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Incarto n. |
Lugano EC/fp/fb |
In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza |
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composta dei giudici: |
Pellegrini, presidente, Walser e Jaques |
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segretario: |
Cassina, vicecancelliere |
statuendo sul ricorso 17 aprile 2013 di
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RI 1
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contro |
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l’operato dell’CO 1 meglio contro il provvedimento di sospensione dell’incanto della part. n. __________ RFD di __________ nell’ambito dell’esecuzione n. __________promossa nei confronti di
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PI 1 |
da
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PI 2, __________ patrocinata dall’__________. __________ __________, __________;
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procedura interessante anche
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1. arch. PI 3, __________ patrocinato __________. __________, __________ 2. PI 4, __________ 3. PI 5, __________. |
Viste le osservazioni:
– 14 marzo 2013 __________, __________;
– 2 maggio 2013 delPI 1.PI 3
– 3 maggio 2013 dell’CO 1
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Nell’ambito dell’esecuzione in via di realizzazione di un pegno immobiliare n. __________ promossa da PI 2 contro PI 1, il 15 febbraio 2013 l’CE 1 ha trasmesso alle parti l’elenco oneri riferito alla particella n. __________ __________, indicando, per quanto di rilevanza nella fattispecie, alla voce ipoteche convenzionali sub 3 e 4, l’importo di complessivi fr. 2'888'340.00 quali crediti garantiti da pegno a favore della PI 2 e l’importo di complessivi fr. 1'191'175.00 quali crediti garantiti da pegno a favore dell’arch. PI 3.
B. Con ricorso 28 febbraio 2013 RI 1, iscritto nell’elenco oneri quale creditore garantito da due cartelle ipotecarie di terzo grado, aveva chiesto a questa Camera una riduzione degli importi iscritti nell’elenco oneri a favore della PI 2 e dell’arch. PI 3.
C. Con pronunciato 12 aprile 2013 (inc. n. 15.2013.32) questa Camera, in parziale accoglimento del ricorso, ha ridotto l’importo complessivo iscritto a favore della PI 2 e garantito dal diritto di pegno a fr. 2'789'840.00 e quello dell’arch. PI 3 a fr. 1'056'967.55.
D. Con provvedimento 5 aprile 2013 l’CO 1, dopo aver preso atto che RI 1 quale atto preliminare ad un’azione di contestazione dell’elenco oneri ha presentato il 25 marzo 2013 un’istanza di conciliazione obbligatoria nei confronti sia della PI 2 sia dell’arch. PI 3, ha annullato l’incanto della part. n. __________ RFD di __________, previsto per il 25 aprile 2013, decidendo di differirlo fino a definizione delle liti.
E. Con ricorso 17 aprile 2013 RI 1 ha chiesto di annullare il provvedimento 5 aprile 2013 dell’CO 1 e di ordinare all’Ufficio di fissare una nuova data per l’incanto della part. n. __________ RFD di __________.
Il ricorrente argomenta che nelle procedure promosse contro la PI 2 e l’arch. PI 3 egli chiede sostanzialmente, rispetto a quanto richiesto con il ricorso 28 febbraio 2013, una ulteriore riduzione dei crediti ammessi nell’elenco oneri e ritenuti coperti dalle cartelle ipotecarie. Come emergerebbe dall’elenco oneri, nemmeno un franco dei crediti ipotecari coinvolti nelle dispute giudiziarie sarà assegnato all’aggiudicatario. Queste liti avranno quindi quale unico effetto quello di modificare semmai la ripartizione del provento dell’incanto tra i creditori ipotecari. L’esito delle liti pendenti presso la Pretura di __________ non potrebbe pertanto influire sul prezzo di aggiudicazione o ledere altri interessi legittimi.
F. Con osservazioni 2 maggio 2013 la PI 2 ha chiesto che il ricorso venga accolto.
G. Delle osservazioni 2 maggio 2013 dell’arch. PI 3 e 3 maggio 2013 dell’CO 1, con cui chiedono che il ricorso venga respinto, si dirà, per quanto necessario ai fini del giudizio, nei prossimi considerandi.
Considerato
in diritto:
1. Se un diritto iscritto nell’elenco degli oneri è contestato l’incanto deve essere differito sino a decisione sulla lite, sempreché si possa ammettere che questa influirebbe sul prezzo di aggiudicazione o che procedendo all’incanto si pregiudicherebbero altri interessi legittimi (cfr. art. 141 cpv. 1 LEF). In altri termini la contestazione su una pretesa iscritta nell’elenco oneri non impedisce da sola la tenuta dell’incanto, ma l’ufficio, e su ricorso l’autorità di vigilanza (cfr. DTF 84 III 89), deve valutare in base all’oggetto della contestazione se l’esito della stessa ha effetti sul prezzo di aggiudicazione (e quindi sul risultato dell’incanto) rispettivamente se il mancato differimento dell’incanto comporti il rischio di pregiudicare legittimi interessi (cfr. DTF 111 III 29). Soltanto se si verifica una delle due ipotesi indicate nell’art. 141 cpv. 1 LEF si giustifica il differimento della vendita. Siccome per la fissazione del prezzo minimo di aggiudicazione è determinante il cosiddetto principio di copertura (“Deckungsprinzip”), secondo cui può esservi aggiudicazione soltanto se l’offerta eccede l’importo dei crediti garantiti da pegno poziori a quello del creditore procedente (cfr. art. 126 LEF), la prima ipotesi si realizza in particolare quando oggetto di contestazione sono pretese garantite da pegno immobiliare, che precedono quelle del creditore procedente, atteso che tali contestazioni influiscono sul piede d’asta fissato in base ai combinati art. 142a e 126 LEF (cfr. Feuz, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea 2010, n. 7 ad art. 141; Rutz/Roth, Basler Kommentar zum SchKG, n. 15 ad art. 126). La giurisprudenza federale ha invece ritenuto ininfluenti sul prezzo minimo di aggiudicazione contestazioni riguardanti la pretesa del creditore pignoratizio procedente, salvo che questi proceda soltanto per gli interessi o per una quota del suo credito (cfr. DTF 107 III 124 cons. 1), così come contestazioni su pretese posteriori o di pari grado a quella del creditore procedente (DTF 84 III 92 cons. 2 e riferimenti).
2. Nel caso di specie oggetto della contestazione del ricorrente sono i crediti della PI 1 e dell’arch. PI 3. L’esito di queste cause non è sicuramente in grado d’influenzare il prezzo di aggiudicazione dell’immobile. Infatti anche nell’ipotesi in cui le pretese venissero ridotte a seguito dell’esito delle cause che promuoverà RI 1, essendo il creditore PI 3 garantito da diritto di pegno posteriore al credito della procedente ed essendo la stessa convenuta PI 2 la creditrice procedente, nulla muterebbe nella determinazione del piede d’asta (cfr. art. 126 cpv. 1 LEF, applicabile alla procedura di pignoramento di beni immobili per il rinvio dell’art. 142a LEF e applicabile anche alla procedura in via di realizzazione del pegno in virtù dell’art. 156 LEF).
3. Come visto l’art. 141 cpv. 1 LEF riserva tuttavia pure non meglio definiti “altri interessi legittimi”. Il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che il solo interesse dei creditori ipotecari di essere informati sull’esistenza ed il rango dei loro rispettivi diritti di pegno immobiliari per determinare la propria attitudine quale offerente non è un motivo sufficiente per differire l’asta (cfr. DTF 84 III 93). Il solo fatto quindi che siano pendenti azioni di contestazione dei crediti iscritti nell’elenco oneri a favore della PI 2 e dell’arch. PI 3 non giustifica un rinvio dell’asta.
4. Da quanto precede discende che il ricorso va accolto
Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi
richiamati gli art. 17, 126, 140 cpv. 1 e 2, 141 cpv. 1, 142a, 155 cpv. 1, 156 LEF; 37 cpv. 2 , 39 cpv. 1 RFF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF
pronuncia:
1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza:
1.1. il provvedimento 5 aprile 2013 dell’CO 1 è annullato;
1.2. l’CO 1 procederà alla vendita ai pubblici incanti della part. n. __________ RFD di __________.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
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– ; – ; – __________. __________, __________; – ; – ; – .
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Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.