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Incarto n. |
Lugano EC |
In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza |
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composta dei giudici: |
Pellegrini, presidente, Jaques e Epiney-Colombo |
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segretario: |
Cassina, vicecancelliere |
statuendo sul ricorso 18 luglio 2013 di
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RI 1
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contro |
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l’operato dell’CO 1 e meglio contro l’emissione della comminatoria di fallimento del 14 giugno 2013 nell’ambito dell’esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da
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PI 1
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viste le osservazioni 24 luglio 2013 dell’CO 1, __________;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ il 14 giugno 2013 l’CO 1ha emesso, su richiesta di PI 1 diretta contro RI 1, la comminatoria di fallimento per un credito di fr. 1'155.20 oltre accessori. L’atto esecutivo è stato notificato alla debitrice l’8 luglio 2013.
B. Con ricorso 18 luglio 2013 RI 1 si oppone all’emissione della comminatoria di fallimento sostenendo di non aver commissionato i lavori fatturati dalla procedente.
C. Delle osservazioni 24 luglio 2013 dell’CO 1, con cui chiede che il ricorso venga respinto, si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerando
in diritto:
1. Contro la notifica della comminatoria di fallimento può essere formulato ricorso all'autorità di vigilanza unicamente per ragioni formali (cfr. Ottomann/Markus, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea 2010, n. 6 ad art. 160; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 18 ad art. 160 LEF), ad esempio quando:
– l'escusso reputa di non essere soggetto all'esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);
– l'esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
– è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell'opposizione;
– la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l'opposizione non è ancora esecutiva;
– l'escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d'esecuzione incompetente territorialmente (DTF 118 III 6; 96 III 33 cons. 2).
Per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.
2. Nella fattispecie la ricorrente non si avvale di nessuno dei menzionati motivi, ma si propone per contro di opporsi alla comminatoria di fallimento (emanata dall’Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano dopo avere verificato che al precetto esecutivo previo non era stata interposta opposizione da parte della debitrice) allegando meri motivi di merito (sopra ad B), i quali – come rilevato – sfuggono tuttavia al potere di cognizione dell’autorità di vigilanza.
3. Ne discende pertanto l’inammissibilità del rimedio. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17, 39, 40, 43 LEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
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Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.