1 è perfettamente nota l’esistenza delle varie procedure esecutive e lo stadio in cui le stesse sono giunte, avendo anche interposto in data 28 gennaio 2013 ricorso a questa Camera contro l’avviso d’incanto del 18 gennaio 2013 (inc. n. 15.2013.18);
che per questo motivo essa doveva senz’altro aspettarsi la notifica degli elenchi oneri da parte dell’CO 1;
che quindi, siccome la raccomandata non è stata ritirata, la notificazione è da considerare avvenuta il settimo giorno successivo alla data del deposito dell’avviso di ritiro nella sua cassetta postale, ovvero giovedì 14 marzo 2013;
che pertanto il termine di dieci giorni di RI 1 per proporre reclamo veniva a scadenza domenica 24 marzo 2013 e quindi protratto al primo giorno feriale seguente (art. 142 cpv. 3 CPC) ossia a lunedì 25 marzo 2013;
che anche il termine di dieci giorni a disposizione di RI 2 veniva a scadenza lunedì 25 marzo 2013;
che l'art. 56 n. 2 LEF, per quanto qui d'interesse, esclude che si proceda ad atti esecutivi sette giorni prima e sette giorni dopo Pasqua (quindi per il 2013 tra il 24 marzo e il 7 aprile compresi);
che l’art. 63 LEF stabilisce che le ferie e le sospensioni non impediscono la decorrenza dei termini, ritenuto che il temine a diposizione del debitore, del creditore o di terzi che viene a scadere durante le ferie o le sospensioni è prorogato fino al terzo giorno dopo la fine delle medesime e che nel computo del termine di tre giorni non si tiene conto dei sabati, delle domeniche e dei giorni ufficialmente riconosciuti come festivi;
che, nella fattispecie, il termine utile di RI 1 e di RI 2 per presentare ricorso avverso gli elenchi oneri, venuto a scadenza il 25 marzo 2013, è stato prorogato, in virtù dell’art. 63 LEF, al terzo giorno dopo la fine delle ferie pasquali, ovvero al 10 aprile 2013;
che pertanto il ricorso dell’11 aprile 2013 risulta tardivo, per cui esso va dichiarato inammissibile;
che con le osservazioni PI 6hanno rilevato che la loro insinuazione di credito considera l’avvenuto versamento di fr. 35'000.00 e gli interessi al 5% sull’intero credito dal 1° gennaio 1998 al 7 gennaio 2009, data di pagamento dell’importo di fr. 35'000.00, e gli interessi al 5% dall’8 gennaio 2009 al 17 maggio 2013 sull’importo residuo;
che pertanto per gli osservanti negli elenchi oneri deve essere indicato almeno l’importo complessivo di cui all’insinuazione di credito (comprensivo delle spese esecutive);
che è di tutta evidenza che, a prescindere dalla tardività del gravame, si terrà conto di questa acquiescenza dei creditori, ordinando una corrispondente rettifica dall’elenco oneri nei termini meglio indicati nel dispositivo di questa sentenza;
per questi motivi,
richiamati gli art. 17 cpv. 2, 31, 56, 63 LEF; 142 cpv. 3 CPC; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2
OTLEF
pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile per tardività.
2. È ordinato d’ufficio all’CO 1 di rettificare l’importo dei crediti a favore di PI 6, PI 1 e avv. PA 1 indicato alla voce “pignoramenti” dell’elenco oneri riferito alla part. n. __________ RFD di __________ e dell’elenco oneri riferito alla part. n. __________ RFD di __________, limitandolo all’importo da essi insinuato, oltre le spese esecutive:
Capitale fr. 43'452.10.
Interessi al 5% dal 01.01.1998 al 07.01.2009 fr. 43'214.05
su fr. 78'452.10
Interessi al 5% dal 08.01.2009 al 17.05.2013
su fr. 43'452.10 fr. 9'469.00
Spese esecutive fr. ....
3. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
4. Notificazione a:
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Comunicazione all’CO 1 per il tramite dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.