Incarto n.
15.2013.63

Lugano

25 giugno 2013

EC/fp/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Jaques

 

segretario:

Cassina, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso 31 maggio 2013 di

 

 

 RI 1 

patrocinato dall’avv.   PA 1 

 

 

contro

 

 

l’operato dell’CO 1 e meglio contro la notifica del precetto esecutivo emesso nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da

 

 

PI 1    

patrocinata dall’  PA 2 

 

viste le osservazioni:

– 17 giugno 2013 di PI 1, __________;

– 18 giugno 2013 dell’CO 1, __________;

 

esaminati atti e documenti;

 

ritenuto

 

in fatto:

                                  A.   Il 16 maggio 2013 l’CO 1, a domanda di PI 1, ha emesso il precetto esecutivo n__________ nei confronti dell’avv. RI 1 per l’incasso di fr. 2'505’000.00 oltre interessi al 5% dal 9 maggio 2013, con la causale “Danni causati a PI 1 mancata edificazione mapp. __________ + __________ + __________ in __________”. L’escusso, al quale l’atto è stato notificato il 21 maggio 2013, ha interposto opposizione.

 

 

                                  B.   Con tempestivo ricorso del 31 maggio 2013 l’avv. dott. RI 1 chiede l’annullamento dell’esecuzione n__________, che ritiene abusiva, in quanto l’escutente avrebbe fatto uso del precetto esecutivo a fine puramente vessatorio, senza alcun titolo di credito, con la sola intenzione di danneggiare la sua reputazione quale avvocato attivo in tutto il territorio cantonale.

 

 

                                  C.   Delle osservazioni 17 giugno 2013 di PI 1 e 18 giugno 2013 dell’CO 1, che chiedono la reiezione del ricorso, si dirà, per quanto necessario, in seguito.

 

 

Considerando

 

in diritto:

 

                                   1.   La legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) permette l’inoltro di una procedura esecutiva senza che il procedente abbia a dimostrare l’esistenza della propria pretesa. Un precetto esecutivo può essere fatto spiccare contro chiunque, indipendentemente dalla reale esistenza del credito (sentenza 5A.476/2008 del 7 agosto 2009 consid. 4.1; DTF 113 III 2 consid. 2b; 125 III 149 cons. 2a). All’Ufficio di esecuzione rispettivamente all’autorità di vigilanza non spetta decidere sulla fondatezza della pretesa dedotta in esecuzione (sentenza 5A.476/2008 precitata, consid. 4.1; sentenza 7B.182/2005 del 1° dicembre 2005 consid. 2.4). Tuttavia, è nulla l’esecuzione manifestamente abusiva, ossia che persegue scopi che non hanno la minima relazione con l’istituto dell’esecuzione, in specie per angariare deliberatamente l'escusso o per frivolezza (sentenza 5A.476/2008 precitata, consid. 4.2; DTF 115 III 21, consid. 3b; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 36 ad art. 8a). L’ufficio di esecuzione non può – e non deve – sostituirsi al giudice, potendo intervenire solo in casi “del tutto eccezionali”, senza facoltà di indagare sull’origine del credito (DTF 115 III 21 s., consid. 3b e 3c). La protezione della legge può essere rifiutata unicamente in caso di abuso manifesto di un diritto (art. 2 cpv. 2 CC), principio che va interpretato in modo particolarmente restrittivo in materia esecutiva, visto il limitato potere di cognizione dell’ufficio di esecuzione (sentenza 5A.476/2008 precitata, consid. 4.2; Cometta, Il giudice del diritto esecutivo e il principio della buona fede, in: SJZ 1991, p. 297 ss.; Wüthrich/Schoch, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n. 15 ad art. 69; CEF 30 ottobre 2001, inc. 15.01.275) e l’esistenza di mezzi di diritto a favore dell’e­scusso per difendere i propri interessi (art. 85, 85a e 86 LEF; azione di accertamento dell’inesistenza di un credito: DTF 125 III 149 ss.).

 

                                         Per il fatto che il precetto esecutivo viene emesso senza esame della pretesa dedotta in esecuzione, l'abuso di diritto è praticamente escluso (DTF 113 III 4 e 102 III 5), a meno che il creditore persegua in modo evidente altri fini che non l'incasso di un credito, ad esempio quando promuova diverse esecuzioni fondate sulla stessa causale e per importi elevati senza mai chiedere il rigetto dell’oppo­si­zione né l’accertamento giudiziario del credito, porti offesa al credito o alla reputazione dell'escusso per mezzo di ripetute esecuzioni vessatorie oppure riconosca, davanti all’ufficio d’esecuzione o all’escusso stesso, che non sta procedendo nei confronti del vero debitore (sentenza del Tribunale federale 5A_595/2012 del 24 ottobre 2012. SJ 2013 I p. 190, consid. 4). La censura di abuso di diritto è pertanto ricevibile qualora sia diretta contro l'uso stesso dei mezzi offerti dal diritto esecutivo e non contro la pretesa litigiosa in sé (BlSchK 2012, 173, consid. 3.1; SJ 2013 I p. 190, consid. 4).

 

 

                                   2.   Da quanto precede risulta nel caso specifico che non incombe alla Camera esaminare la fondatezza della pretesa invocata dall’escu­tente (PI 1). Basta constatare che tale pretesa è stata chiaramente identificata come richiesta di risarcimento del danno consecutivo all’avvio, da parte del ricorrente e del suo cliente, Dr. __________, di esecuzioni nei confronti di PI 1, che quest’ultima ritiene illecite e che sarebbero all’origine della mancata concessione di finanziamenti bancari ad essa necessari per partecipare all’acquisto di diversi fondi a Muralto (scritto 9 maggio 2013, doc. 9). Visto che l’esecuzione impugnata risulta così fondata su motivi apparentemente non estranei all’istituto dell’esecuzione – e che la Camera non è abilitata a sindacare –, il fatto che l’escutente non abbia       eventualmente prodotto i suoi mezzi di prova nel termine impartitole dall’ufficio d’esecuzione in virtù dell’art. 73 cpv. 2 LEF – ciò che PI 1 comunque contesta (osservazioni 17 giugno 2013, pag. 4 ad 10-11) – è irrilevante. Anche l’importo della pretesa fatta valere da PI 1 e la tempistica dell’esecuzione s’inseriscono nel quadro della motivazione addotta dall’escutente, che non appare manifestamente insostenibile, senza contare che i precedenti citati dal ricorrente (sentenze del Tribunale federale 5A_530/2009 del 27 agosto 2009, 7B.192/2005 del 5 dicembre 2005) riguardavano ricorsi dichiarati irricevibili – e quindi sul merito dei quali il Tribunale federale non si è pronunciato – in vertenze in cui l’abuso risultava principalmente dal fatto che l’escusso aveva fatto spiccare più precetti esecutivi per lo stesso motivo. A differenza poi del caso in     esame, la sentenza del Tribunale federale del 18 novembre 2011 (5A_588/2011, consid. 4.3) si riferiva a un caso in cui l’escutente non aveva motivato la sua pretesa di fr. 300 mio.

 

 

                                   3.   Il ricorrente ritiene inoltre che l’esecuzione impugnata sia puramente vessatoria nei suoi confronti perché egli è intervenuto nell’emis­sione del precetto esecutivo contro PI 1 unicamente quale patrocinatore dell’escutente, Dr. __________. Ora in due sentenze non pubblicate (7B.165/2005 dell’11 novembre 2005 e 5A_250/2007 del 19 settembre 2007), il Tribunale federale avrebbe confermato decisioni in cui esecuzioni promosse contro avvocati nella loro funzione di rappresentante sono state cancellate in quanto abusive. Per tacere che anche in questi due casi il ricorso è stato dichiarato irricevibile, contrariamente al primo precedente citato, nel caso specifico l’escutente invoca la responsabilità per atti illeciti (e non contrattuale) dell’avvocato e, a differenza del secondo precedente, la questione del carattere asseritamente illecito del comportamento dell’escusso non è ancora stata giudicata. E il solo fatto che il patrocinatore abbia agito a nome e per conto del cliente non costituisce un motivo giustificativo generale che escluderebbe ogni sua responsabilità personale (Walter Fellmann, Anwaltsrecht, Berna 2010, n. 1388). Trattandosi di un unico precetto esecutivo emesso in tempi recenti per un motivo non manifestamente estraneo all’istituto dell’esecu­zione, sicché non si può d’acchito escludere che l’escutente prosegua l’esecuzione, non appaiono realizzati i requisiti eccezionali che giurisprudenza e dottrina impongono perché si dia abuso di diritto nel caso concreto.

 

 

                                   4.   Da quanto precede ne discende che il ricorso va respinto.

                                         Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17 LEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

 

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–     ;

–      .

 

                                         Comunicazione all’CO 1.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.