Incarto n.
15.2013.6

Lugano

21 gennaio 2013

EC/fp/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Jaques

 

segretario:

Cassina

 

statuendo nella procedura dipendente dall’istanza 16 gennaio 2013 dell’IS 1 chiedente la determinazione del modo di realizzazione ai sensi dell’art. 132 LEF dell’interessenza spettante all’escussa

 

 

 

 

 

 

 

 

nella __________ composta oltre che dall’escussa di

 

 

______________________________

 

 

nelle varie esecuzioni promosse contro l’escussa da

 

 

1. PI 3

2. PI 4

   rappresentate dall’RA 1

3. PI 5

   rappr. dal RA 2

 

 

 

 

 

 

 

ritenuto

 

 

in fatto:

 

 

                                     A.      Nelle varie esecuzioni promosse dalla PI 4, dallo PI 3 e dal PI 5 contro PI 1, il 22 marzo 2011, il 24 ottobre 2011 e l’8 agosto 2012 l’IS 1 ha pignorato:

                                              - “i diritti ereditari spettanti alla debitrice nella PI 2, composta di:

                                              __________

                                              PI 1,

                                              __________,

                                              __________, __________.

 

                                              In modo particolare i beni immobili siti nel Comune di __________ e precisamente il fondo base part. __________, PPP n. __________-____________________-__________-__________ rispettivamente di 70/1000 – 170/1000 – 105/1000 – 255/1000.

 

                                              In sede di pignoramento l’Ufficio ha attribuito a quanto pignorato un valore di stima di fr. 500'000.00.

 

 

                                      B.      Avendo i creditori presentato le domande di vendita, il 16 novembre 2012 l’Ufficio ha convocato tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 RDC. A tale udienza nessuna conciliazione è stata raggiunta a causa dell’assenza del coerede __________. All’udienza l’ufficio ha stabilito, con l’aiuto delle parti presenti, in fr. 277'164.00 il valore commerciale netto degli attivi di proprietà dell’escussa e in fr. 70'000.- il valore della quota di un quarto spettante all’escussa. Il 13 dicembre 2012, l’Ufficio ha quindi assegnato agli interessati un termine di 10 giorni per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione della quota ereditaria dell’escussa (art. 10 cpv. 1 RDC). Nel termine impartito non sono pervenute proposte all’Ufficio.

 

 

                                      C.      Il 16 gennaio 2013 l’Ufficio ha chiesto a questa Camera la determinazione del modo di realizzazione dei diritti in comunione spettanti alla PI 1 nella PI 2. L’Ufficio ha rilevato di aver assegnato alla quota un valore di fr. 70’000.-, preavvisando di far luogo alla vendita ai pubblici incanti della quota ereditaria dell’escussa.

 

 

 

considerato

 

in diritto:

 

                                     1.      L’Ufficio ha determinato che la quota parte dell’escussa nella comunione ereditaria è di un quarto e che il suo valore assomma a 70’000.- (cfr. il verbale dell’udienza di conciliazione trasmesso a tutti gli interessati il 13 dicembre 2012 e rimasto incontestato). Tale accertamento non è stato ritualmente contestato da nessuna delle parti interessate. Qualora, come nel caso di specie, l’esistenza della comunione ereditaria e la quota parte dell’escusso non siano contestate dai coeredi, l’Ufficio deve conformarsi alla procedura prevista dal Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (RDC, RS 281.41), convocando tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 RDC) e dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 RDC). L’autorità di vigilanza deve poi determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF), scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC), ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3 RDC, la vendita all’asta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative di conciliazione.

 

 

                                     2.      Nel caso di specie l’Ufficio ha preavvisato la vendita ai pubblici incanti dei diritti pignorati. L’Ufficio ha assegnato alla quota pignorata di pertinenza dell’escussa il valore di fr. 70'000.-. Questi dati non sono stati contestati dalle parti interessate alle quali è stato trasmesso il verbale dell’udienza di conciliazione del 5 dicembre 2012. In queste circostanze si può pertanto ritenere che il valore della quota pignorata sia sufficientemente determinato ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 RDC perché se ne possa ordinare la vendita all’asta, come proposto dall’Ufficio. Infatti la soluzione alternativa dello scioglimento della comunione ereditaria e della liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC) visti i tempi e i costi di una simile procedura e considerato che il rischio di vendita a vil prezzo è comunque contenuto, siccome l’importo totale dei crediti a beneficio del pignoramento (oltre fr. 100'000.--) supera ampiamente il valore di stima della quota, appare in concreto inadeguata.

 

                                     3.      L’istanza è quindi accolta.

                                              Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 132 LEF; 9, 10 RDC; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF,

 

pronuncia:

 

                                     1.      L’istanza è accolta.

 

1.1.      Di conseguenza è ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dell’interessenza di 1/4 spettante alla PI 1 nella divisione della PI 2 composta di __________, PI 1, __________, __________.

 

                                     2.       Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

 

                                     3.      Notificazione all’IS 1 e, per il suo tramite, a tutti gli interessati.

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                                Il segretario

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.