|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n. |
Lugano FP/ec/fb |
In nome |
|
||
|
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dei giudici: |
Pellegrini, presidente, Walser e Jaques |
|
segretario: |
Cassina, vicecancelliere |
statuendo sul ricorso 25 aprile 2013 di
|
|
RI 1
|
|
|
|
contro |
|
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano nell’ambito dell’esecuzione n. __________5259, promossa nei confronti della ricorrente contro
|
|
|
|
|
PI 1
|
viste le osservazioni:
- 3 maggio 2013 di PI 1;
- 7 maggio 2013 dell’Ufficio di esecuzione di Lugano;
esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto:
A. Con domanda di esecuzione del 28 marzo 2013 PI 1 ha inoltrato all’Ufficio di esecuzione di Lugano una domanda di esecuzione contro RI 1 per l’importo, tra l’altro, di “fr. 14'343’00 (USD 15'083'880) avec intérêt 5% du 01.01.2009”. Sulla base di tale domanda, in data 8 aprile 2013 lo stesso ufficio emanava il precetto esecutivo n. __________5259 nei confronti di RI 1 per un importo, per quanto qui di rilievo, di “Fr. 14.343.00 più interessi al 5,00% dal 01.01.2009” (doc. C, con riferimento alla richiesta di pagamento sub 01).
B. A seguito della segnalazione (orale) da parte del rappresentante della creditrice in merito a un errore nell’emissione del precetto esecutivo, in quanto l’importo ivi indicato non sarebbe corretto, il 19 aprile 2013 l’Ufficio di esecuzione di Lugano ha emanato nei confronti di RI 1 il precetto esecutivo n. __________8877 per un importo, sempre per quanto qui di rilievo, di “Fr. 1.434.300.00 più interessi al 5,00 % dal 01.01.2009” (doc. A con riferimento alla richiesta di pagamento sub 01), con la menzione “Il presente precetto annulla e sostituisce l’esecuzione no. __________5259”
C. Sempre su segnalazione del rappresentante della creditrice, l’Ufficio di esecuzione di Lugano ha emanato nei confronti di RI 1 un terzo precetto esecutivo, datato 19 aprile 2013 (esecuzione n. __________8997) per un importo di “Fr. 14'343'000.00 più interessi al 5,00% dal 01.01.2009” (doc. B con riferimento alla richiesta di pagamento sub 01), sempre con la menzione “il presente precetto annulla e sostituisce l’esecuzione no. __________5259.
Ai tre precetti esecutivi RI 1 ha interposto opposizione.
D. Con scritto del 23 aprile 2013 RI 1 ha comunicato all’Ufficio di esecuzione di Lugano di avere appreso che lo stesso giorno della notifica del precetto esecutivo n. __________5259 conseguente alla domanda di esecuzione del 28 marzo 2013, l’avv. PA 2 gli avrebbe chiesto di procedere all’emissione di un nuovo precetto esecutivo sulla base della medesima domanda di esecuzione, richiesta alla quale esso ha inspiegabilmente dato seguito, emanando nei suoi confronti il precetto esecutivo n. 1618997 per fr. 14'343'000.00 (in annullamento e sostituzione del precedente precetto esecutivo n. __________5259), con copia via fax alla stessa avv. PA 2. Tale modo di procedere, ha puntualizzato RI 1, è del tutto abusivo e contrario alla legge e alla buona fede, in quanto il secondo precetto esecutivo (esecuzione n. __________8997) è stato emesso in modo errato, non conformemente a quanto indicato dalla creditrice nella sua domanda di esecuzione del 28 marzo 2013, in cui ha quantificato, al riguardo, un credito di fr. 14'343’00 (USD 15’083'880). Premesso che questo secondo precetto esecutivo sarebbe stato emesso su pressione dell’avv. PA 2, che peraltro nemmeno figura indicata come legale della creditrice nella relativa domanda di esecuzione, RI 1 ha quindi chiesto allo stesso ufficio di procedere senza indugio a rettificare l’errore commesso, segnatamente ad annullare il precetto esecutivo n. __________8997 e a confermare invece il precetto esecutivo n. __________5259.
Con scritto del 24 aprile 2013, RI 1 si è di nuovo rivolta all’Ufficio di esecuzione di Lugano, dolendosi del fatto di avere appena ritirato due (altri) precetti esecutivi, segnatamente il precetto esecutivo n. __________8877 per fr. 1'434'300.00 e il precetto esecutivo n. __________8997 per fr. 14'343'000.00, con la menzione che entrambi sostituiscono il precetto esecutivo n. __________5259. Trattasi, essa ha obiettato, di una situazione intollerabile, non essendo ammissibile che una sola domanda di esecuzione possa comportare l’invio di tre diversi precetti esecutivi per importi diametralmente opposti, con il risultato che l’importo posto in esecuzione è ora di fr. 14'343'000.00 oltre agli importi aggiuntivi e di fr. 1'434'300.00. Da qui la richiesta di annullamento immediato dei precetti esecutivi n. __________8997 e __________8877, come pure della domanda di esecuzione del 28 marzo 2013 “in quanto non chiara, incompleta e fallace”.
Quest’ultimo scritto è stato considerato dall’Ufficio di esecuzione di Lugano come ricorso ex art 17 LEF conto il suo operato.
E. Con osservazioni del 3 maggio 2013 PI 1 ha chiesto la reiezione del ricorso, in quanto manifestamente infondato e al limite della buona fede, ritenendo che l’ufficio di esecuzione abbia agito correttamente, ovvero ponendo rimedio a un evidente errore che era stato commesso nell’indicazione dell’importo da porre in esecuzione, di modo che si giustifica il mantenimento del precetto esecutivo n. __________8997 del 19 aprile 2013 per fr. 14'343'000.00 oltre accessori e l’annullamento dei precetti esecutivi n. __________5259 dell’8 aprile 2013 per fr. 14'343.00 e n. __________8877, sempre del 19 aprile 2013, per fr. 1'434'300.00, ritenuto che alla creditrice possono essere soltanto addebitate le spese esecutive relative al solo precetto esecutivo n. __________8997.
Da parte sua, con osservazioni del 7 maggio 2013 l’Ufficio di esecuzione di Lugano ha difeso il proprio operato, rilevando che giusta l’art. 67 LEF la domanda di esecuzione può essere presentata per scritto o verbalmente e che l’emissione del precetto esecutivo n. __________8997 è avvenuta correttamente sulla base della domanda di esecuzione del 28 marzo 2013 rettificata oralmente dal rappresentante della creditrice. Quanto ai precetti esecutivi n. __________15259 e n. __________8877, essi sono già stati annullati.
considerando
in diritto:
1. Salvo i casi nei quali la LEF prescriva la via giudiziale, è ammesso il ricorso all’autorità di vigilanza contro ogni provvedimento di un ufficio d’esecuzione o di un ufficio fallimenti, per violazione di una norma di diritto o errore d’apprezzamento (art. 17 cpv. 1 LEF). Giusta l’art. 17 cpv. 2 LEF, il ricorso dev’essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento.
2. Nella fattispecie, con scritto del 24 aprile 2013 - preceduto da analoga missiva brevi manu del giorno precedente - RI 1 ha chiesto all’Ufficio di esecuzione di Lugano di annullare le esecuzioni n. __________8997 e n. __________8877 del 19/24.4.2013 contro di lei dirette, con le quali esso ha sostituito e annullato la precedente esecuzione n. __________5259 dell’8/17.4.2013, sempre contro di lei diretta, come pure la domanda di esecuzione presentata il 28 marzo 2013 dalla PI 1 e sfociata nelle tre menzionate esecuzioni. Su tali richieste (co- me pure su quanto preteso dall’escussa nello scritto del giorno precedente), l’ufficio non ha però preso posizione, limitandosi a trasmettere l’atto all’autorità di vigilanza per essere trattato come ricorso contro il suo operato, ancorché ciò non sembra essere stata ancora l’intenzione della debitrice, il cui obiettivo era a ben vedere quello di ottenere una decisione formale al riguardo. Di modo che se ne deve per finire dedurre che in questo modo l’ufficio abbia implicitamente voluto confermare la validità del precetto esecutivo n. __________8997 a scapito dei due precedenti precetti esecutivi (esecuzioni n. __________5259 e __________8877) emessi nel contesto della domanda di esecuzione 28 marzo 2013 di PI 1. Oggetto di impugnativa rimane pertanto l’emissione e la notifica dei precetti esecutivi sostitutivi al precetto esecutivo n. __________5259 e, più in generale, il modo di procedere dello stesso ufficio nella trattazione della domanda di esecuzione della procedente.
Avendo appreso dei motivi alla base della sua contestazione il 24 aprile 2013, ossia in occasione della notifica dei precetti esecutivi n. __________8877 e __________8997 (se non già il giorno prima, come sembrerebbe dallo scritto 23 aprile 2103 trasmesso brevi manu all’Ufficio di esecuzione di Lugano), il gravame (così va per finire inteso lo scritto 24 aprile 2013 ) è senz’altro tempestivo e, quindi, da questo profilo ammissibile.
3. Giusta l’art. 67 cpv. 1 primo periodo LEF la domanda d’esecuzione si presenta per scritto o verbalmente all’ufficio d’esecuzione. Essa deve tra l’altro contenere l’ammontare del credito o delle garanzie richieste, in valuta legale svizzera, e pei crediti fruttiferi la misura degli interessi e il giorno dal quale sono domandati (art. 67 cpv. 1 n. 3 LEF).
4. La domanda di esecuzione del 28 marzo 2013 diretta contro la ricorrente parrebbe soddisfare tale condizione, la creditrice avendo indicato un credito di “fr. 14'343’00 (USD 15'083'880)” accanto ad altri due crediti di fr. 335'045.00 e 65'494.85 – oltre interessi, al punto che questi importi sono stati riportati nel precetto esecutivo n. __________5259 notificato alla debitrice il 17 aprile 2013. Ci si può nondimento interrogare se di fronte alla discordanza tra le somme indicate in franchi svizzeri e in dollari americani e, in particolare, ai due “00” in coda alle cifre 14'343, all’ufficio di esecuzione dovesse apparire palese che la creditrice fosse incorsa in una svista manifesta nel cifrare il proprio credito, che non poteva che essere di fr. 14'343'000.00, tanto da sollecitare l’interessata a darne conferma. La questione può essere lasciata aperta. Notificando alla debitrice il precetto esecutivo n. __________8997 debitamente emendato, l’Ufficio di esecuzione di Lugano ha agito correttamente. Ha infatti dato seguito alla domanda di esecuzione così come inizialmente intesa dall’escutente e in seguito da essa chiarita oralmente, emanando il precetto esecutivo n. __________8997 con i dati corretti, con conseguente sostituzione e annullamento di quello previo (esecuzione n. __________1259), che altrimenti sarebbe rimasto in circolazione senza più alcuna giustificazione. Per tacere del fatto che il ricorso rasenta il pretesto nella misura in cui alla ricorrente non poteva che dall’inizio essere chiaro che PI 1 intendeva procedere per l’incasso della somma di fr. 14'343'000.00 , come avvenuto in occasione delle esecuzioni n. __________9286 del 16/19.4.2012 e n. __________5210 del 14/17.3.2011 (doc.5 e 6 annessi alle osservazioni al reclamo).
5. Rimane la questione legata all’emissione del precetto esecutivo n. __________8877 del 19/24.4.2013 per (tra l’altro), fr. 1'434'300.00, che non figura menzionato come sostituito e annullato nel precetto esecutivo n. __________8997. Dato tuttavia che l’CO 1 ha comunicato all’autorità di vigilanza di avere annullato pure questo precetto esecutivo, non vi è motivo per ulteriormente vagliare il tema.
6. Visto quanto precede, il ricorso va pertanto disatteso.
Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
per questi motivi,
richiamati gli art. 17 e 67 LEF, 61 e 62 OTLEF,
pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
|
|
– ; – .
|
Comunicazione alla Ufficio di esecuzione di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.