Incarto n.
15.2013.44

Lugano

8 luglio 2013

EC/fp/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e  Epiney-Colombo

 

segretario:

Cassina, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso 29 aprile 2013 di

 

 

1.  RI 1 

2.  RI 2 

tutti patrocinati dall’  PA 1 

 

 

 

contro

 

 

l’operato dell’CO 1 e meglio contro il verbale di pignoramento nelle esecuzioni n. __________, n. __________, n. __________, n. __________ e n. __________ promosse contro il reclamante RI 1 da

 

 

1. PI 1   

2. PI 2   

1, 2 rappr. dall’RA 1 

3. PI 3    

 

 

viste le osservazioni 28 maggio 2013 dell’CO 1;

 

esaminati atti e documenti;

 

 

 

 

ritenuto

 

in fatto:

 

                                  A.   Nell’ambito delle varie esecuzioni promosse contro RI 1 il 16 aprile 2013 l'CO 1ha proceduto al pignoramento del reddito nei confronti del debitore, determinando il suo minimo d’esistenza mensile in fr. 2’539.68, sulla base del seguente conteggio:

 

                                         Guadagno

                                         Debitore                          fr.                          2'833.00     66%

                                         Coniuge                          fr.                          1'445.00     34%

                                         Totale mensile                fr.                          4'278.00     100%

 

                                         Minimo di esistenza

                                         Importo di base               fr.                          1'700.00

                                         Affitto                              fr.                          818.00

                                         Riscaldamento                fr.                          200.00

                                         Cassa malati                   fr.                          812.00

                                         Trasferte                         fr.                          100.00

                                         Leasing autovettura        fr.                          218.00

                                         calcolato al 50%                                          

                                         Totale                              fr.                          3'848.00     100%   fr. 2'539.68

                                         Trattenuta                                                                        fr. 293.00.

 

                                         L’Ufficio ha pertanto pignorato fr. 293.00 mensili presso la cassa pensione dell’escusso.

 

 

                                  B.   Contro questo provvedimento si sono tempestivamente aggravati RI 1 e RI 2 chiedendo di riconoscere nella determinazione del minimo vitale l’intero importo delle rate leasing di fr. 435.25 mensili oltre a fr. 273.50 mensili per le spese occasionate ora.

                                         A mente dei ricorrenti l’autovettura costituisce un mezzo di trasporto indispensabile per i coniugi, in particolare per RI 1. Essendo l’autovettura un bene impignorabile, tutte le spese cagionate dal veicolo dovrebbero essere incluse nel minimo di esistenza dell’escusso. Al minimo esistenziale della famiglia __________ dovrebbero pertanto essere aggiunte le spese dell’assicurazione RC del veicolo pari a fr. 149.25 mensili (doc. D), l’imposta di circolazione pari a fr. 44.25 al mese (doc. E) e le spese del carburante relative alle 5 trasferte annuali per i trattamenti a cui l’escusso deve sottoporsi all’__________ di Zurigo, pari ad almeno fr. 50.00 mensili sulla base del seguente conteggio: 188 Km x 2 (andata e ritorno) x 5 (numero visite all’anno) x 0.30 CHF/Km. Inoltre gli dovrebbero pure essere riconosciuti fr. 30.00 mensili per usuali spostamenti medici in Ticino.

 

 

                                  C.   Con osservazioni 28 maggio 2013 l’CO 1 ha chiesto che il ricorso venga respinto con motivazioni che, se del caso, saranno riprese in seguito.

 

 

Considerato

 

 

in diritto:

 

                                   1.   Legittimata a ricorrere giusta l’art. 17 LEF è la parte che ha un interesse proprio, attuale, pratico e degno di protezione nell’ambito di un’esecuzione o di un fallimento (Cometta, BAKO, n. 38 ad art. 17; Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea 2010, Vol. I, n. 11 ad art. 17; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, Losanna 1999, n. 140 ss. ad art. 17; Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, n. 168 ad art. 17).

 

 

                                   2.   Secondo la giurisprudenza e la dottrina la legittimazione a presentare ricorso è un presupposto processuale che deve essere riconosciuto a ogni parte lesa nei suoi interessi giuridicamente protetti da una misura dell'organo d'esecuzione forzata, costitutiva almeno di un pregiudizio di fatto attuale (Gilliéron, op. cit., n. 152 ad art. 17; Cometta, Basler Kommentar, n. 36 e 38 ad art. 17). Vi è carenza di legittimazione processuale, ad esempio, quando il ricorrente è persona completamente estranea all'esecuzione, quando non pretende di rappresentare l'escusso e nemmeno vanta diritto alcuno sui beni oggetto della realizzazione in corso (DTF 112 III 3 cons. 1b ) come pure quando non è toccato nei suoi interessi specifici (DTF 112 III 6 cons. 4; Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 3.3.1 ad art. 7, p. 122).

 

 

                                   3.   RI 2 non è parte nell'esecuzione contro RI 1 e nemmeno risultano elementi tali da legittimarne interessi autonomi meritevoli di tutela giuridica in sede di procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimenti.

 

 

                                   4.   Il ricorso 29 aprile 2013 in quanto presentato da RI 2 deve pertanto essere dichiarato irricevibile per carenza del presupposto della legittimazione processuale.

 

 

                                   5.   Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito del debitore, le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13; Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea 2010, n. 17 ad art. 93), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13). Anche la questione della pignorabilità va esaminata d’ufficio.

 

 

                                   6.   È principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile in virtù dell’art. 92 n. 3 LEF, in particolare se il veicolo è necessario al debitore per l’esercizio della sua professione (cfr. DTF 117 III 22, 104 III 73, 97 III 52; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a ed., Berna 2008, n. § 23 n. 27, p. 170; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, § 24 n. 60; Guidicelli/Piccirilli, Il pignoramento di redditi ex art. 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002, n. 171 e segg.). Nella fattispecie l’Ufficio ha riconosciuto mensilmente fr. 100.00 a titolo di spese di trasferta e fr. 218.00 per metà del canone leasing dell’autovettura famigliare. Nel caso in esame il debitore è pensionato e non esercita alcuna attività lucrativa motivo per il quale non gli possono essere riconosciute in principio le spese connesse all’uso dell’autovettura.

 

 

                                   7.   Anche l’automobile, che occorre ad una persona invalida per recarsi dal medico o mantenere i contatti con l’ambiente esterno costituisce però un effetto personale ai sensi dell’art. 92 cpv. 1 n.1 LEF e può quindi risultare impignorabile (DTF 106 III 104, pag. 106 segg.; Vonder Mühll,op. cit., n. 11 ad art. 92; Amonn /Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs – und Konkursrechts, Berna 2008, § 23 n. 17, p. 199). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale l’ufficio d’esecuzione e l’autorità cantonale di vigilanza devono accertare d’ufficio le circostanze determinanti per l’esclusione della pignorabilità di un bene (DTF 113 III 78).

 

                                   8.   Nel caso di specie l’escusso ha asseverato di aver bisogno del veicolo pignorato per recarsi 5 volte all’anno a Zurigo per seguire dei trattamenti medici e per spostamenti di ordine medico in Ticino. Per quanto riguarda le pretese cinque trasferte annuali alla __________ di Zurigo è di tutta evidenza che vi sono delle possibilità meno onerose per recarsi in quel luogo ove egli si sottopone periodicamente a delle cure mediche che non l’utilizzo dell’autovettura privata. L’utilizzo dei mezzi pubblici si imporrebbe in considerazione anche della circostanza che come l’escusso è in grado di condurre l’autovettura fino a Zurigo è anche, a maggior ragione, sicuramente anche in grado di utilizzare i mezzi pubblici. Egli omette poi di versare agli atti documenti probatori attestanti la frequenza delle visite mediche in Ticino con indicati i luoghi in cui egli si dovrebbe recare. Allo stesso si ricorda che è sempre richiesta la produzione dei documenti giustificativi per le spese sostenute o da sostenere. Anche in assenza della necessaria documentazione probatoria, l’Ufficio, nel calcolo del minimo di esistenza del ricorrente, ha comunque conteggiato siffatte spese alla voce trasferte per un importo di fr. 100.00, importo che appare congruo in assenza delle prove indicate. Ne consegue che la censura deve essere respinta, fermo restando che se il debitore dovesse sostenere delle spese di trasferta effettivamente superiori a quelle computate dall’Ufficio, l’ammontare di tali spese potrà essere riconosciuto anche in seguito dall’organo esecutivo a condizione che il debitore produca la documentazione a suffragio della sua asserzione. A ben vedere, e per i motivi addotti, andrebbe stralciato l’importo di fr. 218.00 per il leasing dell’autovettura. Tale decurtazione non viene tuttavia attuata, ostandovi il divieto della reformatio in peius ex art. 22 LPR. È tuttavia richiamata la facoltà di riconsiderazione – d’ufficio o su istanza – riconosciuta all’Ufficio di esecuzione dall’art. 93 cpv. 3 LEF qualora ne siano adempiuti i presupposti. In occasione di ulteriori pignoramenti, se ve ne fossero, l'Ufficio dovrà comunque tener conto delle considerazioni espresse in questa sentenza.

 

 

                                   9.   Il ricorso 29 aprile 2013 di RI 1 è respinto mentre quello di RI 2 è irricevibile per carenza di legittimazione.

                                         Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

.

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17, 93 LEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

 

 

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso di RI 1 è respinto.

 

                                   2.   Il ricorso di RI 2 è irricevibile.

 

                                   3.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                                   4.   Notificazione a:

 

-      ;

-   ;

-   .

 

                                         Comunicazione all’CO 1, __________.

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                               Il segretario

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.