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Incarto n. |
Lugano EC/FP/sdb |
In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza |
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composta dei giudici: |
Pellegrini, presidente, Walser e Epiney-Colombo |
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segretario: |
Cassina, vicecancelliere |
statuendo sul ricorso 24 giugno 2013 di
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RI 1
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contro |
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l’operato dell’CO 1 e meglio contro il verbale di pignoramento del 13 giugno 2013 nelle esecuzioni n. __________, n. __________, n. __________, n. __________ e n. __________ promosse contro la ricorrente da
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1. PI 1 2. PI 2 3. PI 3 4. PI 4 5. PI 5
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viste le osservazioni 25 giugno 2013 dell’CO 1,
__________;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Il 17 giugno 2013 l’CO 1 ha proceduto al pignoramento del reddito di RI 1, determinando il minimo d’esistenza mensile della debitrice in fr. 2'763.35 , sulla base del seguente conteggio:
Guadagno
Debitore fr. 3'000.00
Totale mensile fr. 3'000.00
Minimo di esistenza
Importo di base fr. 1'200.00
Locazione fr. 1'000.00
Cassa malati fr. 74.35
Spese di trasferta fr. 67.00
Pasti fuori domicilio fr. 211.00
Vestiario fr. 60.00
Cong.risc + Fr. CM fr. 150.00
Totale fr. 2'762.35
L’Ufficio ha pertanto pignorato la quota del reddito mensile dell’escussa eccedente fr. 2'763.00.
B. Contro questo provvedimento si è tempestivamente aggravata RI 1chiedendo di ricalcolare il costo di trasporto in quanto essa lavora presso un’impresa di costruzioni a __________ e necessita di utilizzare l’autovettura privata per lo svolgimento della propria attività professionale. La ricorrente evidenzia che, senza calcolare gli spostamenti effettuati durante la giornata lavorativa, essa percorrerebbe giornalmente 31.80 Km per recarsi al lavoro il mattino e rientrare al domicilio la sera. Essa percorrerebbe pertanto 640 km al mese, che ad un costo di 75-76 cts al km corrisponderebbe ad un costo mensile di fr. 480.00.
C. Con osservazioni 25 giugno 2013 l’CO 1 ha chiesto che il ricorso venga respinto con motivazioni che, se del caso, saranno riprese in seguito.
Considerato
in diritto:
1. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito del debitore, le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13; Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea 2010, n. 17 ad art. 93), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13). Anche la questione della pignorabilità va esaminata d’ufficio.
2. In merito alla censura rivolta dalla ricorrente al calcolo del minimo di esistenza allestito dall’Ufficio va rilevato che è principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile in virtù dell’art. 92 n. 3 LEF, in particolare se il veicolo è necessario al debitore per l’esercizio della sua professione (cfr. DTF 117 III 22, 104 III 73, 97 III 52; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a ed., Berna 2008, n. § 23 n. 27, p. 170; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, § 24 n. 60; Guidicelli/Piccirilli, Il pignoramento di redditi ex art. 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002, n. 171 e segg.).
3. Nel caso in esame la debitrice postula il riconoscimento di fr. 480.00 per le spese connesse all’uso dell’autoveicolo per il tragitto casa lavoro. Essa argomenta di necessitare, quale segretaria di un’impresa di costruzione con uffici a __________, l’autovettura per poter effettuare durante la giornata lavorativa spostamenti di lavoro. Dalla documentazione agli atti è emerso che il veicolo privato è effettivamente necessario all’escussa per l’esercizio della sua professione: infatti con scritto 24 giugno 2013 (doc. I) la datrice di lavoro ha dichiarato che RI 1 è stata assunta perché automunita, infatti spesse volte l’escussa deve utilizzare la propria vettura per svolgere le mansioni a lei affidate. Qualora l’escusso, come nella fattispecie, non presenti il dettaglio delle sue spese mensili di trasferte professionali, occorre stimarle valutando il costo chilometrico medio mensile del tragitto casa-lavoro (cfr. Guidicelli/Piccirilli, op. cit., n. 181 segg.). Secondo i calcoli del Touring Club Svizzero il costo chilometrico di un veicolo di categoria media (prezzo d’acquisto di fr. 35'000.–) che percorre sui 15'000 km (come nel caso di specie considerati anche i chilometri potenziali che l’escussa percorre a titolo privato) all’anno ammonta a fr. 0.76/km, compreso un costo d’ammortamento pari al 31% del costo globale (www.tcs.ch/it/auto-mobilita/costi-delle-auto/esempio.php). Nel minimo d’esistenza non va però tenuto conto dell’ammortamento, che non è un costo effettivo (cfr. Vonder Mühll, op. cit., n. 28 lett. d ad art. 93; per analogia con i costi per l’alloggio in casa propria: “Tabella” ad II/1). Considerato che la percorrenza mensile è di 640 chilometri per le trasferte dal domicilio al luogo di lavoro, nel calcolo del suo minimo di esistenza vanno di conseguenza computati a titolo di spese di trasferta fr. 320.00 mensili, ossia un costo unitario forfetario di fr. 0.50 al chilometro (CEF, sentenza del 13 giugno 2013, inc. 15.2013.48, consid. 2.4), che comprende sia i costi correnti sia i costi fissi connessi all’uso dell’autovettura (Guidicelli/Piccirilli, op. cit., n. 181).
5. Sulla base delle considerazioni espresse precedentemente il calcolo del minimo di esistenza del debitore è determinato in fr. 3'015.35, così calcolati:
Importo di base fr. 1'200.00
Locazione fr. 1'000.00
Cassa malati fr. 74.35
Spese di traferta fr. 320.00
Pasti fuori domicilio fr. 211.00
Vestiario fr. 60.00
Cong.risc + Fr. CM fr. 150.00
Totale fr. 3'015.35
6. Ne discende che il ricorso va parzialmente accolto.
Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17, 93 LEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF
pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
1.1. Di conseguenza è ordinato all’CO 1 di pignorare la quota del reddito di RI 1 eccedente il suo minimo vitale determinato in fr. 3'015.35.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
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Comunicazione all’CO 1, __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.