Incarto n.
15.2013.68

Lugano

26 luglio 2013

EC

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Jaques e Epiney-Colombo

 

segretario:

Cassina, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso 7 luglio 2013 di

 

 

 RI 1 

 

 

contro

 

 

l’operato dell’CO 1 e meglio contro il verbale di pignoramento del 2 luglio 2013 nelle esecuzioni n. __________ e n. __________ promosse contro il ricorrente da

 

 

1. PI 1   

   rappr. dall’RA 1 

2. PI 2    

   rappr. dal RA 2 

 

viste le osservazioni:

– 18 luglio 2013 del PI 2, __________;

– 23 luglio 2013 dell’CO 1

 

esaminati atti e documenti;

 

ritenuto

 

in fatto:

 

                                  A.   Nell’ambito delle esecuzioni n. __________ e n. __________ promosse dallo PI 1 e dal PI 2 contro RI 1 il 2 luglio 2013 l’CO 1 ha proceduto al pignoramento del reddito nei confronti del debitore, determinando il suo minimo d’esistenza mensile in fr. 3’760.00, sulla base del seguente conteggio:

 

                                         Introiti

                                         Debitore                           fr.    6'228.15       70.17%

                                         Contr. moglie                   fr.    2'648.00       29.63%

                                         Totale mensile                 fr.    8'876.15

 

                                         Minimo di esistenza

                                         Importo di base                fr.    1'700.00

                                         Ass. diverse                     fr.       204.00

                                         Locazione                        fr.    1'450.00

                                         Cassa malati                    fr.       942.80

                                         Trasferte                          fr.       150.00

                                         Pasti fuori domicilio         fr.       211.00

                                         Cong. Risc. + CM            fr.       250.00

                                         Abiti lav. + sp. med.         fr.       450.00

                                         Totale deduzioni              fr.    5'357.80 

                                         Quota del debitore                                       fr. 3'760.00     70.17%

 

                                         L’Ufficio ha pertanto pignorato presso il datore di lavoro dell’escusso la parte del salario eccedente il minimo di esistenza di fr. 3'760.00 mensili.

 

                                  B.   Con ricorso 8 luglio 2013 RI 1 ha chiesto di includere nella determinazione del suo minimo esistenziale l’importo di fr. 1'000.00 che egli corrisponde attualmente alla __________ per il rimborso di un prestito concessogli da quest’ultima.

 

                                  C.   Delle osservazioni 18 luglio 2013 del PI 2 e 23 luglio 2013 dell’CO 1 si dirà, per quanto necessario, in seguito.

 

 

Considerato

 

in diritto:

 

                                   1.   Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito del debitore, le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13; Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea 2010, n. 17 ad art. 93), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13). Anche la questione della pignorabilità va esaminata d’ufficio.

 

 

                                   2.   Nell'ambito del pignoramento l'escusso deve informare esaurientemente l'ufficio circa la sua sostanza e il suo reddito, fintanto che questi non siano sufficienti a coprire tutte le esecuzioni che partecipano al pignoramento (cfr. art. 91 cpv. 1 n. 2 LEF; DTF 117 III 61 ss.; Lebrecht, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea 2010, n. 9 ad art. 91). Gli uffici sono tenuti a verbalizzare le dichiarazioni dell'escusso, che le deve sottoscrivere. L’ufficio di esecuzione nell’allestimento del verbale di pignoramento deve di regola attenersi alle indicazioni fornite dal debitore e non è tenuto ad effettuare ulteriori ricerche sulla base di semplici asserzioni del creditore (cfr. Lebrecht, op. cit., n. 12 e 13 ad art. 91), se non quando vi siano indizi concreti in tale senso.

 

 

                                   3.   Per il calcolo del minimo di esistenza va considerato il minimo di esistenza concreto ed oggettivo del debitore e della sua famiglia, non quello confacente al loro ceto e tenore di vita abituale. Solo in questo modo è infatti possibile tenere conto sia degli interessi del debitore che del creditore (DTF 119 III 71 cons. 3b e rif. ivi).

 

 

                                   4.   Per quanto riguarda il prospettato conteggio nella determinazione del minimo vitale di fr. 1’000.00 mensili per il pagamento di interessi rispettivamente per il rimborso di un prestito bancario, va evidenziato che perché si diano privilegi in diritto di determinati creditori occorre un’espressa norma di legge in tale senso. La giurisprudenza del Tribunale federale ha attenuato il rigore di questo principio stabilendo che determinati creditori sono privilegiati di fatto nel senso che, in caso di pignoramento di salario e di redditi, il debitore è autorizzato ad eseguire interamente le proprie obbligazioni nei loro confronti: è questo il caso in particolare per il venditore di generi alimentari, per il fornitore di beni indispensabili alla sopravvivenza o all’esercizio del lavoro del debitore e per il locatore di locali indispensabili per l’esercizio dell’attività lucrativa dell’escusso (DTF 112 III 18).

                                         Tale indirizzo giurisprudenziale concretizza l’intento del legislatore di lasciare all’escusso e alla sua famiglia quanto è assolutamente indispensabile in base agli articoli 92 e 93 LEF per soddisfare i bisogni più elementari.

                                         È di tutta evidenza che la deduzione prospettata dal ricorrente per il pagamento di interessi rispettivamente per il rimborso di un prestito bancario, importo che l’escusso neppure pretende essere dovuto a creditori privilegiati, non può entrare in linea di conto per il calcolo del minimo vitale: alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, nulla giustifica il privilegio che il debitore pretende sia concesso all’istituto bancario.

                                         Abbondanzialmente si rileva altresì che non vi sarebbe alcuna garanzia che gli importi di cui si chiede la deduzione vengano effettivamente versati ai creditori.

 

 

                                   5.   Ne discende che il ricorso va respinto.

                                         Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17, 93 LEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

 

pronuncia:

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–    ;

–   ;

–   .

 

                                         Comunicazione all’CO 1.

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il segretario

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.