Incarto n.
15.2013.51

Lugano

24 giugno 2013

EC/fp/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Jaques

 

segretario:

Cassina, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso 17 maggio 2013 di

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

l’operato dell’CO 1 e meglio contro il verbale di pignoramento del 30 aprile 2013 nelle esecuzioni n. __________, n. __________, n. __________, n. __________ e n. __________ promosse contro il ricorrente da

 

 

1. PI 1

2. PI 2

     entrambi rappr. dall’RA 1

3. PI 3

 

viste le osservazioni 5 giugno 2013 dell’CO 1;

 

esaminati atti e documenti;

 

ritenuto

 

in fatto:

 

                                  A.   Il 30 aprile 2013 l'CO 1 ha proceduto al pignoramento del reddito di RI 1, determinando il minimo d’esistenza mensile del debitore in fr. 2’100.00, sulla base del seguente conteggio:

                                         Guadagno

                                         Debitore                              fr.  2'500.00

                                         Totale mensile                    fr.  2'500.00

 

                                         Minimo di esistenza

                                         Importo di base                   fr.  1'200.00

                                         Affitto                                   fr.     900.00

                                         Totale                                  fr.  2'100.00

 

                                         L’Ufficio ha pertanto sequestrato la quota del reddito mensile dell’escusso eccedente fr. 2'100.00.

 

 

                                  B.   Contro questo provvedimento si è tempestivamente aggravato RI 1 chiedendo che il proprio minimo vitale venga determinato in fr. 3'120.65, aggiungendo agli importi riconosciuti dall’Ufficio le somme di fr. 500.65 per la cassa malati, di fr. 20.00 per la complementare e di fr. 500.00 per il leasing dell’autovettura.

 

 

                                  C.   Con osservazioni 13 maggio 2013 l’CO 1 ha chiesto che il ricorso venga respinto con motivazioni che, se del caso, saranno riprese in seguito.

 

 

Considerato

 

in diritto:

 

                                   1.   Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito del debitore, le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13; Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea 2010, n. 17 ad art. 93), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13). Anche la questione della pignorabilità va esaminata d’ufficio.

 

 

                                   2.   In merito alle singole censure rivolte dal ricorrente al calcolo del minimo di esistenza allestito dall’Ufficio va rilevato quanto segue:

 

                               2.1.   Oltre all’esistenza e al carattere indispensabile delle spese da prendere in considerazione nel calcolo del minimo di esistenza, l’ufficio d’esecuzione deve anche accertare che l’escusso effettivamente le paghi (Vonder Mühll, op. cit., n. 25 ad art. 93; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 106 ad art. 93). Nella fattispecie, l’Ufficio – correttamente – non ha riconosciuto l’importo mensile di fr. 500.65 per i premi della cassa malattia, atteso che dalla documentazione agli atti -segnatamente dal verbale di pignoramento dal quale emerge che la cassa malattia è creditrice per importi tutt’altro che trascurabili- emerge che i premi della cassa malattia non vengono pagati. Per questo motivo quindi al ricorrente non può essere riconosciuto alcunché a tal riguardo. A futura memoria a RI 1 va ricordato che nell’ambito del pignoramento di salario, l’organo di esecuzione forzata può in ogni caso tenere conto unicamente dell’assicurazione obbligatoria contro la malattia (il cosiddetto premio base della cassa malati), ad esclusione dei premi per prestazioni complementari secondo la LCA (Von­der Mühll, op. cit., n. 27 ad art. 93 LEF; Tabella dei minimi di esistenza, punto II.3).

 

                               2.2.   È principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile in virtù dell’art. 92 n. 3 LEF, in particolare se il veicolo è necessario al debitore per l’esercizio della sua professione (cfr. DTF 117 III 22, 104 III 73, 97 III 52; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a ed., Berna 2008, n. § 23 n. 27, p. 170; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, § 24 n. 60; Guidicelli/Piccirilli, Il pignoramento di redditi ex art. 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002, n. 171 e segg.). Nel caso in esame il debitore postula il riconoscimento di fr. 500.00 mensili per il canone leasing relativo all’autovettura sebbene egli non eserciti attualmente alcuna attività lucrativa, essendo disoccupato. A prescindere dal fatto che il pagamento di questa somma non è comunque stato dimostrato da RI 1, l’CO 1ha agito correttamente non riconoscendogli alcun importo a questo titolo, appunto per il fatto che attualmente il debitore non esercita un’attività professionale. Eventuali modifiche della situazione professionale del ricorrente, segnatamente la necessità dell’utilizzo dell’autovettura al momento dell’inizio di un’attività lavorativa, come pure il ripristino del pagamento dei premi della cassa malati obbligatoria, potranno, se del caso, essere oggetto di riesame del pignoramento ai sensi dell’art. 93 cpv. 3 LEF.

 

 

                                   3.   Ne discende che il ricorso va respinto.

                                         Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17, 93 LEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

 

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–;

–;

–.

 

                                         Comunicazione all’CO 1 per il tramite dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                                Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.